Fatturazione elettronica ed esterometro – seconda parte

PREMESSA

Con decisione UE 13.12.2021 n. 2251, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a disporre, fino al 31.12.2024 e per i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. L’autorizzazione era già stata concessa con la precedente decisione 16.04.2018 n. 593 che è scaduta il 31.12.2021 e comprendeva, fra i soggetti esclusi (ma ora annoverati, per merito della nuova decisione), i contribuenti in regime forfetario (Legge 190/2014), in regime di vantaggio (Legge 244/2007) e in regime forfetario (Legge 398/91).

È evidente che il Legislatore, in un’ottica di semplificazione e di lotta all’evasione fiscale, sta cercando di eliminare definitivamente la modalità di emissione cartacea, nella speranza che anche il resto dei paesi Europei riescano a fare parimenti.

Si intende, con questo intervento conclusivo, approfondire alcuni temi pratici legati alla fatturazione elettronica e all’esterometro.

CANALI DI TRASMISSIONE, DATA RICEZIONE E DETRAZIONE IVA

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma completamente gratuita per la gestione di tutto quello che riguarda e circonda la fatturazione elettronica. In particolare, il software, accessibile tramite il portale “Fatture e corrispettivi” dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, permette di accedere a molteplici funzionalità, tra cui quelle di invio e conservazione dei documenti informatici, di gestione dei corrispettivi telematici, di consultazione e di “scarico” dei documenti emessi e ricevuti, e molto altro ancora.

Tuttavia, il soggetto cedente o prestatore, oltre ai servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, può trasmettere i documenti informatici (inclusi i corrispettivi) mediante:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • applicativi software privati;
  • sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti.

A sua volta, il soggetto cessionario o committente può visualizzare e scaricare i documenti informatici tramite:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • applicativi software privati;
  • sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti.

L’utilizzo di software “privati” prevede l’assegnazione di un codice destinatario (codice SDI) che permette la corretta canalizzazione delle fatture passive.

In caso di utilizzo della PEC, il cessionario/committente è, comunque, tenuto a segnalare tale opzione nel portale “Fatture e corrispettivi”, in modo tale che lo SDI gli recapiti i documenti presso quell’indirizzo.

Di conseguenza, in caso di registrazione del codice SDI o dell’indirizzo PEC, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo SDI, il recapito non fosse possibile, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata, comunicando tale informazione anche al soggetto trasmittente.

Si ricorda che, in caso di mancata registrazione dell’indirizzo telematico, il soggetto emittente può indicare:

  • il codice destinatario,
  • il codice convenzionale “0000000” e il campo «PEC destinatario»,
  • il solo codice convenzionale “0000000” (solo per consumatori finali privati) qualora non sia stato compilato il campo “idFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale”,
  • il solo codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente aderisca al regime di vantaggio (ex minimi) o al regime forfetario.

In tutti gli altri casi, l’indicazione del codice convenzionale «0000000» non è errata ed è usufruibile qualora il soggetto cessionario/committente non abbia comunicato il codice SDI ovvero la PEC al cedente/prestatore.

Quanto alla data di ricezione di una fattura, essa viene determinata in base alla modalità scelta per il recapito della fattura. Nel caso di utilizzo di:

  • Posta Elettronica certificata (PEC), la data corrisponde a quella indicata nella ricevuta di avvenuta consegna,
  • applicativi software privati o SFTP, la data è attestata dalla ricevuta di consegna telematica,
  • portale “Fatture e corrispettivi”, la data corrisponde a quella in cui il cessionario/committente prende visione del documento (un po’ come il normale funzionamento di una raccomandata).

La detrazione Iva, relativamente all’operazione passiva, può essere esercitata solo dopo la aver preventivamente registrato l’operazione nel registro Iva acquisti. A tal fine, ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/72, il contribuente “deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17” (c.d. reverse charge esterno). La registrazione deve avvenire “anteriormente alla liquidazione periodica nel quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

A titolo esemplificativo, si espone quanto segue:

  • data fattura: 29.09.2022
  • data emissione cedente/prestatore: 07.10.2022
  • data ricezione fattura cessionario/committente: 10.10.2022
  • data registrazione registro Iva acquisti: 15.10.2022
  • detrazione Iva: liquidazione periodica 3’ trimestre 2022, quindi versamento Iva al 16.11.2022 e presentazione della LI.PE. al 30.11.2022.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Le norme dettate dal Codice civile sono chiare: l’articolo 2214 pone a carico dell’imprenditore l’onere di conservare “ordinatamente per ciascun affare” gli originali delle fatture ricevute e spedite mentre l’articolo 2215 stabilisce che libri, scritture e documenti la cui tenuta è obbligatoria per legge, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Considerato il disposto dell’articolo 39, D.P.R. 633/72, è obbligatorio conservare, se emessi in formato elettronico:

  • fatture ordinarie,
  • fatture semplificate,
  • note di variazione in aumento o diminuzione,
  • eventuali allegati dei precedenti documenti.

Considerato il D.P.C.M. 03.12.2013, è obbligatorio tenere conservate le fatture cartacee ed elettroniche, nei formati:

  • Pdf,
  • Jpg,
  • Txt.

L’obbligo opera sia per i cedenti e/o prestatori sia per i cessionari e/o committenti. Inoltre, è valevole per le operazioni sia B2B sia B2C.

Nell’ambito del processo di conservazione dei documenti informatici, le nuove linee guida dettate dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) richiedono che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in base a:

  • cognome e nome,
  • denominazione;
  • codice fiscale;
  • partita Iva;
  • data o associazioni logiche tra questi.

Detto obbligo, di conservazione elettronica dei documenti informatici emesse e ricevuti, non va, dopotutto, confuso con la novità introdotta dal D.L. 73/2022 (c.d. decreto “semplificazioni”). Per effetto di tale ultima disposizione, il Legislatore ha acconsentito, di tenere aggiornati e conservati i libri contabili obbligatori mediante qualsiasi strumento elettronico, a condizione che, all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengano resi quanto prima disponibili.

Per effetto di ciò, viene abrogato sia l’obbligo di conservazione cartacea sia l’obbligo di conservazione sostitutiva (firma digitale e marca temporale) dei libri contabili obbligatori, quali il libro degli inventari e il libro giornale. Resta inteso che tali documenti, unitamente ai registri Iva e al registro dei beni ammortizzabili, devono comunque essere resi disponibili all’atto di eventuali richieste dell’Amministrazione finanziaria.

Rimane, tuttavia, l’obbligo di conservazione dei documenti elettronici emessi e ricevuti (inclusi i corrispettivi), secondo le regole dettate dal Legislatore e dall’AGID. Tali documenti, rilevanti ai fini tributari, devono possedere le seguenti caratteristiche:

  • immodificabilità,
  • integrità,
  • autenticità,
  • leggibilità,
  • utilizzo dei formati previsti dal codice di amministrazione digitale o di quelli scelti dal responsabile della conservazione.

Anche Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di conservazione digitale dei documenti elettronici. Il servizio, completamente gratuito, permette di conservare digitalmente le fatture e le note di variazione valide ai fini fiscali e civilistici. Il contribuente che intenda usufruire del servizio di conservazione gratuita può aderire all’accordo di servizio pubblicato nel portale.

Dal 04.06.2021, l’adesione all’accordo di servizio AdE permette di portare in conservazione sostituiva anche le fatture emesse e ricevute prima di tale accordo. Per richiedere la conservazione retroattiva è necessario:

  • verificare la presenza di accordi in essere;
  • revocare l’eventuale accordo già siglato;
  • effettuare una nuova adesione indicando la data a partire dalla quale deve essere effettuato il recupero dei documenti. 

La conservazione dei documenti opera per 15 anni.

EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE, TIPO DOCUMENTO E TEMPI DI EMISSIONE

Come sappiamo, il momento di effettuazione dell’operazione determina la decorrenza del termine per l’emissione delle fatture di vendita. Ai fini Iva, il momento di effettuazione dell’operazione varia al mutare della tipologia di bene ceduto o dell’operazione compiuta.

Nella tabella che segue, una sintesi dei principali momenti di effettuazione dell’operazione rilevanti ai fini Iva.

Tabella 1. Effettuazione dell’operazione

 Tipologia di operazioneMomento di effettuazione
 Cessione di beni immobiliData di stipula dell’atto
 Cessione di beni mobiliData di consegna o spedizione (ovvero il momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà sul bene)
 Prestazione di serviziData di pagamento del corrispettivo
Cessione di beni con effetti traslativi o costitutivi a posteriori (es. vendita con riserva della proprietà)Data in cui si producono gli effetti costitutivi o, comunque, decorso un anno dalla consegna del bene
 Cessione di beni destinati al consumo personale o familiare (c.d. scopi estranei)Data di prelievo dei beni
 Passaggi di beni dal committente al commissionarioData della vendita da parte del commissionario

Come anticipato, all’effettuazione dell’operazione deve seguire l’emissione del documento di vendita che, di tipo immediato o differito, segue rispettivamente i termini di:

  • 12 giorni, dall’effettuazione dell’operazione;
  • 15’ giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In quest’ultimo caso, ovvero nel caso di emissione di una fattura differita, vi deve essere la presenza di idonea documentazione che attesti la sussistenza dell’operazione compiuta. In tal senso, si parla di:

  • una cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da un DDT o da altro documento idoneo;
  • una prestazione di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (contratto idoneo, nota consegna lavori, lettera di incarico, etc.).

Ogni documento di trasporto (o DDT) deve riportare:

  • numerazione progressiva, Circolare 18 del 24.06.2018 AdE, anche se non più previsto dall’art. 21),
  • data,
  • generalità dei soggetti coinvolti (cedente, cessionario e trasportatore),
  • natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

Nella tabella che segue, in sintesi, i tempi di emissione dei documenti di vendita.

Tipologia di fatturaTermine di invio
Fattura immediataEntro il 12’ giorno dall’effettuazione dell’operazione
Fattura differitaEntro il 15’ giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Quanto ai “tipi documento”, l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di un processo di digitalizzazione e continuo rinnovamento, ha reso disponibili al contribuente una serie sempre più larga di opzioni. Ad oggi, si contano ben 19 “tipi documento”, visibili nella tabella che segue.

Tabella 3. Tipi documento

Tipo documentoDescrizione
TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/anticipo su parcella
TD04Nota di credito
TD05Nota di debito
TD06Parcella
TD16Integrazione fattura reverse charge interno
TD17Integrazione fattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione fattura per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione fattura per acquisto di beni art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
TD21Autofattura per splafonamento
TD22Estrazione beni da deposito Iva
TD23Estrazione beni da deposito Iva con versamento Iva
TD24Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a)
TD25Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. b)
TD26Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni
TD27Fatturazione per autoconsumo o cessioni gratuite
TD28Acquisto da San Marino con fattura cartacea

ESTEROMETRO

A decorrere dal 01.07.2022 l’esterometro, esso inteso come adempimento fiscale, ha subito importanti modifiche.

Da un punto di vista soggettivo, sono obbligati all’esterometro tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Si considerano tali:

  • i soggetti domiciliati o ivi residenti;
  • la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all’estero. Per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato (sede produttiva, amministrativa, etc.). Per sede, intendiamo il luogo ove sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa, che generalmente coincide con il luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione.

La comunicazione è dovuta per tutte le operazioni che intercorrono nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, UE o extra-UE. A tal fine, si considerano non residenti:

  • i soggetti direttamente identificati in Italia (art. 35-ter D.P.R. 633/72),
  • i soggetti non residenti con rappresentante fiscale in Italia (art. 17, co. 3, D.P.R. 633/72),
  • i soggetti esteri privi di partita iva.

I soggetti identificati direttamente in Italia o con rappresentante fiscale sono considerati soggetti esteri. Come tali:

  • non sono sottoposti ad alcun adempimento comunicativo,
  • sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (in quanto soggetti esteri).

Sono altresì esonerati dall’obbligo comunicativo, c.d. esterometro, i contribuenti:

  • in regime di vantaggio (L. 127/2015);
  • in regime forfetario (L. 190/2014)

che, nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi o compensi inferiori o uguali a 25.000 euro.

Tali soggetti, se con ricavi o compensi, nell’anno 2021, superiori a 25.000 euro, sono tuttavia obbligati alla trasmissione dell’esterometro.

Quanto, invece, ai soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), Agenzia delle Entrate ha esteso il divieto di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie anche all’invio dei dati relativi all’esterometro, indipendentemente si tratti di persone fisiche o persone giuridiche. Per le operazioni nei confronti delle persone giuridiche, per le quali non è previsto l’invio dei dati al STS, è previsto l’obbligo comunicativo dell’esterometro.

Quanto all’ambito oggettivo, l’esterometro comprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da e verso soggetti non residenti o non stabili in Italia. Fra i soggetti esteri si ricordano i soggetti identificati direttamente in Italia e i soggetti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

Restano escluse da esterometro:

  • le operazioni documentate da bolletta doganale (art. 8, co. 1, lett. a), b) D.P.R. 633/72),
  • le operazioni documentate da fattura elettronica (SDI),
  • le operazioni non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia di importo non superiore a 5.000€ (per singola operazione).

Rientrano nell’obbligo comunicativo anche le operazioni effettuate verso soggetti “consumatori privati” ovvero B2C. Tali soggetti, infatti, rientrano fra quelli per cui è previsto l’obbligo di presentazione dell’esterometro.

Dopotutto, l’Agenzia delle Entrate in più occasioni ha ribadito tale concetto: “è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso” (risposta a interpello n. 85 del 27.03.2019; “la ratio della comunicazione non è nell’identificare il mero controllo delle operazioni… ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera” (Circolare n. 26 del 13.07.2022).

Nel pratico, l’invio dell’esterometro, a partire dal 01.07.2022, si effettua con i nuovi “tipi documento”:

  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero;
  • TD18 – integrazione/autofattura per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72.

L’invio del “nuovo” esterometro, per mezzo dei nuovi “tipi documento” in formato XML, deve essere effettuato:

  • per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi,
  • per le operazioni passive, entro il 15’ giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Si ricorda che, per le operazioni attive, sono presenti due differenti termini di presentazione:

  • quello legato alle operazioni immediate, con emissione del documento entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
  • quello legato alle operazioni differite, con emissione del documento entro il 15’ giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quanto, infine, al sistema sanzionatorio, si ricorda che:

  • per l’invio tardivo dell’esterometro, entro i 15 giorni dalla naturale scadenza, le sanzioni sono ragguagliate a 1 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 200 euro;

se l’invio tardivo viene effettuato oltre i 15 giorni dalla naturale scadenza, le sanzioni sono ragguagliate a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 400 euro.