PREMESSA
Con la Circolare 13 giugno 2023, n. 13, l’Agenzia delle Entrate, recependo le numerose modifiche normative e le novità relative alla disciplina del Superbonus introdotte negli ultimi mesi dal D.L. 176/2022, dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nonché dal D.L. 11/2023, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi ai fini della corretta applicazione delle ultime previsioni.
La Circolare tiene conto degli ultimi interventi interpretativi forniti dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate (DRE), su specifici aspetti operativi della disciplina.
Fra le modifiche maggiormente impattanti, si ricordano:
- le proroghe relative al Superbonus, differenziate, a seconda della tipologia di intervento, delle tempistiche di realizzazione dello stesso e degli adempimenti richiesti (titoli abilitativi, delibere assembleari, etc.), dei soggetti coinvolti e delle loro condizioni reddituali, nonché del territorio in cui si trova l’immobile oggetto di intervento;
- la rateizzazione lunga della detrazione relativa alle spese 2022, da esercitarsi esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023;
- l’estensione dell’agevolazione alle ONLUS, ODV e APS che effettuano l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo su aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi.
Restano ovviamente validi, per quanto compatibili, tutti i riferimenti alle precedenti norme già emanate.
SUPERBONUS 110%
Sulla base degli ultimi interventi normativi introdotti, il Legislatore ha disposto la proroga del Superbonus fino al 2025, con la generale progressiva riduzione dell’aliquota di detrazione (dal 110% al 65%), con riferimento alle spese sostenute da condomìni, ONLUS, ODV e APS, sia per interventi trainanti (propedeutici alla detrazione) sia per interventi effettuati da persone fisiche “private” sulle singole unità abitative site all’interno degli edifici (c.d. interventi “trainati”) nonché su immobili oggetto di demo-ricostruzione.
La Legge 197/2022 ha introdotto alcune deroghe a detta riduzione, prevedendo la possibilità di mantenere l’aliquota del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 in presenza di determinate condizioni. Infatti è previsto il mantenimento della detrazione piena al 110% in relazione alle spese sostenute nel 2023 in caso di:
- interventi diversi rispetto a quelli eseguiti dai condomìni, vale a dire in caso di interventi effettuati dalle persone fisiche “unico proprietario” di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (c.d. mini condomini) e, salvo specifiche previsioni, da ONLUS, ODV e APS, a condizione che, alla data del 25.11.2022, risulti presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAs), secondo quanto previsto dal comma 13-ter, articolo 119, D.L. 34/2020;
- interventi eseguiti dai condomìni che abbiano adottato una delibera assembleare di approvazione entro il 18.11.2022 (ovvero, in data antecedente l’entrata in vigore del D.L. 176/2022). In questo caso, la Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di godere del 110% per tutto il 2023, a patto che sia stata presentata una CILAs entro il 31 dicembre 2022. La data di approvazione della delibera assembleare deve essere attestata dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nel caso di “condominio minimo”;
- interventi eseguiti dai condomìni che abbiano adottato una delibera assembleare di approvazione tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022 e abbiano presentato la CILA entro il 25.11.2022. Anche in questo caso, è richiesto che la data di approvazione della delibera assembleare sia attestata dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nel caso di “condominio minimo”;
- interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo alla data del 31.12.2022.
Alla luce delle predette disposizioni, la Circolare 13/2023 Agenzia delle Entrate riconduce la possibilità di riconoscere le deroghe sopra illustrate alla presentazione tassativa di una CILAs, ai sensi del comma 13-ter, articolo 119, D.L. 34/2020. In particolare, è stabilito che a prescindere dalla circostanza che, in applicazione del D.P.R. 380/2001, i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILAs nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle predette agevolazioni.
Per gli interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della “CILAs Superbonus”, rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.
Nella Circolare 13/2023, l’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che le deroghe previste dalla Legge 197/2022 sono tassative: sono, pertanto, escluse ipotesi non riconducibili a quelle espressamente previste. Per esempio, confermando quanto anticipato in un incontro con la stampa specializzata del 23.01.2023, non rileva la data di convocazione dell’assemblea condominiale ma solo la data di adozione della delibera assembleare di approvazione degli interventi.
La Circolare in esame, recependo quanto chiarito dalla DRE Emilia Romagna con Risposta ad Interpello 909–246/2023, evidenzia che, qualora siano rispettati termini e condizioni ai fini dell’agevolazione nell’aliquota massima per gli interventi “trainanti”, la detrazione prevista per il Superbonus è riconosciuta con la stessa aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi “trainati” effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari “private”. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, l’estensione della disciplina agevolativa è riconosciuta qualora tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” per i quali risultano rispettate le condizioni sopra citate.
La Circolare 13/2023 precisa, inoltre, che in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori costituendo integrazione della CILAs presentata.
Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004, su cui non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, la maxi-detrazione è riconosciuta, comunque, sulle spese sostenute per gli interventi trainati. Ai fini del riconoscimento del Superbonus nell’aliquota del 110% per il 2023, la Circolare prevede che, in tali ipotesi, sia possibile far riferimento alle condizioni dettate per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni. Ai fini dell’applicazione delle deroghe, quindi, è richiesto che la CILAs riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25.11.2022.
Come da disposizioni normative, è stata, altresì, disposta la proroga, al 30.09.2023 della maxi detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute da persone fisiche per il completamento dei lavori su edifici unifamiliari, c.d. villette, a condizione che entro il 30.09.2022 fosse stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo, c.d. SAL 30%. In merito, si segnala che, relativamente ad interventi effettuati in determinati comuni colpiti dalle alluvioni di maggio 2023, è stata disposta una proroga lunga fino al 31 dicembre 2023.
INTERVENTI INIZIATI NEL 2023
Il D.L. 176/2022, integrando il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto la possibilità per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, di fruire del Superbonus 90%, per le spese sostenute nel 2023 in relazione a interventi avviati a partire dal 01.01.2023 effettuati su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti, c.d. villette.
La Circolare 13/2023 chiarisce che gli “interventi avviati dal 1° gennaio 2023” sono da intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILAs sia stata presentata a decorrere da tale data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILAs è successiva al 31.12.2022. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, prevede la possibilità di riconoscere l’agevolazione anche con riguardo agli interventi per i quali la presentazione della CILAs sia antecedente al 01.01.2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023.
Le predette condizioni possono essere documentate:
- dalla data di inizio lavori indicata nella CILA; oppure,
- mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori (tramite autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000).
L’agevolazione strettamente legata al Superbonus 90% per le “villette” è riconosciuta a condizione che:
- il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (es. usufruttuario),
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene la spesa,
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, non superiore a 15.000 euro.
Nella Circolare 13/2023 è precisato, infatti, che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi deve sussistere al momento di inizio dei lavori. Nel medesimo documento, inoltre, l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio circa la possibilità per i detentori dell’immobile (comodatari o locatari) e i familiari conviventi del proprietario dell’immobile di fruire del beneficio, escludendoli esplicitamente.
Nella Circolare è, infatti, chiarito che il requisito della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento costituisce una novità rispetto alla disciplina ex comma 8-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, in cui erano ammessi al Superbonus anche i detentori dell’immobile e i familiari conviventi del titolare.
Con la Circolare 13/2023, l’Agenzia delle Entrate risolve pure i dubbi relativi alla nozione di abitazione principale emersi anche dalla lettura della Relazione Illustrativa al D.L. 176/2022. In particolare, nel documento in esame viene precisato che può essere applicata la definizione del comma 3-bis, articolo 10, TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
Ciò significa che, ai fini della detrazione, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente. Tuttavia, ammesso e concesso che sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, è necessario far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile e non a quello adibito a dimora abituale di uno dei familiari. Se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maxi-detrazione spetta per le spese sostenute a patto che l’immobile soddisfi tale condizione al termine dei lavori.
Quanto al requisito reddituale, il reddito familiare di riferimento al fine di usufruire dell’agevolazione, non deve essere superiore a 15.000 euro, calcolato:
- considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dal soggetto legato da unione civile o dalla persona convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’articolo 12, TUIR fiscalmente a carico;
- dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare, con le particolarità di seguito indicate:
- nel caso di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare;
- nel caso in cui un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno), va ugualmente considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio.
IACP E COOPERATIVE EDILIZIE
Secondo quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione Europea in materia di “in house providing”, e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, possono fruire del Superbonus per gli interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica:
- per le spese sostenute entro il 31.12.2023,
- a condizione che alla data del 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Qualora tale ultima condizione non si realizzi, la Circolare 13/2023 chiarisce che, per gli interventi effettuati da IACP e cooperative edilizie, può trovare applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, articolo 119, relativa agli interventi effettuati da condomìni, ONLUS, ODV e APS.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ONLUS, ODV E APS
La Legge di Bilancio 2023 ha ammesso alla maxi-detrazione anche gli interventi di installazione dei pannelli solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di soggetti terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. “trainanti”, a favore di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
La Circolare 13/2023 precisa che, per effetto del richiamo normativo contenuto nel citato comma 7-bis, che rimanda agli interventi di cui al comma 5, che, a sua volta, è collegato agli interventi del comma 6 del medesimo articolo, l’agevolazione è applicata anche alle spese sostenute da ONLUS, ODV e APS su aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, per l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Inoltre, il comma 7-bis trova identica applicazione, nei medesimi termini, con riguardo agli interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 10-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, vale a dire, in via generale, nel caso di interventi eseguiti da ONLUS, ODV e APS che si occupano di servizi socio-sanitari su edifici di categoria B/1, B/2 e D/4.
INTERVENTI SU COMUNI COLPITI DA SISMA
La disposizione di cui al comma 8-ter stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, articolo 119, D.L. 34/2020 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso i chiarimenti resi con la Circolare 13/2023, ha quindi precisato che il richiamo esplicito a “tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis” del medesimo articolo 119, comporta che, in questi casi, la proroga al 31.12.2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda gli interventi su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.
Non si tiene quindi conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis, articolo 119, con riguardo alle spese sostenute dalle persone fisiche “private” per interventi avviati a partire dal 01.01.2023.
RATEIZZAZIONE LUNGA SUPERBONUS
L’ultimo punto della Circolare 13/2023 analizza la possibilità di optare per la rateizzazione “lunga” in 10 quote annuali di pari importo, anziché le ordinarie 4 quote, per le spese Superbonus sostenute esclusivamente nell’anno 2022, disposta dal comma 3-sexies, articolo 2, D.L. 11/2023.
La Circolare, confermando sostanzialmente quanto stabilito dalla disposizione normativa, pone l’accento sull’obbligo di esercitare l’opzione, in modo irrevocabile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023. L’opzione è, infatti, ammessa a condizione che la spesa relativa all’anno 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi Modello 730/2023 o Modello Redditi 2023, attraverso cui il contribuente, ordinariamente, dovrebbe fruire della prima quota di detrazione (la prima di quattro).
Pertanto, alla luce della novità introdotta, il contribuente può alternativamente esercitare la maxi-detrazione:
- in 4 rate annuali di pari importo, rilevando la prima rata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022;
in 10 rate annuali di pari importo, rilevando la prima rata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023. In tal senso, è necessario non indicare, nella dichiarazione relativa al 2022, alcuna rata di detrazione.
