Premessa
Il 2022 diviene lo spartiacque definitivo sulla tassazione dei dividendi delle società laddove la partecipazione sia di natura qualificata. Infatti, abbiamo assistito nel tempo alle modifiche dell’aliquota IRES e la successiva coerente ridefinizione della percentuale di imponibilità del dividendo distribuito.
Fondamentale risultava e risulta la corretta gestione della formazione degli utili e la sua esposizione nella dichiarazione dei redditi. Infatti, per fruire delle diverse imponibilità era indispensabile la distinzione dell’anno di formazione degli utili.
Quanto detto è riferito alle partecipazioni qualificate, in quanto, per le non qualificate vigeva una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Il Legislatore, con l’articolo 1, comma 1006, della Legge 205/2017 ha poi unificato la modalità di tassazione della distribuzione dei dividendi stabilendo che dagli utili formatisi dal 2018 fosse operata una ritenuta d’imposta del 26% a prescindere che le partecipazioni fossero o meno qualificate.
La norma che ha modificato l’imposizione, ha istituito una fase transitoria che si chiude con il 2022. Infatti, stabilisce che per fruire della parziale imponibilità, la distribuzione degli utili nati negli esercizi fino al 2017, l’Assemblea dei soci dovesse deliberare entro il 31/12/2022 la distribuzione di tali dividendi.
Un’allerta va sicuramente attivato a seguito di notizie pervenute di un interpello presentato ove l’interpretazione dell’Agenzia sembra richiedere sia la delibera che il pagamento dei dividendi riferiti agli utili fino al 2017 affinché sia possibile godere della parziale imponibilità dei dividendi stessi.
Vediamo allora di analizzare le regole attinenti la distribuzione dei dividendi e di provare a calcolare gli effetti fiscali delle due modalità di imposizione.
Aspetti soggettivi
Dal punto di vista soggettivo, i soggetti coinvolti sono le persone fisiche residenti che, al di fuori dell’esercizio di impresa, devono percepire dividendi formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017.
Se la distribuzione dell’utile derivante da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti IRES è deliberata entro il 31/12/2022, continuano ad applicarsi le “vecchie” disposizioni: è il così detto “regime transitorio”.
Se la distribuzione dell’utile è deliberata dopo il 31/12/2022, si applicherà il nuovo regime, in vigore per gli utili formatisi dal 1/1/2018, che prevede l’assoggettamento degli stessi ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’articolo 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.
Con una risposta a interpello resa dall’Agenzia delle Entrate, di cui non si conoscono gli estremi in quanto non ancora pubblicata sul sito istituzionale, ma il cui testo è stato diffuso dalla stampa specializzata verso la fine del mese di luglio, il suddetto regime transitorio può trovare applicazione se gli utili, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31/12/2022, siano effettivamente erogati entro lo stesso termine del 31/12/2022; regola legata al principio di cassa cui soggiacciono i dividendi.
Aspetti oggettivi
Come già accennato sopra, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1006, legge n. 205/2017) ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate (cfr. art. 67, comma 1, lettera c, TUIR).
In particolare, è previsto che le società e gli enti commerciali soggetti IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a-b, TUIR sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate (articolo 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), estendendo così a tali partecipazioni il trattamento fiscale già previsto per le partecipazioni non qualificate.
Tenuto conto del principio di cassa che si applica agli utili derivanti a persone fisiche da partecipazioni qualificate non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, il nuovo regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate scatta per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, così come previsto dall’articolo 1, comma 1005, legge n. 205/2017.
In deroga alle previsioni di cui sopra, è previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, deliberate dal 1/1/2018 al 31/12/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (in tal senso: articolo 1, comma 1006, legge n. 205/2017), in base al quale gli utili distribuiti concorrono parzialmente (a seconda del periodo in cui si sono prodotti) alla formazione del reddito imponibile del contribuente (c.d. regime “transitorio”).
Con una risposta a interpello 25/7/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, affinché possa trovare applicazione il regime transitorio non è sufficiente che la distribuzione dei dividendi sia deliberata entro il 31/12/2022, ma che gli stessi siano effettivamente erogati entro lo stesso termine (principio “di cassa”).
Si osserva che la norma sembra richiedere solo che entro la predetta data la distribuzione degli utili sia stata “deliberata” entro il 31/12/2022, a prescindere, quindi, dall’effettivo pagamento.
Peraltro, con la risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che “per gli utili deliberati dal 1/1/2018 al 31/12/2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente”, senza porre alcun riferimento alla necessità che entro il 31/12/2022 avvenga anche l’effettiva erogazione.
Anche in una seconda occasione l’Agenzia ha commentato la norma in esame, facendo sempre e solo riferimento alla delibera di distribuzione degli utili (risposta a interpello 30/3/2022, n. 163: “come evidenziato, ai fini dell’applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31/12/2022”).
Ricordiamo che si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, comma 1, lettera c, TUIR).
Prima della modifica del regime di tassazione degli utili, erano previste percentuali di imponibilità diversificate, a seconda del periodo d’imposta in cui si sono formati gli utili.
Tabella n. 1
| Data di formazione utili | Percentuale di imponibilità | Riferimenti normativi |
| Utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 | 40% | Art. 47, comma 1, TUIR, pro tempore vigente |
| Utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016 (dal 1/1/2008 al 31/12/2016 per i contribuenti solari) | 49,72% | Art. 1, DM 2/4/2008 |
| Utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 (dal 1/1/2017 al 31/12/2017 per i contribuenti solari) | 58,14% | Art. 1, DM 26/5/2017 |
Chiaramente, l’imponibile calcolato secondo le suddette percentuali concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto a IRPEF, secondo scaglioni ed aliquote ordinarie.
Modalità
Prima di tutto dobbiamo precisare che sono a seguito della delibera di distribuzione degli utili nasce in capo al socio il diritto alla percezione del dividendo. È, quindi, la delibera che fa nascere sul socio il diritto di credito nei confronti della società.
L’articolo 2949 c.c. stabilisce che “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”.
La distribuzione degli utili può essere deliberata anche qualora l’esercizio si sia chiuso in perdita. In tal caso, possono essere distribuite riserve di utili, se disponibili.
Con la circolare 29/5/2013, n. 18, al paragrafo 6.35 viene previsto che il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso e sconta l’imposta di registro in misura fissa (200 euro).
L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili possono anche essere oggetto di delibere diverse ed autonome e, quindi, l’assemblea può decidere di ripartire tra i soci gli utili ottenuti dall’esercizio dell’anno precedente al momento dell’approvazione del bilancio annuale o in un qualsiasi momento dell’anno.
Aspetti temporali
Per gli utili prodotti negli esercizi indicati in Tabella n. 1, le percentuali di cui sopra si applicano se la distribuzione degli stessi viene deliberata dal 1/1/2018 al 31/12/2022, purché entro la stessa data limite del 31/12/2022 i dividendi siano effettivamente erogati al socio.
Se la distribuzione viene deliberata successivamente al 31/12/2022 ovvero, nel caso di delibera assunta entro il 31/12/2022, gli utili siano erogati dal 1/1/2023, sugli utili percepiti si applica la ritenuta alla fonte del 26% e non si potrà applicare la regola transitoria sopra descritta.
Pertanto, le date che assumono rilievo ai fini dell’applicazione del regime transitorio sono quelle della delibera di distribuzione e dell’effettivo pagamento degli utili, che devono intervenire entro il 31/12/2022.
I decreti ministeriali sopra citati, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, prevedono una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31/12/2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31/12/2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017. In sostanza viene concesso al socio-contribuente di fruire della tassazione più favorevole.
Tale presunzione “opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili” ed è “applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili”[2].
Tassazioni a confronto
Viste le regole generali del regime transitorio e del regime definitivo applicabile dal 2023 a tutti i dividendi distribuiti, ci rimane da proporre un confronto di imposizioni in modo da poter valutare l’opportunità di deliberare e distribuire gli utili più datati.
Il problema di fondo che si pone oggi è la valutazione della situazione finanziaria della società, la quale, tra pandemia ed effetti perversi della guerra in Ucraina, può aver compresso notevolmente le disponibilità liquide della società.
Necessità altresì una realizzazione di un business plan finanziario al fine di capire se la distribuzione dei dividendi ai soci può comportare problematiche negli esercizi futuri.
Quindi, la decisione di distribuire i dividendi non è legata solamente ad una contingente convenienza economica in ordine al risparmio fiscale desumibile dalla colonna “delta” della tabella, ma anche dalla pianificazione finanziaria che dovrà operare la società.
Per addivenire ad un risultato, si pongono alcuni parametri riferiti alla tassazione ordinaria dei dividendi. Le aliquote delle addizionali sono individuate per l’esempio, così pure l’aliquota IRPEF, con la quale si presume che i soci possiedano anche altri redditi imponibili. Rimane sempre l’incognita degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, i quali potrebbero aumentare il delta di tassazione.
| Anno utili | % impon. | Utile lordo | Utile impon. | IRPEF % | Add. Reg. | Add. Com. | Totale imposte ordinarie | 2023 Ritenuta 26% | Delta |
| 2006 | 40,00 | 80.000 | 32.000 | 38% | 1,72% | 0,8% | 12.966,40 | 20.800 | 7.833,60 |
| 2015 | 49,72 | 150.000 | 74.580 | 43% | 1,72% | 0,8% | 33.948,82 | 39.000 | 5.051,18 |
| 2017 | 58,14 | 120.000 | 69.768 | 43% | 1,72% | 0,8% | 31.758,39 | 31.200 | – 558,39 |
È chiara la convenienza alla distribuzione nel 2022, seppur con le variabili legate alla situazione fiscale di ogni socio in linea di altri redditi, oneri deducibili e detrazioni fiscali. Queste ultime, in particolare, potrebbero essere legate ai bonus edilizi.
Insomma, la decisione di distribuire i dividendi e di comprimere la liquidità societarie non è, in questi tempi, di facile soluzione.
Questo intervento ha voluto, però, far presente che c’è una scadenza, il 31/12/2022 da valutare. Possiamo dire una ulteriore scadenza. Sarebbe stato opportuno che il Legislatore, valutati gli effetti pandemici ed economico finanziari legati alla guerra in Ucraina, avesse deciso per una proroga del periodo transitorio. Ciò anche per il tentativo fatto con l’ACE e la Super-Ace del 2021 di ricapitalizzare le società e farle ricorrere il meno possibile al credito bancario.
