La costituzione on line di SRL

PREMESSA

Il Legislatore comunitario e nazionale stanno introducendo nell’ordinamento giuridico strumenti operativi che cercano di semplificare gli adempimenti ai cittadini. È partita la Comunità Europea con la direttiva n. 2017/1132 (direttiva modificata dalla successiva direttiva n. 2019/1151) intervenendo sull’uso di strumenti e processi digitali nell’ambito del diritto societario. Il legislatore interno ha recepito tale direttiva con il D.Lgs. 183/2021 introducendo, a regime, la possibilità di costituire srl con la partecipazione online delle parti interessate, senza quindi la necessità della presenza fisica delle stesse dinnanzi al Notaio.

La stessa Relazione illustrativa al Decreto di recepimento ha evidenziato che le procedure che consentono la costituzione delle srl con modalità “on-line” sono finalizzate a “ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi”.

Ecco che il Legislatore ha introdotto un sistema, basato sull’utilizzo di una piattaforma telematica, in grado di fornire adeguate garanzie in relazione all’identificazione delle parti, all’indagine in merito alla loro volontà nonché all’adeguamento della stessa all’ordinamento giuridico. Nel testo leggiamo che “prevedere la stipula da remoto richiede l’adozione di cautele e requisiti di sicurezza che impongono una disciplina di natura pubblica … Del resto, mantenere un alto livello di sicurezza nelle contrattazioni è di interesse generale, per garantire l’affidabilità dei pubblici registri e contenere al minimo le controversie”.

Come ogni disposizione di carattere generale, richiede l’emanazione di un provvedimento attuativo. Ecco che interviene il Decreto del MISE n. 155/2022, pubblicato sulla G.U 21.10.2022 n. 247, prevedendo i modelli standard utilizzabili per la predisposizione degli atti costitutivi delle predette società. Il Decreto esplica la sua efficacia dal 5.11.2022.

Merita precisare che non tutte le società possono costituirsi con questa procedura “semplificata” ma coinvolge esclusivamente le S.r.l., escludendo qualsiasi altra tipologia societaria.

Già nel 2020, cioè in piena pandemia da Covid-19, a mente dell’articolo 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, veniva prevista la possibilità di svolgimento dell’assemblea “a distanza”. Tale previsione era di carattere temporaneo e legata ai divieti di assembramento.

In particolare, fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022 (termine così prorogato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe) era consentito, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il relativo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione degli stessi e l’esercizio del diritto di voto.

COSTITUZIONE ONLINE DI SRL

L’articolo 2 del D.Lgs. 183/2021 prevede che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata (srl) e delle società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) aventi sede in Italia può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse,mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Un vincolo è posto dal versamento del capitale sociale. Sappiamo che la regola generale prevede che il capitale sociale sia versato all’organo amministrativo. Con la nuova previsione, invece, è previsto che per beneficiare della modalità costitutiva “on-line”, il capitale della società deve essere versato mediante conferimenti in denaro mediante bonifico bancario eseguito su un c/c dedicato intestato al notaio. Questa modalità costitutiva esclude, quindi, la possibilità di effettuare conferimenti in natura ed i conferimenti d’opera. Invero, i conferimenti d’opera sono stati poco utilizzati.

Ai fini della costituzione online della srl le parti, se cittadini italiani, devono rivolgersi al notaio

del luogo in cui almeno una di esse ha la residenza o la sede legale.

In presenza di parti residenti all’estero, come confermato nella Relazione illustrativa, “qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l’atto”.

La piattaforma telematica utilizzata per la costituzione on-line (articolo 2, comma 2, D.Lgs.183/2021) consente tra l’altro:

  • l’accertamento dell’identità dei partecipanti;
  • la verifica dell’apposizione, della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata;
  • la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
  • “la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà”.

La piattaforma, oltre ad utilizzare mezzi elettronici che forniscono un elevato livello di garanzia dell’identificazione elettronica, assicura:

  • il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;
  • la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere;
  • l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
  • la conservazione dell’atto;
  • il “tracciamento di ogni attività”;
  • il contestuale rilascio alle parti eventualmente sprovviste, ai fini della sottoscrizione dell’atto, della firma elettronica riconosciuta.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL NOTAIO

Il Notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, e nell’ambito dell’attività di controllo può:

  • interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza e richiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, qualora:
    • dubiti dell’indentità del richiedente;

ovvero

  • rilevi il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società;
  • può rettificare un atto informaticomediante una propria certificazione contenuta in un atto pubblico formato con modalità informativa.

MODELLI STANDARD

L’articolo 2 stabilisce poi al comma 3 che l’atto costitutivo è ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico.

Inoltre il Legislatore ha previsto che l’atto può essere redatto anche utilizzando modelli uniformi (standard),individuati con uno specifico Decreto:

  • redatti anche in lingua inglese;
  • pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

I modelli standard per la costituzione in videoconferenza della srl (anche semplificata) sono stati approvati dal MISE con il Decreto n. 155/2022. Per completezza di trattazione si riportano nel presente intervento. Si tratta di 2 modelli:

  • uno per la costituzione di una S.r.l. ordinaria;
  • il secondo per la costituzione della S.r.l. semplificata.

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della srl deve depositarlo entro 10 giorni presso il competente Registro Imprese così come previsto dall’art. 2330, C.c..

Viene previsto che, qualora le parti adottino il predetto modello standard il compenso notarileè determinato in misura non superiore al 50%di quello previsto dalla Tabella C)- Notai di cui al DM n. 140/2012.

Contattando lo studio sarà possibile recuperare l’allegato 1 riguarda le S.r.l. ordinarie, mentre l’allegato 2 si riferisce alle S.r.l. semplificate.