PREMESSA
È in arrivo capodanno che porterà a dividere oltre al tradizionale conteggio del decorso di altri 365 giorni, anche uno spartiacque tra vecchie e nuove regole fiscali. Infatti il 2024 oltre ad essere foriero delle novità che saranno introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, vedrà l’entrata in vigore della riforma fiscale. Non si sa oggi se tutte le modifiche saranno un bene per i contribuenti: le analizzeremo appena avremo i testi definitivi.
Una prima importante novità è la modifica del calendario delle scadenze fiscali. E già qui vediamo un peggioramento in quanto alcune scadenze sono oggetto di anticipazione. Infatti, nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di decreto delegato che tratta della razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari e che revisiona il calendario delle scadenze per versamenti e dichiarazioni. Viene anche promesso e previsto il rafforzamento dei servizi digitali per ottimizzare il rapporto Agenzia-contribuente: vedremo nel pratico poi se vi sarà la sensibilità negli organi della Pubblica Amministrazione coinvolti.
Dopo l’approvazione del 16 ottobre 2023 dei decreti attuativi della delega fiscale sull’IRPEF e sulla fiscalità internazionale, il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 23 ottobre 2023, approva i decreti sugli adempimenti tributari e sulle modifiche relative allo Statuto dei diritti del contribuente.
Andando nello specifico, il nuovo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari interviene sulle scadenze attualmente previste per il versamento delle imposte e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Il decreto semplifica anche i contenuti dei modelli dichiarativi, dai quali, a decorrere dal periodo d’imposta 2023 (quindi, modello Redditi 2023), verranno progressivamente eliminate le informazioni:
- non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte sui redditi
- o che l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire dalle proprie banche dati o nella titolarità di altre amministrazioni.
Verrà escluso, inoltre, l’obbligo d’indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/97, anche se cedibili. L’obbligo, tuttavia, rimarrà per quei crediti la cui indicazione in dichiarazione è richiesta al fine d’acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (si pensi, ad esempio, ai crediti industria 4.0, agli aiuti di Stato o de minimis).
Vediamo di riepilogare nella sottostante tabella gli adempimenti interessati da modifica e di confrontare la situazione attuale con le nuove scadenza.
| Adempimento | Scadenza attuale | Scadenza futura |
| Dichiarazioni: versamento saldo e acconto imposte | Saldo e 1° acconto imprenditori e professionisti: soluzione unica entro il 30 giugnorate mensili: la prima al 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione); le successive al 16 di ogni mese; ultima rata entro 16/11 Seconda rata entro il 30 novembre Le rate dei privati (no P.IVA) scadono alla fine di ciascun mese. | Senza esercizio dell’opzione, il versamento è eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre. Versamenti rateali: entro il giorno 16 di ciascun mese per tutti i soggetti (titolari di partita IVA e non). Decorrenza: dal versamento delle imposte a saldo 2023 (dichiarazione Redditi 2024) |
| Versamento soglia minima IVA | Se l’IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 25,82 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo | Se l’IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 100 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Decorrenza: liquidazioni periodiche relative al 2024 |
| Versamento soglia minima ritenute su redditi di lavoro autonomo | Nessuna soglia | Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis DPR 600/73) che non supera il limite di 100 euro, è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Per le ritenute operate nel mese di dicembre il versamento dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo. Decorrenza: dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024 |
| Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio (art. 25-ter DPR 600/73) | Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di 500 euro. Vige, comunque, l’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro | Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di 500 euro. Vige, comunque, l’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo suindicato. Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo |
| Presentazione delle dichiarazioni fiscali | Per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta | Dal 2 maggio 2024: per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dal 1° aprile 2025: per le persone fisiche, tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno, ovvero in via telematica, tra il 1° aprile e il 30 settembre;le società o le associazioni (art. 5 TUIR) tra il 1°aprile e il 30 settembre;soggetti IRES (solari), a partire dal 1° aprile dell’anno successivo ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. |
| Presentazione Modello 770 | Entro il 31 ottobre di ciascun anno | Decorrenza: 1° aprile 2025 Tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno. |
| Trasmissione dati sistema TS | Dal 1° gennaio 2024, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale | Dal 1° gennaio 2024, cadenza semestrale |
Rafforzamento dei servizi digitali dell’AE
Lo schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri introduce anche misure volte a rafforzare i servizi digitali esistenti, nonché ad introdurne di nuovi, al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare agli adempimenti fiscali in modo più semplice e diretto.
Scendendo nel particolare la riforma prevede che l’Amministrazione dovrà anche:
- potenziare i canali d’assistenza a distanza;
- consentire la registrazione delle scritture private;
- consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente ed uffici dell’Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo ed accertamento;
- consentire il calcolo ed il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento, nonché la liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate;
- l’effettuazione di ulteriori adempimenti.
Verranno, altresì, introdotti nuovi servizi digitali che consentiranno al contribuente di consultare ed acquisire tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che lo riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Tutti i dati riguardanti gli atti e le comunicazioni, potranno, inoltre, essere scaricati massivamente.
Sospensione degli atti dell’Agenzia delle Entrate
Finalmente arriva un po’ di civiltà nel riconoscere a tutti il diritto alle ferie. La possiamo anche qualificare anche come una tregua fiscale quella con cui viene prevista una specifica sospensione feriale nei mesi di agosto e dicembre; mesi nei quali l’Agenzia delle Entrate non potrà emanare atti impositivi. Nello specifico, gli atti oggetto di sospensione nella notifica sono:
- le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73;
- le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’articoli 1, comma 412, della L. 311/2004;
- gli inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi 634-636 della L. 190/2014.
Certificazione unica, crediti imposta e visti conformità
Si sente continuamente parlare di semplificazione. Il primo intervento prevede l’esonero per i sostituti d’imposta di rilasciare la Certificazione unica ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Chiaramente la semplificazione arriva a seguito dell’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024 di emettere la fattura elettronica anche da parte dei contribuenti in regime forfettario.
Per quanto riguarda i crediti d’imposta per i quali è previsto l’obbligo d’indicazione nelle dichiarazioni annuali, nel caso in cui il contribuente ometta di esporre tali crediti nel modello Redditi, non decade dal beneficio, sempreché lo stesso sia spettante, ma rimane ferma l’applicazione delle conseguenze previste per la mancata registrazione nell’RNA, dall’articolo 17, comma 2, del Regolamento approvato con il decreto del 31 maggio 2017 n. 115, per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis.
Per quanto riguarda il visto di conformità sui crediti d’imposta scaturenti dalle dichiarazioni, vediamo solamente un innalzamento degli esoneri già previsti ed in particolare:
- da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
- da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Quando esposto è il contenuto delle bozze del decreto. Per la conferma sarà comunque sempre necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale affinchè si possa “certificare” quanto commentato.
