I nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

In base ai criteri stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 con lo scopo di individuare i “falsi esportatori abituali”, in questi giorni molti soggetti hanno ricevuto delle PEC emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate.

I fornitori raggiunti da questa comunicazione sono stati informati che alcune lettere d’intento ricevute potrebbero essere “ideologicamente false” perché rilasciate da operatori che non soddisfano tutti i requisiti per essere considerati esportatori abituali, invitando gli stessi a interrompere/evitare l’emissione di fatture senza IVA per l’anno in corso. Questo perché, come anche ricordato dalla stessa Agenzia, se il fornitore è consapevole che la lettera d’intento ricevuta è falsa, può essere disposto il recupero dell’Iva con applicazione delle sanzioni, “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta (cfr. Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022)”.

Se il fornitore volesse “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse”, ha la possibilità di emettere, sulla base dell’art. 26 del DPR 633/72, una nota di debito rettificando solamente l’IVA o, in alternativa, una nota di credito stornando le fatture già emesse per poi emettere le fatture con aggiunta dell’imposta.

Le operazioni concluse prima di aver ricevuto la comunicazione non dovrebbero essere sanzionate in quanto non è possibile riscontrare la fatturazione in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione d’intento o il fatto che la stessa non sia stata trasmessa telematicamente. A tali comportamenti si applicherebbero infatti le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta. Lo stesso principio lo si applica ai fini dell’imposta dove se la dichiarazione d’intento è stata rilasciata senza i presupposti richiesti dalla legge (art. 7 comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 471/97), per l’omesso pagamento del tributo risponde solo il cessionario o committente. Quanto detto vale se il fornitore ha agito in buona fede, non essendo a conoscenza dell’intento fraudolento dell’esportatore abituale.

Secondo gli Ermellini, invece, è possibile recuperare l’imposta e applicare le relative sanzioni, se viene dimostrata la corresponsabilità del fornitore il quale avrebbe potuto riscontrare la falsità della dichiarazione. Il fornitore, in ogni caso e salvo prova contraria, si dovrebbe ritenere non colpevole, in quanto non ha gli strumenti per poter verificare se il soggetto con cui opera soddisfi o meno i requisiti dell’esportatore abituale.

È importante anche considerare che se il cliente è realmente in frode, difficilmente corrisponderà l’IVA addebitata tardivamente dal fornitore che ha emesso la fattura imponibile corretta, esponendo quindi quest’ultimo al rischio di non riuscire ad esercitare il diritto di rivalsa dell’IVA.

Infine, considerata l’importanza della comunicazione inviata, non si è tenuto conto che l’anomalia riscontrata potrebbe essere dovuta anche ad un mero errore nella compilazione della dichiarazione IVA, dato che le anomalie sono riscontrate in primis, in base ai controlli automatici delle informazioni presenti nelle banche dati. In questi casi infatti, ad un esportatore potrebbe essere contestato un comportamento fraudolento sulla base di un semplice errore di compilazione.