La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28253/2022, ha considerato incassati e quindi, come tali imponibili quali reddito di lavoro autonomo (ex art. 54 del TUIR), i compensi indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno considerato pienamente giustificata la presunzione di pagamento della fattura applicata dai giudici di secondo grado; tale presunzione è collegata al principio per il quale, in base alla disciplina dell’IVA, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.
Premesso che il contribuente non è stato in grado di fornire la prova della mancata percezione, la Suprema Corte ha considerato i compensi imponibili nel periodo d’imposta di emissione della fattura, facendo coincidere tale momento con quello dell’incasso.
Visto che non è possibile risalire ai fatti di causa e, quindi, avere il quadro completo della vicenda, le conclusioni della Suprema Corte sembrano prestarsi ad alcune osservazioni.
Innanzitutto, sia nel caso della prestazione di servizi, sia nel caso della cessione di beni, la fattura può essere emessa anteriormente al pagamento.
In generale, si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura è emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72).
Detto momento è individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 e, per le prestazioni di servizi, coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, è il comma 4 dello stesso art. 6 ad ammettere la possibilità che l’emissione della fattura sia anticipata rispetto al pagamento, e, in questo caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato, alla data della fattura.
Pertanto, oltre al fatto che viene richiamata la normativa IVA per individuare il momento di imputazione temporale del compenso ai fini IRPEF, le motivazioni della Cassazione si palesano deboli soprattutto laddove sembrano non considerare che, proprio in base all’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, il momento dell’emissione della fattura può non coincidere con quello del pagamento, che può essere anche successivo.
Premesso questo, bisogna considerare anche le modifiche introdotte dalla L. 130/2022, di riforma del processo tributario. In particolare, l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92 sancisce, dal 16 settembre 2022, che l’Erario deve fornire in giudizio la prova della pretesa e che questa deve essere circostanziata e non contraddittoria.
Anche se l’anno oggetto di accertamento è il 2007 e, quindi, detto principio non poteva applicarsi al caso di specie, oggi sarebbe l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l’avvenuto incasso del corrispettivo all’atto dell’emissione della fattura e non il contribuente a doverne provare la mancata percezione. Ammettendo comunque che l’onere della prova incomba su quest’ultimo, nell’impossibilità di dimostrare il fatto negativo, ci si domanda come potrebbe essere dimostrato il fatto positivo. La sentenza in commento suggerisce, tuttavia, di prestare una certa attenzione alla documentazione relativa al mancato di incasso dei crediti da prestazione professionale quando non è possibile sostituire la fattura immediata con l’avviso di parcella.
