Le diverse forme di prestazioni occasionali

In assenza dei requisiti della regolarità, stabilità e sistematicità, una prestazione si definisce occasionale e si possono distinguere:

  • prestazioni di lavoro autonomo occasionali (articolo 2222 cod. civ.);
  • prestazioni rese tramite contratto di prestazione occasionale (articolo 54-bis, comma 13, D.L. 50/2017);
  • prestazioni rientranti nel Libretto Famiglia (articolo 54-bis, comma 10, D.L. 50/2017).

Approfondiamo i vari tipi di prestazione.

  1. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Si tratta delle prestazioni che soddisfano i requisiti del contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 cod. civ, dove la prestazione deve avere come oggetto un’opera o un servizio ed essere svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Se in base alla disciplina civilistica tale prestazione si considera come una prestazione di lavoro autonomo, non è lo stesso dal punto di vista fiscale. I proventi che derivano infatti da questo tipo di prestazione non sono considerati, ai sensi dell’articolo 53 TUIR, redditi di lavoro autonomo in quanto privi del requisito della professionalità. I proventi derivanti da questo tipo di prestazione devono quindi essere annoverati tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR) e si determinano come differenza tra gli importi incassati in base al principio di cassa e i costi sostenuti (articolo 72, comma 2 del TUIR).

Infine, se il committente è anche sostituto d’imposta, egli deve operare una ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso erogato.

  • Il contratto di prestazione occasionale

Questo tipo di contratto viene utilizzato nel momento in cui il soggetto deve realizzare prestazioni di lavoro occasionale di minor importanza.

Il contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Sono esentate le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti che operano nel settore agricolo, e che hanno alle proprie dipendenze non più di otto lavoratori;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, ad eccezione delle attività lavorative rese dai soggetti che operano in tale settore, a condizione che non risultano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il contratto di prestazione occasionale serve a regolamentare le prestazioni dove i compensi non superano, per ciascun anno civile 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, 5.000 euro complessivi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori ovvero 5.000 euro per ciascun prestatore, per le attività degli steward relativi alle manifestazioni sportive.

  • Il Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia è un libretto nominativo prefinanziato utilizzabile per pagare le prestazioni occasionali rese a persone fisiche al di fuori dall’esercizio dell’attività di impresa e lavoro autonomo, nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, anche relativi al giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • attività degli steward relativi alle manifestazioni sportive.

È possibile utilizzare il Libretto in alternativa al contratto di prestazione occasionale ed entro i limiti dei compensi già sopra analizzati. In ambito fiscale, l’articolo 54-bis, comma 4, D.L. 50/2017 prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.