PREMESSA
Il Parlamento Italiano ha emanato la Legge Delega 155/2017 per disciplinare le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista, o imprenditore con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
Tutti siamo interessati a tale disciplina che recepisce il Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/5/2015 relativo alle procedure di insolvenza e delle Raccomandazioni 2014/135/UE della Commissione 12/3/2014.
Il principio sancito dal Decreto Legislativo n. 14/2019 attuativo della Legge Delega 155/2017 è che tutti sono assoggettati al procedimento di accertamento dello stato di crisi o dell’insolvenza, dando priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un imprenditore diverso purché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata in un “PIANO”, riservando la liquidazione giudiziale ai casi in cui non sia proposta una idonea alternativa.
La legge delega 155/2017, pertanto, impone di prevedere delle PROCEDURE DI ALLERTA e di COMPOSIZIONE ASSISTITA della CRISI di natura non giudiziale e confidenziale finalizzate a incentivare l’EMERSIONE ANTICIPATA della crisi e di agevolare lo SVOLGIMENTO di TRATTATIVE tra debitore e creditori.
Presso le CCIAA sono istituiti gli ORGANISMI che assistono il debitore nella procedura per addivenire ad una SOLUZIONE CONCORDATA tra debitore e creditori entro un congruo termine di 6 mesi, prorogabile in caso di riscontri positivi della procedura.
Viene imposto ai CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI, l’obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo delle società ovvero all’ORGANISMO costituito presso la CCIAA, il PERDURARE di situazioni di INADEMPIMENTO di importo rilevante.
Il CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO, deve immediatamente inviare AVVISO al debitore che la sua posizione debitoria HA SUPERATO l’importo ritenuto rilevante.
Il CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO effettuerà la segnalazione agli organi di controllo e all’ORGANISMO della CCIAA qualora il debitore non abbia estinto il debito, ovvero abbia trovato un accordo con il CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO, non abbia attivato la procedura assistita e neppure attuato una procedura concorsuale.
Cosa cambia con il decreto legislativo 14/2019 in vigore dal 15/7/2022 (attuativo della legge delega 155/2017)
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Qual è la funzione dei controlli aziendali per prevenire la crisi
Gli strumenti di controllo di cui si deve dotare l’imprenditore devono essere in grado di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata, e effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Quali sono i segnali di crisi
L’imprenditore attraverso strumenti di controllo ha pertanto l’obbligo di prevenire l’insorgenza della crisi, dotandosi di strumenti che rilevino immediatamente il verificarsi di situazioni debitorie il cui perdurare potrebbe comportarne l’insorgenza. Detti segnali, definiti dalla norma, sono:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta’ dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori privilegiati che per precisa disposizione di legge hanno l’obbligo di segnalare situazioni di inadempimento prima menzionate ovvero:
- per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000
- per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
- per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
- per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Come prevenire la crisi ovvero come evitare di essere destinatari della segnalazione da parte dei Creditori Pubblici Qualificati
Per raggiungere l’obiettivo della emersione tempestiva della crisi occorre una rivoluzione culturale di imprese e imprenditori, specie se organizzate a capitale prevalentemente familiare, che da un lato hanno manifestato e manifestano genialità produttiva, ma scarsa propensione allo sviluppo e formalizzazione dei processi di gestione.
Una delle principali reticenze legate all’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, specie per le imprese di piccole dimensioni, è rappresentata dalla percezione di un ulteriore aggravio di costi, non cogliendo la potenzialità di un più efficiente governo societario e un incremento della produttività.
Occorre pertanto dotarsi di un kit di indicatori da monitorare costantemente con lo scopo di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale (squilibrio patrimoniale rilevabile dal rapporto tra patrimonio netto e passività), economico (squilibrio economico rilevabile dal rapporto tra flusso di cassa e attivo), finanziario (squilibrio finanziario rilevabile dal rapporto tra oneri finanziari e ricavi) rapportati all’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e l’esistenza di debiti per retribuzioni, di debiti verso fornitori scaduti, di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute, di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies del D.Lgs. 14/2019, comma primo, nei confronti di creditori pubblici come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento del debito (ovvero tramite la Composizione negoziata per soluzione della crisi d’impresa).
A tal fine, le procedure contabili dovrebbero regolamentare i flussi informativi necessari a monitorare:
- l’andamento aziendale;
- l’equilibrio economico- finanziario;
- la sostenibilità del debito nei 12 mesi successivi;
- la continuità aziendale;
- la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti.
Occorre individuare procedure che permettano ex ante di disporre di indicatori indispensabili a comprendere la prevedibile evoluzione della situazione aziendale e di individuare le leve a disposizione del management, ma anche di monitorare ex post, con utilizzo anche degli elementi forniti dalla contabilità, gli scostamenti tra previsioni e risultati consuntivi.
La prevedibilità è l’elemento che impone di predisporre un protocollo operativo che consenta di monitorare il rischio economico-finanziario secondo l’approccio forward-looking (lungimirante), introducendo protocolli di early warning (allerta precoce) in funzione delle dimensioni dell’azienda e di predisporre procedure di recovery planning (piani di recupero) da attivare in caso di crisi di impresa.
In cosa consiste la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi e rilevare i segnali previsti
Si ritiene che l’indicatore più idoneo è il DSCR (debt service cover raio) che premette di valutare la capacità dell’impresa di rimborsare i debiti e di conseguenza di garantire la continuità aziendale per almeno i successivi 12 mesi.
Si redigerà il conto economico previsionale a 1 anno.
Si monitoreranno le passività commerciali, finanziarie, fiscali/contributive, verso dipendenti.
Inoltre attraverso il budget di tesoreria costruito mese per mese in base al flusso finanziario di entrata e di uscita, in continuo aggiornamento, si monitora la disponibilità liquida dell’azienda necessaria a far fronte agli impegni di liquidità futuri, evidenziando tramite le previsioni eventuali carenze di liquidità future. Tale tempestività consentirà all’imprenditore di attivarsi per tempo con iniezioni di fonti di finanziamento proprie o con fonti di finanziamento esterne senza essere colto di sorpresa.
L’attenta analisi degli scostamenti dei flussi finanziari effettivi rispetto ai previsionali consentirà all’imprenditore di far fronte tempestivamente per esempio agli incrementi dei costi energetici, alle difficoltà di reperimento delle materie prime per l’instabilità politica economica mondiale, o al mutato mercato di riferimento. Senza entrare nel dettaglio delle criticità che possono colpire l’impresa, attraverso il budget di tesoreria regolarmente aggiornato, sarà possibile stimare nuove esigenze di cassa prima del loro verificarsi attingendo a linee di credito ponderate per tempo.
