Gli acconti INPS 2023

PREMESSA

Riprendiamo in questo numero del Quaderno Settimanale l’analisi delle regole di determinazione degli acconti di novembre 2023. In particolare abbiamo già visto le regole di determinazione ed i termini entro i quali versare il secondo acconto.

Si è altresì rappresentato la particolare regola attinente gli imprenditori ed i professionisti individuali con ricavi o compensi del 2022 non superiori a 170.000 i quali possono far slittare la scadenza del 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 ed opzionare altresì per la suddivisione dell’importo in 5 rate maggiorate di interessi.

Abbiamo precisato, nel contempo, che lo slittamento è possibile per le sole imposte e non si può fruire per i contributi previdenziali ed i premi di assicurazione.

Conseguenza è che le regole attinenti la quantificazione ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono le medesime dello scorso anno.

Vediamo allora in questo contributo di svolgere una funzione di ripasso.

L’acconto INPS per artigiani e commercianti

Gli artigiani e i commercianti, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di Srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS.

Per le citate categorie di soggetti, le modalità per il calcolo dell’acconto dei contributi dovuti seguono le seguenti regole:

  • metodo storico: si basa sul reddito dichiarato nell’anno precedente (in questo caso il 2022) e risultante dal modello REDDITI;
  • metodo previsionale: si basa sulla stima del reddito che si presume conseguire nell’anno in corso; qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello percepito nell’anno precedente è possibile versare un acconto inferiore a quello risultante dal calcolo del metodo storico o non effettuare alcun versamento se previsionalmente nulla è dovuto.

La base imponibile è rappresentata dalla totalità di redditi d’impresa rilevanti dichiarati per il 2022 ai fini IRPEF, così come risultanti dal modello REDDITI 2023 delle Persone Fisiche, nei seguenti righi:

Rigo modello REDDITI PFSoggetto iscritto all’IVSSoggetto tenuto al versamento
RF63TitolareTitolare
RG36
LM6 – LM9 Contribuenti minimi
LM34 – LM37 Contribuenti forfettari
RH14Socio di società di personeSocio
Socio di Srl trasparente
Collaboratore di impresa familiareTitolare impresa familiare

Nel quantificare la base imponibile si deve tenere presente che la totalità dei redditi d’impresa è desumibile anche dal quadro RR a rigo RR2, colonna 3.

Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come specificato dall’INPS nella Circolare 9/6/2022, n. 66, va utilizzata la seguente “formula”:

(RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2)) ovvero (RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2))+(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 + RS37, campo 15

La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 12 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società.

Inoltre, i contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d’impresa che ha dato luogo all’iscrizione all’INPS ma anche sugli altri redditi d’impresa conseguiti nel 2022.

Consideriamo l’esempio di un imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone: egli deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH). Nel caso in cui l’imprenditore individuale o socio di una società di persone è, allo stesso tempo, socio anche di una Srl, per determinare la base imponibile IVS si dovrà tener conto della quota di reddito prodotto dalla Srl, anche se non distribuita.

L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la parte che eccede il minimale contributivo che, risponde ai seguenti importi:

AnnoMinimaleMassimale (*)Massimale per soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 (**)
202215.95378.965103.055
(*) questo massimale è frazionabile a mese (**) questo massimale non è frazionabile a mese

Per calcolare l’acconto dovuto per il 2023 vanno applicate le aliquote riportate nelle tabelle a seguito della Circolare INPS n. 17, del 9 febbraio 2021 che trattano le due fattispecie: quella artigianale e quella commerciale.

Attività artigianale:

ArtigianoTitolare, socio e collaboratore di età non superiore a 21 annititolare, socio e Collaboratore di età superiore ai 21 anni
Fino a euro 47.37922,35%24%
Da euro 47.379 a euro 78.96523,35%25%
Da euro 47.379 a euro 103.055 (per gli iscritti oltre il 31.12.1995)23,35%25%

Attività commerciale:

CommercianteTitolare socio e collaboratore di età non superiore a 21 annititolare, socio e Collaboratore di età superiore ai 21 anni
Fino a euro 47.37922,44%24,09%
Da euro 47.379 a euro 78.96523,44%25,09%
Da euro 47.379 a euro 103.055 (per gli iscritti oltre il 31.12.1995)23,44%25,09%

Gli acconti sono da versare in due rate di pari importo (di cui la seconda entro il 30 novembre), da calcolare sull’ammontare complessivo dei contributi che eccedono il minimale contributivo.

Il versamento va effettuato, compilando il modello F24 riportando nella “Sezione INPS”:

  • il codice della sede INPS di competenza;
  • il numero di matricola del contribuente;
  • il periodo di riferimento (01.2023 – 12.2023);
  • come “Causale contributo” il codice “AP” per gli artigiani e “CP” per i commercianti.

Contribuenti forfettari

È prevista la possibilità per gli esercenti attività d’impresa con i requisiti di cui alla Circolare INPS n. 22 del 08.02.2022 di optare per i versamenti in modalità agevolata sulla base del reddito effettivo ridotto del 35%.

Tale opzione, esercitata per il 2023 entro il termine del 28/2/2023, prevede di non dovere i contributi sul reddito minimale.

Anche tali contribuenti, pur non essendo esplicitato sulla Circolare citata, dovranno versare gli acconti tenendo a riferimento il reddito prodotto nel 2022 e scomputando il contributo versato da quello dovuto sulla base dei redditi conseguiti nel 2023.

la Gestione Separata

Anche i lavoratori autonomi professionali non iscritti ad alcuna Cassa previdenziale obbligatoria, dovranno entro il prossimo 30 novembre provvedere al pagamento del secondo acconto contributivo.

L’acconto per l’anno 2023 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito di lavoro professionale conseguito nel 2022 e desumibile dal modello REDDITI 2023 PF:

  • al rigo RE25, per la generalità dei contribuenti;
  • al rigo LM6, eventualmente ridotto delle eventuali perdite pregresse esposte al rigo LM9 per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;
  • al rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse riportate nel rigo LM37 per i contribuenti con regime forfettario;
  • al rigo RH17 / 18, colonna 1, per chi esercita l’attività professionale in forma associata o societaria.

La Circolare INPS n. 12 dell’05.02.2021, riporta le modificate aliquote da applicare, tenuto conto dell’ulteriore incremento dello 0,72%:

  • 25,98% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (non pensionati);
  • 24% per pensionati e professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali;
  • 32,72% per non titolari di partita IVA quali Co.Co.Co., Co.Co.Pro., associati in partecipazione, assegnisti di ricerca, assegnatari di borse di studio, venditori porta a porta.

Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2022 a euro 103.055,00.

Per il calcolo dell’acconto bisognerà procedere nel seguente modo:

  • professionisti, titolari partita IVA con aliquote contributive pari a 27,72% dovranno assolvere al versamento:
    • 1a e 2a rata pari a 11,088% (calcolo: 27,72% x 80% / 2) del reddito professionale inserito nel rigo RE25 o RE21 (reddito assoggettato all’imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF;
  • soggetti con doppia contribuzione previdenziale dovranno assolvere al versamento:
    • 1a e 2a rata pari a 9,60% (calcolo: 24% x 80% / 2) del reddito inserito ai righi RE25 o RE21 (reddito assoggettato all’imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF.

L’acconto va versato (arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro) in 2 rate di pari importo (40% ciascuna dell’intero contributo dovuto) entro i termini per il 2022 che sono:

  • la prima rata doveva essere versata entro il 30/6/2023 (30/7/2023 con la maggiorazione dello 0,40%); entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2023 PF;
  • a seconda rata deve essere versata entro il 30/11/2023.

Per il versamento dei contributi va compilata la “Sezione INPS” del modello F24 indicando:

  • il codice della sede INPS di competenza;
  • il periodo di riferimento (01.2023 – 12.2023);
  • come “Causale contributo”, si deve riportare uno dei codici:
    • “PXX” per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
    • “P10” per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione (diretta o indiretta).

Il mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali dovuti, o i versamenti inferiori al dovuto sono sanzionati con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione.

Tabelle di sintesi

Codici di versamento:

GestioneSoggettiCodiceDescrizione codice
IVSArtigianiAPContributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
IVSCommerciantiCPContributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
Gestione SeparataIscritti alle forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensioneP10Contributi dovuti
Gestione SeparataNon iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoriePXXContributi dovuti

Modalità di versamento:

Tipo di versamentoSoggetto versanteModalità
Modello F24 “a zero”Qualsiasi (sia partita IVA che privato)Entratel – Fisconline
Modello F24 a debito con compensazioneQualsiasiEntratel – fisconline – remote banking – home banking
Modello F24 a debito senza compensazioneTitolare partita IVA
Modello F24 a debito > euro 1.000 senza compensazionePrivatoEntratel – fisconline – remote banking – home banking – cartacea
Modello F24 a debito senza compensazione < euro 1.000PrivatoEntratel – fisconline – remote banking – home banking – cartacea