Dopo i numerosi dubbi posti da ordini professionali e associazioni di categoria con riguardo alle misure introdotte dalla cosiddetta tregua fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E del 20.03.2023 con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti sugli aspetti più rilevanti della manovra.
Irregolarità formali
In merito alle violazioni formali, molti si sono chiesti se sia necessario rimuovere le irregolarità/omissioni prima della definizione, anche se non rilevante ai fini dei controlli. L’Agenzia ha chiarito che non occorre rimuovere la violazione formale se non è possibile/necessario, considerando i profili della violazione formale.
Con riguardo invece all’invio tardivo delle e-fatture, l’Agenzia considera sanabile, l’invio delle fatture allo SdI oltre i termini ordinari, a condizione che l’imposta di queste fatture venga correttamente versata e inclusa nella liquidazione Iva di competenza. Lo stesso ragionamento si applica anche in caso di omesso versamento dei corrispettivi elettronici.
Ravvedimento speciale
L’Agenzia ha chiarito che anche le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis DPR 600/73, purché non già contestate, possono essere definite con questo procedimento.
In merito al regime fiscale degli impatriati e come già affermato nelle risposte agli interpelli n. 223/2023, 383/2022 e 371/2022 con riferimento al ravvedimento ordinario, l’assenza o insufficienza dell’opzione causa l’esclusione dalla proroga. Per questo motivo, non è possibile ricorrere al ravvedimento speciale.
Non è possibile inoltre definire in via agevolata tramite adesione o acquiescenza gli atti derivanti dai controlli previsti dall’art. 36-ter DPR 600/73. Per questo motivo, in caso di notifica di questi atti, non è possibile definire in via agevolata le sanzioni a 1/18 né rateizzare gli importi. Naturalmente, prima che venga notificata la comunicazione dell’esito del controllo formale, è possibile definire gli importi tramite il ravvedimento speciale.
Atti di accertamento
Considerando che la definizione agevolata degli atti di accertamento è possibile solo con riguardo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e con riferimento ai PVC notificati entro il 31.03.2023, l’Agenzia ha dovuto chiarire se, a prescindere dal fatto che il contribuente presenti l’istanza prevista dall’art. 6 c. 1 D.lgs. 218/97, sia consentito procedere con la definizione agevolata anche dopo la fine di marzo. L’Agenzia ha chiarito che è possibile procedere con la definizione agevolata solo se il PVC è stato consegnato entro il 31.03.2023. Per questo motivo, con riguardo ai PVC notificati entro il mese di marzo, è consentito definire in via agevolata l’atto, sia con istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 c. 1 D.lgs. 218/97, sia se è stato ricevuto, anche dopo il 31.03.2023, l’invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 218/97, a condizione che l’accertamento con adesione venga sottoscritto e pagato.
Rottamazione-quater
Rientrano nella rottamazione-quater anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarieamministrativo-tributarie, così come chiarito con la precedente Circolare n. 2/E/2017, paragrafo 2.1. Per definire questi carichi, il contribuente deve versare solamente le somme per il rimborso delle procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Nel caso in cui non siano dovute nemmeno queste due tipologie di importi, il contribuente deve comunque presentare l’istanza.
In merito alle cartelle definite con le precedenti versioni della rottamazione-quater che contengono debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione, è stato chiarito che questi importi devono comunque essere versati rispettando il piano della precedente definizione agevolata. Inoltre, per i soggetti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni senza però versare alcun importo o che sono decaduti per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, l’Agenzia permette, a differenza delle precedenti rottamazioni, di presentare una ulteriore rateazione per l’importo residuo.
