Utilizzo del credito IVA 2022

Premessa

Come ogni anno in questo periodo, si inizia a compilare il modello Iva da cui può emergere un credito relativo al periodo d’imposta 2022 che potrà essere utilizzato in compensazione:

  • fino a € 5.000, senza alcun adempimento aggiuntivo;
  • per importi superiori a € 5.000, previa apposizione del visto di conformità sul mod. IVA 2023.

Come in passato, la compensazione potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, come oramai consueto, l’obbligo di asseverazione del credito ai fini della compensazione non vige nei confronti dei soggetti ISA che hanno conseguito – alternativamente – un punteggio:

  1. almeno pari a 8 per il 2021
  2. almeno pari a 8,5 quale media semplice per il 2020 – 2021.

Da ricordare che detto esonero vige per le compensazioni non superiori a €. 50.000; superata detta soglia, per poter continuare ad utilizzare il credito residuo, si renderà necessaria comunque l’apposizione del visto di conformità.

Ma andiamo con ordine.

Il quadro generale

Come noto, l’art. 30, DPR n. 633/72 stabilisce che il credito emergente dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della medesima.

Il contribuente può decidere di usare detto credito alternativamente:  

  1. in via diretta – senza limitazioni – in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (c.d. compensazione verticale);
  2. in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6099” e periodo di riferimento 2022, per il pagamento di tributi, contributi o premi (c.d. compensazione orizzontale).

E’ palese che tale ultima fattispecie soggiace ad alcune limitazioni legate all’importo che si intende utilizzare.

In particolare per le compensazioni superiori a € 5.000 annui, è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a meno che, come premesso, il contribuente abbia conseguito un punteggio di affidabilità ISA almeno pari a 8 per il 2021, ovvero 8,5 quale media semplice dei punteggi per il 2020 – 2021.

In tale ultimo caso il contribuente potrà compensare credito Iva fino a 50.000 senza necessità di asseverazione.

Come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015 l’utilizzo in compensazione del credito fino a € 50.000 senza visto di conformità è consentito anche alle “start up” innovative ex art. 25, DL n. 179/2012.

In ogni caso, l’utilizzo del credito in compensazione in violazione dei predetti obblighi, ovvero mediante apposizione del visto di conformità (sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) apposto da un soggetto non abilitato, consente all’Amministrazione finanziaria di provvedere al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

La compensazione è infine inibita in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute per l’utilizzo indebito dei crediti, ivi compresi quelli relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

  • In ultima istanza il contribuente può chiedere il rimborso del credito in questione, ma nel caso di specie il buon esito dell’istanza è legato alla sussistenza di specifici presupposti:
  • ammontare del credito oggetto di richiesta superiore a € 2.582,28; sul punto è utile ricordare che:
    • verificata tale condizione, sarà possibile richiedere anche solo una parte del credito spettante anche se inferiore al predetto importo minimo;
    • tale limitazione non sussiste se la richiesta viene inoltrata per cessazione dell’attività (art. 30 co. 2 DPR 633/72);
    • indipendentemente dal sussistere della soglia minima sopra richiamata, per il minor credito risultante dalle dichiarazioni annuali relative all’ultimo triennio (art. 30 co. 4 DPR 633/72);
  • il credito oggetto di richiesta deve soddisfare una delle seguenti caratteristiche:
    • aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti: tale requisito è verificato quando vengono effettuate, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni;
    • operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni effettuate: il requisito è ovviamente soddisfatto quando le “operazioni non imponibili, sono superiori al 25% delle operazioni effettuate”; di conseguenza:
      • per operazioni non imponibili si intendono le cessioni all’esportazione e operazioni assimilate a queste, servizi internazionali ex artt. 8, 8-bis e 9, le operazioni con il Vaticano e San Marino e con organismi internazionali – artt. 71 e 72 -, le cessioni di beni intraUE ex artt. 41 e 58, DL n. 331/93, le cessioni intraUE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, co.4, lett. f e g, DL n. 331/93, le prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori dall’UE ex art. 74-ter, le esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine;
      • per operazioni effettuate si intende il volume d’affari (rigo VE50 del mod. IVA 2023), maggiorato dell’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (rigo VE40), ivi comprese le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, fatturate ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, evidenziate a rigo VE34.
    • acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche: in tal caso il rimborso spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto e importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi inerenti studi e ricerche;
    • prevalenza di operazioni non soggette ad IVA: in tal caso il rimborso può essere richiesto anche dai soggetti che effettuano operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 in misura superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate soggetti non residenti.

Vi sono poi altri soggetti per i quali è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva, che di seguito si elencano:

SOGGETTI NON RESIDENTIIdentificati direttamente ex art. 35-ter, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, è data facoltà di richiedere rimborso dell’IVA
CONTRIBUENTI FORFETARI 2021Coloro che passano dal regime ordinario al regime forfetario a prescindere dai predetti requisiti
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀE’ possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche di importo inferiore a € 2.582,28 a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti.
MINORE ECCEDENZA TRIENNIOIl rimborso può essere richiesto per il minor credito IVArisultante dalle dichiarazioni annuali relative all’ultimo triennio, con eccezione per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel mod. F24. Qualora il contribuente non richieda a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo. Tale fattispecie non preclude al contribuente che ha acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche di usufruire anche del rimborso in base a quest’ultima condizione, ovviamente se non già ricompresa nella minore eccedenza del triennio.
IVA “TEORICA” PRODUTTORI AGRICOLIIl rimborso spetta per l’importo corrispondente all’IVA “teorica” relativa alle operazioni non imponibili effettuate, calcolato applicando le relative percentuali di compensazione, avendo cura di inoltrare la richiesta solo nel caso in cui il credito vantato sia superiore a € 2.582,28. Appurato il superamento di tale limite restrittivo il rimborso potrà essere richiesto anche solo per una parte del credito spettante ed anche inferiore al predetto importo minimo.
SOCIETA’ NON OPERATIVEIn linea di principio generale il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale di società non operative non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24, né tanto meno ceduto. L’unica destinazione ammessa per detto credito è il riporto nell’anno successivo e l’utilizzo in compensazione verticale (IVA con IVA), a condizione che per 3 periodi consecutivi non risulti “non operativa” e effettui operazioni attive in misura superiore all’ammontare dei ricavi presunti. In caso contrario il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno del triennio di non operatività verrà definitivamente “perso”

L’indicazione dell’esonero visto di conformità in dichiarazione

Come abbiamo avuto modo di specificare in precedenza, i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2021, ovvero 8,5 quale media semplice per il 2020 – 2021 fruiscono dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Ai fini dichiarativi tale facoltà deve essere indicata barrandol’apposita casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “Firma della Dichiarazione” del mod. IVA 2022.

La presentazione del modello f24

Come noto l’art. 37, co.49-bis, DL n. 223/2006 impone che la presentazione dei modelli F24 che espongono una compensazione del credito IVA annuale, ovvero trimestrale, avvenga esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate(Entratel / Fisconline) a prescindere dall’importodel credito utilizzato.

Sul punto si rammenta che l’Amministrazione finanziaria, dopo aver aggiornato l’elenco dei codici tributo che richiedono l’utilizzo dei predetti servizi telematici, si è riservata la facoltàdi sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni “a rischio”, considerate tali sulla base criteri stabiliti dal Provvedimento del 28.8.2018, vale a dire:

  • tipologia del debito pagato / credito compensato;
  • coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

La procedura prevede, in un primo momento, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate al contribuente dell’avvenuta sospensione del modello F24 mediante apposita ricevuta, contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.

Successivamente, decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello, possono verificarsi due situazioni:

  1. credito utilizzato correttamente: il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione;
  2. credito non utilizzato correttamente: il modello F24 è come se non fosse mai stato presentato e, di conseguenza, le compensazioni / versamenti si considereranno non effettuati.

Le modalità di richieste del rimborso

L’erogazione del rimborso avviene in maniera differenziata a seconda dell’importo, vale a dire:

  • rimborso non superiore a € 30.000, calcolato quale somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno:l’erogazioneavviene senza prestazione di alcuna garanzia e senza visto di conformità (cfr. Circ. 30.12.2014, n. 32/E AdE e Ris. 3.11.2000, n. 165/E);
  • rimborso superiore a € 30.000: in tal caso la procedura cambia a seconda del profilo soggettivo del richiedente:
    • nel caso di soggetto richiedente “non a rischio” il rimborso viene erogato previa prestazione di garanzia, ovvero senza garanzia ma previa presentazione:
      • della dichiarazione annuale munita del visto di conformità, ovvero sottoscrizione dell’organo di controllo;
      • della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione nell’apposito riquadro presente nel quadro VX del modello IVA 2023, attestante tanto la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali di solidità e continuità aziendale, quanto la regolarità contributiva.

Circa gli specifici requisiti patrimoniali è necessario che il contribuente attesti:

  • che il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (non richiesto per i soggetti in contabilità semplificata);
  • che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
  • che l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d’aziende;
  • che nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quotedella società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate); dove per anno precedente si intende quello che si conclude con la data di presentazione della richiesta di rimborso.

Così, ad esempio, a fronte di un’istanza presentata il 10/03/2023 il periodo di osservazione sarà fissato a partire dall’11/03/2022 e fino a detta data.

  • Nel caso di soggetto “a rischio” sarà invece necessario prestare garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria. Specificatamente, si tratta di prestazione obbligatoria richiesta a soggetti passivi:
  • che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni; da tale computo devono ritenersi escluse le start-up innovative ed i lavoratori autonomi;
  • nei confronti dei quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
    • al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
    • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • che presentano la dichiarazione annuale a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

In ogni caso la garanzia in commento deve essere prestata:

  1. per una durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72;
  2. deve comprendere, oltre all’ammontare dell’imposta, anche i relativi interessi.

Ciò a valere anche con riferimento ai crediti Iva vantati dall’Amministrazione Finanziaria, relativi ad annualità precedenti, ma maturati nel periodo di validità della garanzia.

In termini pratici la garanzia può essere rappresentata indistintamente e/o cumulativamente da:

  • cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti;
  • fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che, a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese detta garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva dei fidi.

La presentazione dichiarazione annuale Iva

Come abbiamo avuto modo di precisare in precedenza, la compensazione del credito IVA 2022 per importi superiori a € 5.000 è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2023 (termine ultimo 30/04/2023) e richiede, in linea di principio, l’apposizione del visto di conformità, salvo l’esonero per i soggetti ISA.

Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare in compensazione il credito iva 2022 per importi fino a € 5.000 a partire dal 01/01/2023.

Così, ad esempio, in presenza di un credito Iva 2022 pari a 15.000 €., sarà possibile:

  1. utilizzare immediatamente in compensazione orizzontale un importo massimo di €. 5.000, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale;
  2. utilizzare l’importo eccedente i 5.000 €. solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione del modello IVA 2023 in cui dovrà essere evidentemente apposto il visto di conformità (salvo l’esonero per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2021 / 8,5 quale media semplice per il 2020 – 2021).

Di conseguenza, ipotizzando che un modello IVA 2023, riportante un credito di €. 10.000 venga presentato il 15/03/2023, il contribuente potrà:

  1. utilizzare in compensazione il credito Iva a partire dal 1° gennaio 2023 per importi non superiori a € 5.000;
  2. a partire dal 25/03/2023 potrà utilizzare la restante parte.

Al contrario, se nel modello Iva 2023 il medesimo credito venisse destinato alla compensazione orizzontale per un importo inferiore a 5.000 €., non vi sarebbero limitazioni temporali al suo utilizzo.

L’utilizzo del credito residuo 2021

In presenza di un credito IVA 2021 (mod. IVA 2022) residuo, il contribuente potrà fruirne nel 2023, utilizzando il codice tributo 6099 ed anno di riferimento 2021, fino al momento in cui non sarà riportato nel modello IVA 2023; da quel momento in poi – infatti – il credito in questione sarà riferibile al periodo d’imposta 2022.

Ipotizzando quindi la sussistenza di un credito Iva 2021 di 40.000 €., correttamente asseverato e utilizzato in compensazione orizzontale per 30.000 nel 2022, sarà possibile continuare a fruirne già dall’01/01/2023 con il codice tributo 6099 e l’anno di riferimento 2021.

Ciò fino alla presentazione del modello IVA 2023; da quel momento l’eventuale credito residuo 2021 soggiacerà alle limitazioni dell’importo indicato nel modello IVA 2023 composto, evidentemente, dalla parte residua del credito IVA 2021 e quello maturato nel periodo d’imposta 2022.

Diversamente, in presenza di un credito IVA 2021 di 15.000 €. non asseverato nel modello IVA 2022, al contribuente sarà concessa la compensazione, prima della presentazione del modello IVA 2023, solo per un importo non superiore a 5.000.

La parte eccedente potrà essere utilizzata solo dopo la presentazione del Modello IVA 2023 ed – ovviamente – l’apposizione del visto di conformità.