Dal 1° settembre una nuova udienza telematica

Non saprei dire se sia un bene o un male l’evoluzione che ha avuto il processo tributario a seguito della riforma avvenuta con la Legge 31/8/2022, n. 130. Inserita nella legge di riforma del processo e della giustizia tributaria dello scorso anno, la nuova disciplina delle udienze telematiche riguarderà i ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023. La materia, peraltro, forma oggetto anche degli obiettivi della delega fiscale, che mira a efficientare l’utilizzo dello strumento da remoto.

Rigole a regime dal 1° settembre

Prima di esaminare le modalità di svolgimento delle udienze tributarie, dobbiamo ricordare che il contenzioso tributario è un procedimento di natura “cartolare”. Infatti, il Giudice analizza i fatti di causa sulla base del ricorso e degli allegati prodotti.

Alle parti, il Legislatore, concede la possibilità di “richiedere” che la controversia sia discussa in “pubblica udienza”. Di conseguenza, la “pubblica udienza” è una deroga alla regola generale della “camera di consiglio” all’interno della quale il Giudice relatore espone i fatti di causa ed il Collegio delibera in merito. A seguito della riforma del processo tributario, introdotta dalla Legge 130/2022, è introdotta la figura del “Giudice monocratico ” che si “sostituisce” al Collegio nelle cause di valore non superiore a 5.000 euro.

L’attuale disciplina delle udienze da remoto trova la sua collocazione giuridica nell’articolo 16, comma 4, del DL 119/2018, il quale, fin dalla sua entrata in vigore, consente alle parti processuali di svolgere la propria attività difensiva in pubblica udienza da remoto, senza recarsi personalmente presso le aule delle corti di giustizia tributarie sia di primo che di secondo grado.

Va ricordato, al riguardo, che la norma fu introdotta alla vigilia dell’emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia da Covid-19 e fu da questa stravolta, dal momento che la modalità da remoto divenne l’unica praticabile in alternativa alla trattazione scritta, sulla base degli atti.

Venuta meno l’emergenza, la modalità da remoto è entrata, dunque, “a regime” ed è quella attualmente utilizzata presso le aule delle Corti di Giustizia tributarie, che, nel frattempo, pressoché in ogni sede hanno attivato le aule telematiche attrezzate allo scopo.

La versione attuale della norma, quindi, attualmente prevede che la partecipazione alle udienze, sia in camera di consiglio che in versione pubblica, possa avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle corti, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.

Quanto alla richiesta di udienza da remoto, attualmente la norma prevede che essa possa essere formulata dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, ossia con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione.

In sostanza, dunque, attualmente – e fino al 1° settembre – la richiesta di udienza da remoto deve essere presentata, di fatto, “al buio”, in quanto non è previsto un dies ad quem rispetto alla data di trattazione; pertanto, al di là di eventuali prassi non scritte, in base alla norma nel momento in cui la segreteria abbia fissato la data dell’udienza, non sarà più possibile chiederne la trattazione da remoto.

Merita altresì una critica il fatto che si continui a parlare di testi unici e, in sede di modifica del D.Lgs. 546/1996 (norme sul processo tributario) anziché modificare gli articoli 32 e 33 della medesima norma, si lascino le regole della pubblica udienza nell’art. 16, comma 4, del D.L. 119 del 2018, ingenerando ulteriore confusione giuridica. Infatti, l’art. 32 afferma che la controversia è trattata in camera di consiglio se non viene richiesta la pubblica udienza con notifica alla controparte nei 10 giorni liberi prima della data fissata per l’udienza. Norma di fatto sostituita dall’articolo 16, comma 4 appena citato che prevede regole diverse, come si vedrà in seguito.


La novità dal 1° settembre

Di sicuro significativi sono i cambiamenti introdotti dalla Legge 130/2022, di riforma del processo tributario.

Come si ricorderà, la legge ha introdotto una profonda riforma non solo del processo, ma anche della giustizia tributaria introducendo il giudice professionale per concorso, equiparando la magistratura tributaria alle altre magistrature in termini di formazione specialistica ed accesso.

In base alla nuova norma, la partecipazione alle camere di consiglio e alle pubbliche udienze dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.

Rispetto alla disciplina attuale, muterà significativamente la modalità e il termine per chiedere la partecipazione da remoto, superando l’incertezza presente nella precedente (ed attuale) previsione, come appena evidenziato.

Pertanto, in base al nuovo testo normativo, l’udienza a distanza potrà essere chiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione.

Il legislatore della riforma, dunque, ha fissato un dies ad quem, dunque un termine a ritroso, entro il quale poter formulare la richiesta, individuandolo in 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, al pari del termine ultimo per il deposito dei documenti; risolto, dunque, il problema che si poneva e che si porrà ancora fino al 1° settembre, legato – come si diceva – all’impossibilità di conoscere la data della trattazione (problema, di fatto, oramai marginale, visto l’approssimarsi di agosto durante il quale, generalmente, non vi sono udienze).

Altrettanto, però, non può dirsi in merito alla necessità che la richiesta di udienza da remoto sia formulata congiuntamente da tutte le parti.

Nell’attuale versione della norma, infatti, l’istanza da remoto può essere formulata da ciascuna delle parti del processo; tant’è che prassi diffusa è quella per la quale una parte discute la causa in presenza e l’altra (o le altre) da remoto, mediante collegamento audiovisivo.

Al contrario, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023, la possibilità di tenere l’udienza da remoto è subordinata al fatto che vi sia accordo ti tutte le parti: infatti, la nuova norma prevede che l’udienza si tenga a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza in presenza, da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria.

Pertanto, la nuova versione della disposizione è, sostanzialmente, peggiorativa rispetto al passato, richiedendo l’accordo delle parti e impedendo, così, che ciascuno possa scegliere come discutere la causa.


Il Giudice monocratico

Da anni se ne parlava con riferimento alle cause di minori dimensioni che la controversia fosse decisa, anziché da un Collegio, da un Giudice singolo. Anche il Giudice monocratico dell’articolo 4/bis del D.Lgs. 546/1992 oltre alla decisione in camera di consiglio può essere coinvolto nella discussione in pubblica udienza.

Saranno interessati dal nuovo iter dell’udienza telematica anche i giudizi di competenza del nuovo giudice monocratico, cui sono affidati i ricorsi, notificati dal 1° settembre 2023, riguardanti le controversie di valore non superiore a 5.000 euro.

Infatti, la nuova versione dell’art. 16, c. 4, DL 119/2018 prevede che queste udienze si terranno esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

In questo caso, il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione con l’avviso di trattazionedell’udienza, fermo restando che, in caso di udienza a distanza, è comunque consentito a ciascun Giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Pertanto, la norma sarà rappresentata dalla trattazione a distanza e l’eccezione dallo svolgimento in presenza, fermo restando che la decisione verrà rimessa al giudice.


Le prospettive nella delega fiscale

In questi mesi stiamo leggendo gli interventi di riforma del sistema tributario. All’interno di tale riforma vediamo nella versione disponibile dell’articolo 17 della legge delega fiscale (Atto Camera n. 1038), attualmente al vaglio del Parlamento, l’introduzione della previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, diversamente da quanto previsto dalla L. 130/2022.

La ragione della modifica, come precisato nell’Atto, è che la nuova versione della norma, in vigore per i ricorsi notificati dal 1° settembre, non tiene conto della circostanza che gli uffici fiscali, diversamente dai difensori, sono situati nel medesimo territorio delle corti e potrebbero dover trattare, nella stessa giornata, udienze anche in presenza, non avendo pertanto alcun interesse ad aderire alla richiesta dei difensori di discutere a distanza.

Naturalmente, anche la legge delega fa salva la possibilità di ciascuna parte di discutere in presenza, limitando così la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.

Conclusione

Negli ultimi anni, ogni volta che sentiamo parlare di revisione e semplificazione, i Professionisti sono terrorizzati dal concetto di “semplificazione” che sta nella testa del Legislatore.

Infatti anche la Legge 130 del 2022 doveva andare in tal senso, ma è sufficiente leggere la disposizione sulla pubblica udienza per rendersi conto che si è dinnanzi alla complicazione di cose semplici. Figuriamoci cosa succederà con la riforma fiscale: ci si augura che, questa volta, si faccia sul serio perché se non arriva una vera semplificazione amministrativo-burocratica il sistema potrebbe anche implodere in un aggravio di spese che “i soliti contribuenti” si troveranno a dover pagare.