Il recesso socio di srl

PREMESSA

Il diritto di recesso del socio di Srl è normato dall’articolo 2473 del Codice Civile. La dichiarazione di recesso è unilaterale e ricettizia: resa dal socio alla società, permette di manifestare le ragioni per cui si intende recedere dalla partecipazione detenuta nella società. Il recesso può avvenire per giusta causa o, quando la società è contratta a tempo indeterminato, ognitempo con preavviso di almeno 180 giorni.

La società, a sua volta, non ha alcun obbligo di accettazione della dichiarazione di recesso ma deve soltanto prenderne atto e provvedere affinché, al socio uscente, venga liquidata una somma di denaro corrispondente alla quota di partecipazione detenuta, determinata tenendo conto dei valori correnti del patrimonio netto. La liquidazione della quota di partecipazione deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso mediante offerta della stessa in prelazione agli altri soci oppure mediante vendita ad un terzo concordemente individuato dai soci. In alternativa, la società deve intaccare il patrimonio netto, riducendo “in extremis” il capitale sociale.

LA DISCIPLINA CODICISTICA DEL RECESSO SOCIO DI SRL

La disciplina del recesso socio di società a responsabilità limitata è stata profondamente riformata con il D.lgs. 6/2003. L’individuazione delle cause di recesso è stata rimessa all’autonomia statutaria mentre il valore della partecipazione, ai fini del recesso, è stato rapportato a quello effettivo del patrimonio netto sociale.

La prima parte dell’articolo 2473, C.c. dispone quali sono le cause legali o statutarie che possono indurre il socio ad esercitare il diritto di recesso. Infatti, esso cita che “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, comma 4. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore a un anno”.

Sulla base del sopracitato esposto, le cause legali di recesso sono le seguenti:

  • cambiamento dell’oggetto sociale,
  • trasformazione della società,
  • fusione o scissione della società,
  • revoca dello stato di liquidazione,
  • trasferimento della sede all’estero,
  • eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo,
  • compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo e compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti particolari dei soci (articolo 2468, comma 4, cod. civ.),
  • durata indeterminata della società, con preavviso di almeno 180 giorni.

In tema di modifica dell’oggetto sociale, si segnala l’orientamento I.H.1 del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, secondo cui:

“Per le Srl si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente a esercitare il recesso, benché l’articolo 2473, cod. civ., parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia, invece, necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’articolo 2437, cod. civ. per le Spa).”

La disciplina civilistica elenca, tuttavia, ulteriori ipotesi in cui è possibile esercitare il diritto di recesso. Esse riguardano:

  • le limitazioni alla circolazione delle quote (intrasferibilità assoluta o limitata al mero gradimento degli organi sociali deve sempre prevedere il diritto di recesso in capo al socio), ai sensi dell’art. 2469 C.c.;
  • le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento con offerta diretta a terzi delle quote di nuova emissione (art. 2481-bis, C.c.),
  • nell’ipotesi di società soggette ad attività di direzione e coordinamento il socio può recedere:
    • se la società capogruppo ha deliberato una trasformazione implicante mutamento dello scopo sociale o una modifica dell’oggetto sociale che alteri le condizioni di rischio dell’investimento;
    • nel caso di società con azioni non quotate nei mercati regolamentati se, all’inizio o alla cessazione dell’attività di direzione e di coordinamento, ne derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Quanto alle ulteriori cause di recesso, si segnalano quelle derivanti dalle scelte rimesse all’autonomia statutaria. In particolare, sono considerate tali:

  • la modifica decisa a maggioranza dei diritti concernenti l’amministrazione o la distribuzione degli utili ex articolo 2468, comma 4, C.c.,
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso prevista nell’atto costitutivo,
  • le limitazioni alla circolazione delle partecipazioni sociali (per atto tra vivi o mortis causa),
  • le delibere di aumento di capitale sociale a pagamento offerto a terzi che consentono, ai soci che dissentono dalla decisione, di esercitare il diritto di recesso (articolo 2481-bis C.c.),
  • le modifiche dell’atto costitutivo che introducono o sopprimono clausole compromissorie e attribuiscono ai soci assenti o dissenzienti (ma anche astenuti) il diritto di recesso da esercitarsi entro i successivi 90 giorni (articolo 34, comma 6, D.lgs. 5/2003).

LA PROCEDURA OPERATIVA

L’articolo 2473, C.c. in tema di termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, espone che “i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il comma 1, articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure, da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero, se è deliberato lo scioglimento della società”.

Per quanto concerne la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente e il procedimento di liquidazione nelle società a responsabilità limitata, all’articolo 2473, comma 4, C.c., viene disciplinato il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso.

Viene stabilito che il rimborso debba essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, e che esso possa avvenire alternativamente in 2 modi:

  • mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni (c.d. diritto di prelazione);
  • mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso viene effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. Nel caso in cui questo non sia possibile, la società viene posta in liquidazione.

Sotto il profilo della valutazione delle partecipazioni del recedente, la norma in esame dispone che la quota del recedente debba essere proporzionalmente rapportata al valore del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione deve essere compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

L’articolo 2437, C.c., in tema di modalità di esercizio del diritto di recesso (norma valevole per le Spa ma anche per le Srl) chiarisce che “il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero, se è deliberato lo scioglimento della società”.

In sintesi di quanto sopra, il recesso socio può esercitarsi:

  • con lettera raccomandata spedita entro giorni gg dall’iscrizione, al Registro delle Imprese, della delibera che lo legittima, oppure
  • con lettera raccomandata, spedita entro 30 giorni se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione.

Il recesso socio non ha efficacia se entro 90 giorni la società:

  • revoca la delibera che lo legittima;
  • viene posta in liquidazione.

IL MOMENTO DI EFFICACIA DEL RECESSO

Nelle Srl, come nelle Spa, ci si pone il problema di quando il diritto di recesso assuma efficacia, ovvero se esso produca effetti immediati oppure dalla deliberazione assembleare o dal momento della liquidazione della quota del socio receduto.

Ad oggi prevale l’orientamento secondo cui il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria (in questo caso, quello che conta è la data di notifica della raccomandata alla controparte), in quanto l’esigenza di certezza e rapida definizione degli assetti societari interessati dal recesso di uno o più soci è inconciliabile con l’attribuzione al socio recedente della facoltà di revocare la dichiarazione di recesso, già comunicata alla società, o di modificarne la portata subordinandola a condizioni (Cassazione n. 5548/2004). Inoltre, essendo la dichiarazione un atto unilaterale e recettizio, il socio recedente non può esercitare il diritto di controllo di cui all’articolo 2476, comma 2, C.c., poiché gli spetta esclusivamente il rimborso della partecipazione come previsto dall’articolo 2473, comma 3, C.c., e non più l’esercizio di altri diritti inerenti allo status di socio.

Tuttavia, in caso di inerzia da parte degli organi societari e qualora questi non provvedano tempestivamente alla verifica delle domande di recesso, non essendo normativamente previsti termini entro i quali la società debba comunicare l’esito della domanda di recesso, in caso di accertata violazione dei principi generali della correttezza e buona fede da parte degli organi medesimi in tale fattispecie, l’intervento dell’Autorità giudiziaria può determinare l’attuazione coattiva del recesso mediante la pronuncia di estinzione del rapporto sociale. Inoltre, si può applicare in via analogica l’articolo 2446, comma 2, C.c., secondo cui l’inerzia degli organi sociali è, nei confronti del socio receduto, fonte di responsabilità contrattuale e titolo per il risarcimento del danno.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 2473, comma 5, C.c. (vedi paragrafi precedenti), il diritto di recesso non può essere esercitato qualora la società, entro 90 abbia revocato la delibera che lo legittima o sia posta in liquidazione.

IL RECESSO SOCIO DI UNA SOCIETA’ CONTRATTA A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 2473, comma 2, C.c. disciplina il caso in cui il recesso socio avvenga in una società contratta a tempo indeterminato. In particolare, il socio di Società a responsabilità limitata può recedere, qualora la società sia contratta a tempo indeterminato, ognitempo con un preavviso di almeno 180 giorni.

Trattasi del c.d. recesso ad nutum, consistente nel potere spettante a una parte di recedere unilateralmente da un contratto, a propria scelta e a proprio piacimento, che può essere fatto valere da parte del socio in qualsivoglia momento, e per qualsivoglia ragione, anche in assenza del verificarsi di un qualche evento di rilievo (quale la trasformazione della società, il trasferimento della sede all’estero, la modifica dell’oggetto sociale), con apposita dichiarazione espressa.

Anche in questo caso, gli effetti del recesso assumono efficacia quando la dichiarazione unilaterale perviene al suo destinatario e lo stesso ne prende conoscenza. In altre parole, l’efficacia decorre dal momento in cui la raccomandata viene notificata al destiantario. In questo senso, un atto unilaterale recettizio, che nei termini della nostra specifica analisi corrisponde al fondamentale potere di exit del socio dalla Srl, costituita a tempo indeterminato, deve essere portato a conoscenza del destinatario affinché il negozio sortisca gli effetti desiderati. Dopotutto, anche l’articolo 1334, C.c. dispone che gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Di conseguenza, le partecipazioni nelle società a responsabilità limitata (così come quelle nelle altre società di capitali) costituite a tempo indeterminato, per le quali è stato esercitato il recesso da parte del socio uscente, non potranno essere computate nei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per le decisioni sociali, restando parimenti fermi, poi, i termini imposti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2473, comma 4, C.c.

L’ESCLUSIONE DEL SOCIO

Per completezza di informazione, si ritiene opportuno affrontare anche il tema legato all’esclusione del socio dalla compagine sociale.

In tal caso, l’articolo 2473-bis, C.c., dispone che l’atto costitutivo possa prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, applicandosi le disposizioni dell’articolo 2473 C.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L’esclusione del socio dalla compagine sociale può avvenire per legge nei seguenti modi:

  • per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
  • per l’interdizione, inabilitazione del socio o la sua condanna a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Allo stesso modo, può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, e ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di 2 soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro.

Il rimborso della quota al socio uscente è effettuato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2473, C.c.. La società deve tener conto di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota posseduta dal socio uscente, ovvero determina il valore della quota secondo i valori correnti del Patrimonio netto, non applicandosi tuttavia il disposto del rimborso della partecipazione con riduzione del capitale sociale, così come previsto, invece, per il recesso socio.