
Saranno tenuti ad emettere fattura elettronica mediante sistema di interscambio, a partire dal prossimo 1 luglio 2022, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91). Resterebbero ancora esclusi, almeno fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
Tuttavia la previsione non pare così stringente: nel terzo trimestre dell’anno dovrebbe essere consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata alcuna sanzione.
Si riduce, così, la platea dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI. La decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”. L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del DPR 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.
Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.
Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche: per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), e per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Considerando la decisione di esecuzione Ue 2021/2251, l’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.
Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione. In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012).
