Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche (prima)

Premessa

Il parlamento, nella seduta del 2 agosto 2022, ha approvato in via definitiva il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Questo decreto, concepito per semplificare alcune disposizioni in materia fiscale e tributaria, originariamente composto da 47 articoli, ora consta 61 articoli.

Numerose le modifiche intervenute tra cui la razionalizzazione del calendario fiscale, la riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate, l’estensione al 2022 dei correttivi in materia di ISA. Introdotte inoltre alcune semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, e molto altro ancora.

L’analisi delle novità viene suddivisa in due interventi, di cui il presente costituisce la prima parte.

IL “NUOVO” CALENDARIO FISCALE

L’iter di conversione ha confermato, con qualche ritocco, il nuovo calendario fiscale dettato dal decreto nella sua originaria formulazione.

Una prima “novità” apportata con il passaggio parlamentare dalla camera al senato riguarda le scadenze per l’invio degli elenchi Intrastat: infatti, il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi viene riportato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Pertanto, se la versione precedente aveva concesso agli operatori l’invio degli elenchi Intrastat entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento, ora, con la conversione, si torna alle vecchie scadenze vigenti ante decreto semplificazioni, ovvero entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Un’ulteriore modifica ha interessato il comma 4 dell’articolo 35, che prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. Mentre nella versione originaria del decreto si prevedeva il differimento solo per la dichiarazione dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone fisiche ed enti commerciali), nell’iter di conversione è stato precisato che tale proroga riguarda anche la dichiarazione IMU dei soggetti passivi IMU indicati nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.

Oltre a quelle poc’anzi citate, sono state introdotte altre novità , nel dettaglio, il nuovo calendario fiscale previsto dalla versione definitiva del decreto Semplificazioni:

D.L. SemplificazioniTermini oggetto di modificaNuova scadenza
Articolo 3, comma 1Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del 2’ semestre (ex articolo 21-bis del D.L. 78/2010)30 settembre di ciascun anno
Articolo 3, comma 2Termine per l’invio all’agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie ex articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993Giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
Articolo 3, comma 6Termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno ex articoli 4, comma 1-ter, del D.lgs. 23/2011 e 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017 per gli anni di imposta 2020 e 202130 settembre 2022
Articolo 14Termine per la registrazione degli atti in termine fisso ex articolo 13, commi 1 e 4, e articolo 19, comma 1, del D.P.R. 131/1986La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto o se precedente dall’inizio del contratto
Articolo 35, comma 4Termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all’articolo 1, commi 769 e 770, della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) relativa all’anno di imposta 202131 dicembre 2022

IMPOSTA DI BOLLO

I commi 4 e 5 dell’articolo 3 introducono una significativa semplificazione degli adempimenti in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di cui all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 124/2019.

Viene infatti incrementato, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2023, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l’anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre.

A seguito della modifica, ora il nuovo limite passa dai 250 ai 5.000 euro, pertanto, per le fatture elettroniche emesse dal 01.01.2023, il versamento può essere effettuato:

  • entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 5.000 euro;
  • entro il 30 novembre, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro;
  • resta salvo il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse il quarto trimestre, che scade il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a 5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.

Di seguito, i termini previsti per il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Scadenza versamento imposta di bollo dal 1° gennaio 2023
1° Trimestre31 maggio
2° Trimestre30 settembre
3° Trimestre30 novembre
4° Trimestre28 febbraio dell’anno successivo
N.B. se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre
N.B. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre

AIUTI DI STATO

L’articolo 35, commi 1-3, differisce i termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

In particolare, con il comma 1, in relazione alle misure di aiuto fiscali, non subordinate all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione ai fini della loro fruizione, i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) al 31 dicembre 2022, sono rinviati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono rinviati al 31 dicembre 2023.

Come specificato al comma 2, la proroga si applica anche alla registrazione degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Infine, il comma 3 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

La proroga della scadenza per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) ha avuto come effetto immediato la proroga del termine per la presentazione dell’autodichiarazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 che rientrano nel regime “ombrello” di cui all’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021, fissato, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022, al 30 giugno 2022.

Il nuovo termine fissato per la presentazione dell’autodichiarazione Covid è il 30 novembre 2022 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 233822 del 22 giugno 2022).

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI

Con il comma 2-bis dell’articolo 1 viene abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

In particolare, la disposizione, novellando il comma 4-quater dell’articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce che non soltanto la tenuta ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale (di cui al D.lgs. 82/2005) se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedente ed in loro presenza.

A seguito di tali modifiche sarà pertanto sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli solamente all’atto di eventuali richieste da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

8 E 5 PER MILLE

L’articolo 2, D.L. 73/2022 semplifica gli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro, che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi (c.d. Modello 730).

In particolare, ora è consentita la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite intermediari abilitati.

Tale nuova modalità è applicabile a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni), ovvero dai Modelli 730/2023.

F24

Con l’articolo 3-bis è stata estesa la portata di utilizzo del modello F24 per il pagamento di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In particolare, la disposizione demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di individuare le ulteriori tipologie di versamento per le quali è utilizzare il modello F24.

Si prevede quindi che, dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano effettuare ulteriori versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, oltre a quelli già consentiti per legge, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo la disciplina dettata dall’articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

L’articolo 5, modificando l’articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.lgs. 346/1990, semplifica gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e riduce i tempi di pagamento ai beneficiari.

In particolare, viene disposto che, nei casi di eredità devoluta per legge, salva diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto sono corrisposti ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato all’eredità non intende accettare il rimborso fiscale, dovrà restituire l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di trasmissione all’Agenzia della predetta comunicazione di rinuncia al rimborso.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Con l’introduzione dell’articolo 6, D.L. 73/2022, vengono disposti minori controlli sulle dichiarazioni precompilate.

In particolare, per effetto della norma, si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono stati modificati. Ovvero, non sarà più necessario conservare fisicamente i documenti di spesa che il contribuente vuole inserire nella propria dichiarazione dei redditi, se questi saranno presenti nella Sistema Tessera Sanitaria, ovvero nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Nel dettaglio, la disposizione, applicabile a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (730/2023 – Modello Redditi 2023), prevede che:

  • nel caso in cui la dichiarazione precompilata, presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, sia senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, ovvero rinvenibili dalla dichiarazione precompilata stessa. Su tali resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  • solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista sarà svolto il controllo formale;
  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non deve essere effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

L’articolo 6-bis, D.L. 73/2022, introduce delle novità quanto alle modalità semplificate di comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

In particolare, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente (c.d. accessi, ispezioni e verifiche), delle quali l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di informare il contribuente stesso, l’Agenzia deve comunicare in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima. Tuttavia, anche l’esito negativo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”. Inoltre, con il predetto provvedimento, saranno definite le modalità attraverso le quali il contribuente dovrà comunicare i propri dati al fine di consentire detta comunicazione.

Per espressa previsione normativa, le predette modalità semplificate di comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973) né dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972).

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

L’articolo 7, D.L. 73/2022, interviene sulla validità dell’attestazione dei contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.

In particolare, viene disposto che tale attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA

Con l’articolo 8, che ha recentemente modificato l’articolo 83, TUIR, vengono introdotti alcune semplificazioni normative quanto alla redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.

In particolare:

  • viene esteso anche alle micro imprese l’applicazione del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile a bilancio (vedi anche il principio della prevalenza della sostanza sulla forma) in deroga alle norme del TUIR; resta inteso che tale disposizione si applica soltanto alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, fermo restando la presenza di dubbi interpretativi quanto all’applicazione di tale principio per le micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
  • si dispone che il principio di “derivazione rafforzata” vale anche ai fini fiscali (pertanto, seguendo i principi contabili) anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (es. sopravvenienze). Tale previsione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998;
  • si prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini dell’IRAP. Tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal comma 8 dell’articolo 2, D.P.R. 322/1998.

Le novità sono applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.