Il D.L. 50/2022: tutte le misure

Il 18.05.2022 è entrato in vigore il D.L. 50/2022, c.d. decreto “Aiuti” contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

In particolare, sono state rafforzate le misure già previste per le imprese a forte consumo di gas naturale e per le imprese che hanno dovuto fare i conti con gli incrementi dei prezzi della materia prima “energia elettrica” e “gas naturale”.

Quanto alla cessione dei crediti sui lavori edili, sono state introdotte ulteriori novità in merito alla quarta cessione verso “clienti professionali privati”.

Sono state definite, inoltre, le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi ai quali assegnare il bonus una tantum di 200 Euro.

Queste ed altre novità, nel corso di questo intervento.

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Ad opera dell’articolo 2, comma 3, D.L. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, allo scopo di ridurre gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Possono accedere all’agevolazione le imprese:

  • diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, c.d. “energivore”, di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019.

Parallelamente, ad opera dell’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2022, a favore delle imprese “non gasivore” è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale effettivamente utilizzato nel secondo trimestre 2022, per scopi diversi da quelli termoelettrici.

Possono accedere al bonus le imprese:

  • diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. “gasivore”, di cui all’articolo 5, D.L. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
  • i cui costi per l’acquisto del gas metano, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019.

Il D.L. 17/2022 aveva, inoltre, riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. imprese “gasivore”, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettuate nel secondo trimestre 2022, a condizione che le medesime imprese avessero subito un incremento del costo della materia prima relativo al primo trimestre 2022 superiore al 30% rispetto a quello del 2019.  

Ora, per opera del D.L. 50/2022, detto credito d’imposta è aumentato alla misura del 25%, al pari del beneficio riconosciuto alle imprese “non gasivore”.

Detti crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • non sono soggetti ai limiti di compensazione, ora pari a 2.000.000,00 Euro/anno, ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
  • non sono soggetti ai limiti di compensazione, ora pari a 250.000,00 Euro/anno previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
  • non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento di detto reddito o della base imponibile stessa (in altre parole, è utilizzabile fino a concorrenza del reddito e/o della base imponibile IRAP).

I crediti d’imposta in esame sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

La cessione del credito è sottoposta all’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus, applicabile da un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione, effettuabile a qualsiasi soggetto (c.d. cessione libera), il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’articolo 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’articolo 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.lgs. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione (la quarta) sempre nell’ambito del settore bancario o assicurativo, in favore di correntisti, o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Per opera dell’articolo 3, D.L. 50/2022, al fine di abbattere gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato per autotrazione, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, aventi le seguenti caratteristiche:

  • iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi;
  • munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio ed iscritte nell’apposito Elenco;
  • in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE),

è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 28% della spesa (al netto di IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio. L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività e documentato da fattura elettronica o cartacea.

Detto credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione, ora pari a 2.000.000,00 Euro/anno, ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione, ora pari a 250.000,00 Euro/anno previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • soggiace al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato.

IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS – ULTERIORE BENEFICIO

Al fine di ridurre gli effetti negativi prodotti dal balzo dei prezzi del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese a forte consumo di gas naturale che:

  • operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, etc.);
  • hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Detto credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione, ora pari a 2.000.000,00 Euro/anno, ai sensi dell’articolo 34, Legge 388/2000;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione, ora pari a 250.000,00 Euro/anno previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi, ai sensi dell’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR;

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

La cessione del credito è sottoposta all’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus, applicabile da un soggetto abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione, effettuabile a qualsiasi soggetto (c.d. cessione libera), il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’articolo 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’articolo 64, TUB;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.lgs. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario o assicurativo, in favore di correntisti, o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Resta ferma l’applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007.

SUPERBONUS 110% – VILLETTE

L’articolo 14, comma 1, lettera a), D.L. 50/2022, intervenendo sull’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020, che individua i termini entro i quali vanno sostenute le spese per poter fruire della detrazione del 110%, con specifico riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), ossia sulla singola unità immobiliare non facente parte di un condominio o edificio composto da più unità, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potendo considerare anche i lavori non agevolati con tale detrazione.

Si ricorda, pertanto, che per i lavori effettuati sulle c.d. “villette”, ossia sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, la verifica relativa all’esecuzione di almeno il 30% dei lavori per poter fruire della detrazione del 110% fino al 31.12.2022, va effettuata con riferimento alla situazione risultante al 30.09.2022 anziché al 30.06.2022.

Merita inoltre evidenziare che nella nuova formulazione del comma 8-bis in esame il Legislatore ha inserito la precisazione che ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati” con la detrazione del 110%.

CESSIONE CREDITI BONUS FISCALI

L’articolo 14, comma 1, lettera b), D.L. 50/2022, intervenendo sull’articolo 121, D.L. 34/2020 torna nuovamente a modificare la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie. L’ultima modifica operata in sede di conversione del DL 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedeva la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista (quarta cessione) a condizione che il credito fosse già stato oggetto di 3 cessioni, di cui la prima libera e le ulteriori due vincolate nell’ambito del sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Per espressa previsione normativa, tale ulteriore cessione (la quarta) riservata alle banche poteva essere posta in essere con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 01.04.2022.

Ora, il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito ad un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito.

Rispetto alla precedente formulazione, l’articolo 121 in esame consente ora:

  • non solo alle banche ma anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere il credito al di fuori del circuito bancario o assicurativo;
  • la cessione dei crediti in esame a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere. In altre parole, non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
  • di cedere il credito soltanto ad un correntista “qualificato”. In particolare la norma richiede che il cessionario del credito sia un “cliente professionale privato” di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, D.lgs. 58/98. In merito, il Regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”. A tal fine il citato Regolamento individua altresì una serie di parametri che devono sussistere per il riconoscimento di tale “status”.

Quindi, riassumendo:

  • il credito derivante da bonus edilizi può essere ceduto 4 volte;
  • la prima cessione è libera, mentre le altre 3 vincolate all’interno del settore bancario, assicurativo e/o finanziario;
  • le banche o le società appartenenti al gruppo bancario possono cedere il credito ad un proprio cliente professionale privato, a prescindere dalle cessioni già effettuate; in altre parole non è necessario rispettare la sequenza delle 3 cessioni consecutive, ma la banca/società del gruppo può cedere il credito al cliente professionale privato anche dopo la prima cessione.

GUERRA IN UCRAINA – FONDO IMPRESE DANNEGGAITE

Per il 2022, è stato previsto il riconoscimento di un fondo finalizzato a sostenere le imprese, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, che hanno dovuto fronteggiare la crisi internazionale scatenata dalla guerra in Ucraina.

Il fondo è destinato alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE aventi i seguenti requisiti:

  • realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
  • sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziate pari a 130 milioni di Euro sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di Euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di Euro.

Fatto salvo per le imprese costituite dal 01.01.2020, i cui ricavi di riferimento sono quelli relativi al 2021.

I predetti contributi non possono superare l’importo di 400.000 Euro per singolo beneficiario e sono attributi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01.

Quanto alla classificazione delle PMI, secondo la Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, si ricorda che:

  • per piccole imprese si considerano le imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
  • per medie imprese si considerano le imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro.

CREDITO IMPOSTA BENI IMMATERIALI

È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1058, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE

Con riferimento al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’articolo 1, comma 211, Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), la percentuale di contributo sotto forma di credito d’imposta è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di 300.000 Euro e dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di 250.000 Euro, a condizione che:

  • le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un Decreto di prossima emanazione;
  • i risultati relativi all’acquisizione e al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità individuate dal citato Decreto.

Per i progetti di formazione avviati dal 19.05.2022 che non soddisfano le predette condizioni, sono previste percentuali di crediti d’imposta rispettivamente del 40% e del 35%.

SALE CINEMATOGRAFICHE

L’articolo 23, D.L. 50/2022 ha previsto, per il 2022 e 2023, che il credito d’imposta di cui all’articolo 18, Legge 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche sia aumentato ad una percentuale massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale stesse (in precedenza concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive).

INDENNITA’ LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Gli articoli 31 e 32, DL.L 50/2022 hanno previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 200 Euro, a favore di:

  • lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all’articolo 1, comma 121, Legge 234/2021;
  • dei pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 35.000 Euro;
  • dei lavoratori domestici che hanno in essere uno o più rapporti di lavoro al 18.05.2022;
  • dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli articoli 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL), D.lgs. n. 22/2015;
  • dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18.05.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a 35.000 Euro per il 2021;
  • dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo etc.);
  • dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18, D.lgs. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
  • dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
  • dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222, del Codice Civile;
  • degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articoli 19, D.lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a 5.000 Euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata;
  • dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019.

Anche per lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS, professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, etc.) e D.lgs. 103/96 (Casse Interprofessionali) che non hanno fruito delle indennità previste dai precedenti articoli 31 e 32 e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto, è prevista l’erogazione di un contributo una tantum pari a 200 Euro.

BONUS TRASPORTO PUBBLICO

Per il 2022, al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in merito ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di 79 milioni di Euro finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):

  • a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
  • per un ammontare pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non superiore a 60 Euro;
  • a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 Euro.

Il buono recante il nominativo del beneficiario:

  • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
  • non è cedibile;
  • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
  • non rileva ai fini ISEE.