Confermati i crediti d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, ridefinito il bonus pubblicità, confermata la proroga della scadenza per l’invio delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, relativamente ai soli soggetti Ires/titolari di partita Iva.
La Legge 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, c.d. decreto “energia”, ha pressoché confermato le ulteriori misure economiche previste per i soggetti più colpiti dal “caro energia” a seguito dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas e dei combustibili per autotrazione più utilizzati.
Capitolo per capitolo, analizziamo le diverse misure.
CREDITO IMPOSTA “IMPRESE ENERGIVORE”
Come anticipato nel D.L. 17/2022, al fine di ridurre le conseguenze negative derivanti dal rialzo dei prezzi nel settore elettrico, a favore delle imprese “energivore” è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.
Possono accedere all’agevolazione le imprese “energivore” ovvero con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno, di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente “energia elettrica”, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Il beneficio è riconosciuto:
- alle imprese che operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, etc.) delle Linee guida CE;
- alle imprese che non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013-2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Pertanto, le aziende che hanno subito un incremento dei prezzi medi kW/h del primo trimestre 2022 superiore al 30% dei prezzi medi kW/h del corrispondente trimestre del 2019, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e auto-consumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo 6961;
- non è soggetto ai limiti annui per la compensazione dei crediti (attualmente fissato a 2 milioni di Euro), ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
- non è altresì soggetto al limite annuo dei crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (pari a 250.000 Euro), ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
- non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP.
CREDITO IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”
Coerentemente con quanto adottato per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è stato confermato, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il riconoscimento di un beneficio sotto forma di credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Così come previsto per l’energia elettrica, è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
- operare in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, etc.);
- aver consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo 6961;
- non è soggetto ai limiti annui per la compensazione dei crediti (attualmente fissato a 2 milioni di Euro), ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
- non è altresì soggetto al limite annuo dei crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (pari a 250.000 Euro), ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
- non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP.
CREDITO IMPOSTA “AD-BLUE” PER UTILIZZO DI MEZZI EURO 5 E 6
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame “l’incremento del costo del metano, che è utilizzato nella produzione di AdBlue, ha determinato una crisi del relativo sistema produttivo, con un correlato incremento dei costi tale da rendere, per gli operatori, non più conveniente in termini di “total cost of ownership” (TCO) l’utilizzo dei veicoli commerciali di ultima generazione. Tale situazione determina il ricorso all’utilizzo di mezzi più obsoleti con classificazione ambientale da 0 a 4 (e che non richiedono l’uso dell’AdBlue). La misura, pertanto, è finalizzata a garantire, non solo la sostenibilità d’esercizio delle imprese del trasporto di merci, ma anche ad evitare ulteriori impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, in netto contrasto con tutte le politiche di sostenibilità ambientale intraprese dal Ministero delle infrastrutture … e con il percorso virtuoso avviato dal comparto del trasporto delle merci su gomma”.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese:
- esercenti attività di logistica e di trasporto di merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro 5, 6/A, 6/B E 6/C, a bassissime emissioni inquinanti.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo 6961;
- non è soggetto ai limiti annui per la compensazione dei crediti (attualmente fissato a 2 milioni di Euro), ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
- non è altresì soggetto al limite annuo dei crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (pari a 250.000 Euro), ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
- non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di Euro e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato.
CREDITO IMPOSTA MEZZI A METANO LIQUEFATTO (GNL)
Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Dalla citata Relazione è possibile desumere che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del costo del GNL e in coerenza con le politiche di incentivazione degli investimenti ad elevata sostenibilità adottate dal Ministero delle Infrastrutture, la disposizione in esame “prevede un’agevolazione per le imprese che hanno intrapreso un virtuoso percorso di rinnovo dei mezzi ad alimentazione tradizionale, acquistando e utilizzando mezzi alimentati a GNL, rendendo meno gravosi i costi di esercizio complessivi”.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese:
- esercenti attività di logistica e di trasporto di merci in conto terzi;
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o GNL.
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con il codice tributo 6961;
- non è soggetto ai limiti annui per la compensazione dei crediti (attualmente fissato a 2 milioni di Euro), ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
- non è altresì soggetto al limite annuo dei crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (pari a 250.000 Euro), ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
- non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 25 milioni di Euro e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato.
FEDERAZIONI SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE – SOSPENSIONE VERSAMENTI
L’articolo 7, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 1, commi 923-924, Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2020.
In particolare, sono sospesi fino al 31.07.2022 i termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
- versamenti dell’IVA;
- versamenti delle imposte sui redditi.
Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e/o interessi, in un’unica soluzione entro il 31.08.2022 oppure in soluzione rateale pagando il 50% del totale in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 31.08.2022, e il restante 50% entro il 16.12.2022.
BONUS PUBBLICITA’
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, destinato ad agevolare le campagne pubblicitarie poste in essere da imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi, per le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica o quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, sintetizzabili come segue:
- per il 2020, l’articolo 98, D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
- sempre per il 2020 l’articolo 186, D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022 la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani e periodici; inoltre, l’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È stata confermata la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni all’1.1.2022.
In sede di conversione è stato differito dal 15.06.2022 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione della perizia giurata di stima.
L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:
- in unica soluzione entro il 15.11.2022;
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
- 1° rata entro il 15.11.2022;
- 2° rata entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
- 3° rata entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.
CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI
L’articolo 1, D.L. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell’articolo 121, D.L. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario/finanziario/assicurativo.
Ora, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni… è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:
- il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario/finanziario/assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
- a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova/quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).
Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 01.05.2022.
Per ultima ma non meno importante, la proroga per l’invio telematico delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura prevista per soggetti Ires e i titolari di partita Iva. Tali soggetti possono, infatti, inviare la comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura entro il 15.10.2022, per le spese per interventi edilizi sostenute nel 2021 e/o per la cessione delle rate residue non utilizzate in detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2020 (la prima rata non utilizzabile in detrazione andrebbe indicata nel Modello redditi 2022).
ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO – RIFUGIATI UCRAINI
In sede di conversione è stata confermata l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo a favore delle registrazioni di contratti di comodato d’uso gratuito per finalità umanitarie, a favore di soggetti con nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.
