La finanziaria 2024

PREMESSA

È già trascorso u anno e, quindi, iniziamo a parlare di Finanziaria 2024 (AS 926). Con questo intervento iniziamo a trattare delle previsioni contenute nella bozza, ricordando che si dovrà attendere l’ultimazione del processo approvativo durante il quale l’originaria versione risentirà degli emendamenti presentati ed approvati. L’articolato originario si trasforma generalmente in un articolo unico che si sviluppa in una innumerevole quantità di commi che racchiuderanno la versione condivisa dal Governo e dal Parlamento.

Muti prima casa

L’articolo 3 proroga al 31.12.2024 il termine previsto dall’articolo 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
NB: L’accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.
È prevista inoltre l’assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.

Welfare aziendale

Con l’articolo 6, per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
• il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
• le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Ricordando che per il 2023 il limite era fissato a € 3.000, per il 2024 predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).
Attenzione, però, perché per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

    Imposta sostitutiva premi produttività

L’articolo 7 prevede per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Modifiche aliquote IVA

Con l’articolo 11, il Legislatore interviene sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, sopprime:
• il n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”.
NB: I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
• il n. 1-sexies) relativo a:
o “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
o preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
o pannolini per bambini;
o seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Con riferimento ai predetti prodotti:
o è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:
 latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
 estratti di malto;
 preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);
o nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
o nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Nell’articolo 12 viene riproposta la rideterminazione del costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Ricordiamo che i terreni e partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
In qualità di adempimenti, la norma prevede che entro il 30.6.2024 si debba provvedere:
• alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Locazioni brevi e cedolare secca

Intervenendo sull’art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, è disposto che la relativa aliquota passa dal 21% al 26% “in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”.
Dal tenore della norma, non risulta chiaro se, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trovi applicazione con riferimento a tutti i canoni o soltanto per quelli relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).
La norma in commento:
• interviene esclusivamente sulle locazioni brevi; pertanto per le “altre” locazioni, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione l’aliquota del 21%;
• dispone l’innalzamento dell’aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo appartamento, rimane applicabile l’aliquota del 21%.
La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.
Con la modifica del comma 5 del citato art. 4, è disposto che la ritenuta si considera operata a titolo di acconto:
• qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta;
ovvero
• non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca.
Al fine di adeguare l’ordinamento tributario nazionale alla sentenza della Corte di giustizia UE 22.12.2022, causa C-83/21 “Airbnb”, è modificato il co. 5-bis del citato art. 4, riguardante i soggetti non residenti che mediante la gestione di portali telematici, oltre a mettere in contatto i soggetti alla ricerca di un immobile con i locatori, incassano i canoni / corrispettivi ovvero intervengono nel pagamento dei canoni / corrispettivi.
Fermo restando che detti soggetti sono tenuti ad operare in qualità di sostituti d’imposta la ritenuta nella misura del 21% sull’ammontare dei canoni / corrispettivi all’atto del versamento degli stessi al beneficiario, è ora disposto che, per il versamento e la certificazione con il mod. 770 delle ritenute operate:
• il soggetto extraUE:
o con una stabile organizzazione in Italia ovvero in un Stato UE, adempie i predetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
o è privo di stabile organizzazione in Italia e in uno Stato UE, adempie gli obblighi in esame tramite un rappresentante fiscale.
Resta fermo che, in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, che appartengono al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione / versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve;
• il soggetto UE privo di stabile organizzazione in Italia può adempiere gli obblighi direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale.

Cessione di immobili interessati da bonus edilizi

Al fine contrastare fenomeni elusivi, l’articolo 18 nei commi da 2 a 4, detta regole particolari per la cessione di immobili che siano stati interessati da un intervento edilizio che ha fruito delle agevolazioni fiscali.
In caso di cessione di immobili da parte di un “privato”, l’articolo 67, comma 1, lett. b), TUIR, prima della legge di bilancio, disponeva che costituiscono «redditi diversi»:
• “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
In base alla citata lett. b) dell’articolo 67, pertanto, la persona fisica “privato” che cede un immobile:
• può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:
o la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all’acquisto, costruzione o donazione dell’immobile ceduto;
o la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;
• non consegue una plusvalenza tassabile qualora:
o la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall’acquisto, costruzione o donazione;
o l’immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure sia stato adibito ad abitazione principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto / costruzione e la cessione.
L’articolo 18, co. 2 e 3 modifica il citato co. 1, inserendo un’integrazione ai sensi della quale la lett. b) sopra riportata trova applicazione “al di fuori delle ipotesi” di cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono “redditi diversi”
• “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del [DL n. 34/2020] che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”
La Finanziaria 2024 individua innanzitutto una nuova “categoria” di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Sono espressamente esclusi gli immobili:
• acquisiti per successione;
• adibiti ad abitazione principale del cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni o del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.
Quanto sopra trova giustificazione nella diversa modalità di determinazione della relativa plusvalenza, in applicazione di quanto stabilito dal successivo articolo 68, comma 1, TUIR, ai sensi del quale
• “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo …”.
Con l’aggiunta al citato comma 1 del riferimento alla nuova lett. b-bis), tale modalità di determinazione della plusvalenza conseguita trova ora applicazione anche alla nuova fattispecie. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale:
– “ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 … si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) … Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) … acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”
Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che tra i “costi inerenti al bene” ceduto:
• non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:
o i lavori si sono conclusi da meno di 5 anni;
o il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020.
Sul punto nella Relazione Illustrativa è precisato che “non concorrono al computo dei costi inerenti al bene quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus agevolati nella misura del 110% per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore”.
Ciò porta quindi a concludere che nel caso in cui il contribuente beneficia direttamente in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110% non trova applicazione la nuova disposizione in esame e tra i costi inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti; è possibile considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi se i lavori si sono conclusi da più di 5 anni ed il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020.
Con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’articolo 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto o costruzione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT.
Come si è già detto, considerato che il citato articolo 119 è entrato in vigore nel 2020, tutte le cessioni poste in essere fino al 2025 rientreranno nella prima casistica (plusvalenza determinata escludendo dai “costi inerenti al bene” le spese per gli interventi con detrazione del 110% e opzione per sconto in fattura o cessione del credito)
É infine previsto che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere assoggettata all’imposta sostitutiva (26%) di cui all’articolo 1, comma 496, Legge n. 266/2005.
Le novità che si sono raccontate trovano applicazione a decorrere dalle cessioni poste in essere dall’1.1.2024.

Cessioni a turisti privati extracomunitari

L’articolo 19 interviene in materia di IVA nelle cessioni di beni a turisti extra comunitari. La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati” contenuta nell’articolo 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che:
• il turista sia un soggetto “privato” domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
• i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare;
• i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).
Ora, “al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana”, il predetto limite è ridotto a € 70.

Rottamazione del magazzino

All’articolo 20 è riproposta la c.d. “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali, già prevista in passato dalla L. 488/1999, di cui vengono ricalcate le linee principali e, sia pure nell’ambito della più ampia regolarizzazione delle scritture contabili, dalla L. 289/2002.

Soggetti interessati

Sono interessati dalla disposizione gli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
Oggetto dell’adeguamento
Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex articoli 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023).
Non sono interessate dalla regolarizzazione le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all’articolo 93, TUIR).

Modalità di adeguamento
La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:
• eliminazione delle esistenze iniziali. In merito, in occasione della precedente analoga disposizione, nella Circolare 1.6.2000, n. 115/E il Ministero delle Finanze ha chiarito che l’eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);
• iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse
NB: L’adeguamento va “richiesto” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (mod. REDDITI 2024).
Vediamo nel dettaglio le due modalità di regolarizzazione.

Eliminazione delle rimanenze iniziali
La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate.
In tal caso si procede all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.
La regolarizzazione prevede il versamento:
• dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, è così individuata:

IVA relativa alle operazioni al netto di quella riferita alla cessione di beni ammortizzabili
Volume d’affari

• dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

Iscrizione esistenze iniziali

In questo caso, l’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.
Secondo quanto chiarito nella citata Circolare n. 115/E non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una “mera rivalutazione”.
In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%sul valore iscritto. In questo caso, non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Versamenti

Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva andrà versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:
• I^ rata: entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (es. per i contribuenti solari: 30/6/2024)
• II^ rata: entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (es. per i soggetti solari: 30/11/2024).
Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici, ma determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni
Correttamente va fatto presente anche che l’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell’articolo 20, “non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”. I “nuovi” valori sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali.
Altro aspetto fondamentale è precisare che l’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento su periodi d’imposta antecedenti al 2023, non potranno essere oggetto di rettifica in tali esercizi.
Ricordiamo che nella citata Circolare n. 115/E è stato chiarito che il valore dell’adeguamento non è utilizzabile ai fini dell’accertamento di precedenti periodi d’imposta limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, ferma restando la possibilità di espletamento dello stesso in relazione ad altre componenti di reddito. L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

Variazione catastale di immobili con bonus edili

La regola generale sugli accatastamenti degli immobili prevede che a seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.
L’articolo 21 prevede che, con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione.

Ritenuta bonifici interventi edili

L’articolo 23, comma 1, prevede l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche o Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o del risparmio energetico.
La modifica ha effetto dall’1.3.2024.

Ritenuta agenti di assicurazione

I commi 2 e 3 dell’articolo 23 modificano l’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, sopprimendo l’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
La decorrenza dell’obbligo ad effettuare le ritenute decorre dall’1.4.2024, e conseguentemente si dovrà applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi), così come previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IVIE e IVAFE

Il 4° comma dell’articolo 23 modifica l’art. 19, DL n. 201/2011, prevedendo:
• l’aumento dallo 0,76% all’1,06% l’aliquota relativa all’IVIE;
• l’individuazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari l’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

Imponibilità dei diritti reali di godimento

Le lettere a) e b) comma 5, dell’articolo 23 prevedono che i redditi derivanti dagli “altri diritti reali di godimento” sono ricompresi tra quelli disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR e costituiscono, pertanto, redditi diversi.

Cessione metalli preziosi

La lettera c), comma 5, dell’articolo 23, modificando l’articolo 68, comma 7, lett. d), TUIR prevedendo che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.

Trasferimento proprietà autoveicoli

Il comma 6 dell’articolo 23 estende ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano la disposizione di cui all’articolo 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura l’acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna.

Compensazioni

La legge di bilancio mette mano all’istituto della compensazione mediante F24, individuando nuove fattispecie di obbligatorietà di passaggio tramite Entratel-Fisconline e un blocco in presenza di debiti tributari.

Compensazione crediti previdenziali

La lettera a), comma 7, dell’articolo 23 e l’articolo 10 intervengono integrando l’articolo 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, prevede che dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Inoltre, con l’introduzione all’articolo 17, D.Lgs. n. 241/97:
a) del nuovo comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.
Qualità del soggetto Decorrenza compensazione crediti INPS
Datore di lavoro non agricolo 1) Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);
ovvero
2) dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata INPS La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

  1. del nuovo comma 1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.
    Compensazione e debiti tributari

La lettera b), comma 7, dell’articolo 23 introduce il nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, DL n. 223/2006, prevedendo che dall’1.7.2024 è esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari o contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:
o i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
ovvero
o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

Cessazione partita IVA

Sempre l’articolo 23, ma al comma 12, introduce il nuovo comma 15-bis.3 all’articolo 35, DPR n. 633/72 il quale prevede che l’operatività del comma 15-bis.2 venga estesa anche al caso di notifica da parte dell’Ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell’attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.
Anche in questo caso, pertanto, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.
Resta ferma l’applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/97.

Assicurazione obbligatoria eventi catastrofici

Con l’articolo 24 viene introdotto l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia o sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), causati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni o esondazioni.
La norma prevede inoltre che del mancato rispetto del predetto obbligo si tiene conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Inoltre va rappresentato che l’obbligo assicurativo non interessa le imprese i cui immobili risultano interessati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura assicurativa sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

ISCRO

All’articolo 31 viene previsto il riconoscimento “a regime” a decorrere dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR.
Per poter fruire dell’ISCRO i professionisti iscritti alla Gestione separata devono rispettare i seguenti requisiti:
o non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
o non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
NB: I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità;
o aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
o aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
o essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
o essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Per usufruire dell’ISCRO il professionista deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda.
L’indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
L’indennità:
o è erogata per 6 mensilità;
o non comporta accredito di contribuzione figurativa;
o non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.
Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota complessiva sarà pertanto pari al 26,07%).

Determinazione ISEE

L’articolo 38 prevede che nella determinazione dell’ISEE, fino al valore complessivo di € 50.000, non debbano essere considerati:
 i titoli di Stato di cui all’art. 3, DPR n. 398/2003;
 i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Conclusioni
Con questo intervento si è fatta una prima analisi delle originarie previsioni della legge di bilancio. Si parla di “originarie previsioni” in quanto, come sempre accade, in sede di approvazione da parte del Parlamento non è mai accaduto che la versione promossa dall’Esecutivo fosse esattamente confermata.
Sarà quindi indispensabile confrontare il contenuto di questo intervento con la versione definitiva.
Sarà sicuramente oggetto di una più puntuale trattazione nel momento in cui vedrà la luce la versione definitiva.