PREMESSA
Anche per il 2023, la lista dei bonus fiscali è sufficientemente ampia. Esce di scena il bonus “facciate” che, con il 31.12.2022, termina il suo percorso.
Subisce sostanziali modifiche il Superbonus, con variazioni alle aliquote di detrazione e con importanti novità sul fronte delle “villette”. Subentra, per le imprese esecutrici dei lavori e per importi complessivi superiori a 516.000 euro, l’obbligo della certificazione SOA.
Vengono, inoltre, modificate le discipline relative alla detrazione dei crediti da Superbonus e alla cessione degli stessi: a tal fine, viene inserita la possibilità di una ulteriore cessione del credito con riferimento alle cessioni intercorrenti tra banche e società appartenenti a gruppi bancari. Sul fronte delle detrazioni, invece, si apre alla possibilità di detrarre il credito in dieci anni.
Subisce una leggera modifica il bonus “mobili”, il cui massimale di spesa scende a 8.000 euro, anziché i previgenti 10.000 euro del 2022.
Vengono confermati gli altri bonus ordinari e, tra questi, anche il bonus “barriere architettoniche”, quest’ultimo reso disponibile fino al 31.12.2025 con una percentuale di detrazione pari al 75%.
Analizziamo le modifiche intervenute con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2023 e la conversione in legge del Decreto “aiuti-quater”.
LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% – CONDOMINI E EDIFICI PLURIFAMILIARI
L’articolo 9, D.L. 176/2022 (c.d. decreto “aiuti-quater”), recentemente convertito in Legge 6/2023, è intervenuto a modificare nuovamente la disciplina del superbonus 110%.
In particolare, la detrazione del 110% rimane in vigore per gli interventi eseguiti da:
- condomini, su parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
L’articolo 1, comma 894, Legge 197/2022 (c.d. “legge finanziaria 2023”) ha introdotto dei limiti temporali entro cui poter usufruire della detrazione al 110, per le sopracitate categorie di soggetti. In particolare, i condomini e le persone fisiche, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, possono usufruire della detrazione al 110% se:
- alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020 (soggetti diversi dai condomini);
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 176/2022), a condizione che:
- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva ex articolo 47, D.P.R. 445/2000 dall’amministratore di condominio o dal condòmino che ha presieduto l’assemblea;
- per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILAS di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
- tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva ex articolo 47, D.P.R. 445/2000 dall’amministratore del condominio o dal condòmino che ha presieduto l’assemblea;
- per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulti presentata la CILAS di cui all’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Al ricorrere dei predetti casi, la detrazione Superbonus spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2023.
Tabella n.1 – Detrazione 110% per alcune categorie di soggetti
| SOGGETTI | SCADENZE | DETRAZIONE |
| Condomini | Delibera entro 18.11.2022 CILAS entro 31.12.2022 | 110% fino al 31.12.2023 |
| Delibera fra 19.11 e 24.11.2022 CILAS entro 25.11.2022 | 110% fino al 31.12.2023 | |
| Edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate | CILAS entro 25.11.2022 | 110% fino al 31.12.2023 |
| Condomini + edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate | Istanza acquisizione titolo abitativo entro 31.12.2022 (solo per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) | 110% fino al 31.12.2023 |
Fuori dai già menzionati casi, la detrazione spetta nella misura del:
- 90%, per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70%, per le spese sostenute fino al 31.12.2024;
- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute da:
- ONLUS di cui all’articolo 10, D.lgs. 460/97,
- OdV iscritte nei registri di cui all’articolo 6, Legge 266/91,
- APS iscritte nel relativo Registro nazionale/regionale/provinciale,
- persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dell’edificio o del condominio,
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.
LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% – “VILLETTE”
È confermata la modifica del comma 8-bis di cui all’articolo 119, a seguito della quale la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.03.2023 (anziché 31.12.2022) per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Pertanto, con la presentazione di una dichiarazione asseverata di stato avanzamento lavori (c.d. SAL 30%), con cui si attesta l’esecuzione di lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30.09.2022, i proprietari di singole unità abitative (c.d. villette) possono usufruire della detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31.03.2023.
Per gli interventi effettuati dal 01.01.2023 su singole unità immobiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, è confermata la detrazione al 90% per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2023 a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto, uso e abitazione) sull’unità immobiliare. Risultano pertanto esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal successivo comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Il “reddito di riferimento” va calcolato considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile, dal convivente more uxorio presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’articolo 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico. In buona sostanza, il reddito di riferimento è quello dell’intero nucleo familiare, compresi i soggetti fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, TUIR.
La somma dei redditi così calcolata va divisa per una quota determinata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, così come descritto nella tabella seguente.
Tabella n. 2 – Il nuovo reddito di riferimento per le detrazioni Superbonus 90%
| NUCLEO FAMILIARE | QUOTA |
| Contribuente “single” | 1 |
| Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio | 2 |
| Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 1 familiare a carico | 2,5 |
| Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 2 familiari a carico | 3 |
| Contribuente + coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio + 3 o più familiari a carico | 4 |
| *In assenza del coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente more uxorio, la quota va diminuita di 1 * |
LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% – DETRAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI
Per gli interventi di cui al Superbonus 110%, ai sensi del D.L. 34/2020, l’utilizzo diretto della detrazione o, alternativamente, del credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è ordinariamente previsto in 5 o 4 quote annuali di pari importo, a seconda del periodo in cui è avvenuta la trasmissione del modello di comunicazione AdE.
Per gli interventi da Superbonus è confermata la nuova disposizione ai sensi della quale il credito sorto a seguito delle predette opzioni può essere ripartito e utilizzato in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o cessionario d’imposta. Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati. Così, ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese nel corso del 2022 e il 30.09.2022 ha optato, alternativamente, per l’utilizzo diretto del credito d’imposta in detrazione o per la cessione del medesimo ad un soggetto terzo, dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate annuali di pari importo (lo stesso può essere effettuato dal cessionario del credito d’imposta).
Si attende, tuttavia, la messa a disposizione di questa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dovrà altresì essere chiarita la modalità di fruizione di tale possibilità, ossia come e su quale importo effettuare la suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020 e nel 2021.
Si segnala, inoltre, che in sede di conversione del D.L. “aiuti-quater”, è stata introdotta una ulteriore modifica all’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, a seguito della quale, ferma restando la prima cessione libera a favore di qualsiasi soggetto del credito derivante dagli interventi agevolabili, è stata disposta la possibilità di eseguire ulteriori 3 cessioni (anziché 2) a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1, banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono effettuare la cessione del credito a favore di soggetti diversi dai consumatori finali o utenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Pertanto, il sistema delle cessioni dei crediti si articola come segue:
- prima cessione libera verso qualsiasi soggetto;
- seconda, terza e quarta cessione possibile fra soggetti “banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni”;
- quinta cessione possibile fra banche e/o società appartenenti a gruppi bancari e soggetti diversi dai consumatori finali o utenti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005 (ovvero correntisti professionali).
È espressamente previsto che la terza cessione può essere effettuata anche per i crediti la cui comunicazione di opzione è stata inviata all’Agenzia fino al 17.01.2023, ossia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “aiuti-quater”.
LE MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% – LA CERTIFICAZIONE SOA
Un’importante novità entrata in vigore il 01.01.2023 riguarda il nuovo obbligo, a carico delle imprese esecutrici dei lavori e per gli interventi avviati nel 2023 di importo superiore a 516.000 euro, relativo alla certificazione SOA. Al fine di ottenere la certificazione SOA, le imprese dovranno dimostrare di aver fatto richiesta ai relativi enti certificatori nel periodo compreso fra il 01.01.2023 e il 30.06.2023. Infatti, l’obbligo del possesso della certificazione decorre dal 01.07.2023.
Tuttavia, al fine di tutelare le imprese del settore edile prive di tale certificazione, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro eseguiti nel periodo 01.01.2023 – 30.06.2023, per i quali il contribuente intenda beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’incarico dovrà essere affidato:
- a imprese già in possesso dell’attestazione;
- a imprese che attestano la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
In altre parole, per beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 01.01.2023 è necessario rivolgersi a imprese che abbiano almeno avviato il procedimento di attestazione SOA, mentre dal 01.07.2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.
Tale obbligo, introdotto dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, non si applica ai:
- lavori già in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022;
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21.05.2022.
Nel caso di contratti stipulati successivamente al 21.05.2022, in assenza della certificazione SOA, le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus, ma solo se sostenute entro il 31.12.2022.
LE MODIFICHE AL BONUS FACCIATE
Il 31.12.2022 è terminato il bonus “facciate”. La detrazione fiscale del 60%, usufruibile per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, non verrà replicata nel 2023.
In particolare, si ricorda che:
- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Per i soggetti che applicano i criteri di cassa, il pagamento dell’intera spesa entro il 31.12.2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, permette di beneficiare del bonus facciate anche nel 2023;
- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
I BONUS MINORI
Nessuna modifica normativa è intervenuta ai bonus minori quali ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, “sisma-bonus” ordinario.
Nel 2023, infatti, è confermata la detrazione Irpef al 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR) con limite di spesa di 96.000 per ciascuna unità immobiliare, anziché 48.000 euro.
Sono altresì confermate le detrazioni spettanti per gli interventi da “ecobonus” (c.d. riqualificazione energetica) nelle percentuali del 50-65-70-75% e quelle relative al “sisma-bonus” al 50-70-75-80-85%, finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
In vigore anche il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Rimane, altresì, in vigore il bonus verde con una detrazione Irpef del 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
Quanto al bonus “acqua potabile”, rimane in piedi il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, legge di Bilancio 2021. Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Quanto al bonus “mobili” 2023, la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, spetta fino ad un massimo di spesa pari a 8.000 euro (limite che scende dai 15.000 euro del 2021 e dai 10.000 euro del 2022).
Nel 2023 potrà fruire del bonus “mobili” chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 01.01.2022. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2022, ovvero siano iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, il limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.
Infine, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2023, fino al 31.12.2025 è possibile fruire del bonus per l’abbattimento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, nella misura del 75%.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili.
Possono usufruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
