Fatturazione elettronica ed esterometro – prima parte

PREMESSA

Con decisione UE 13.12.2021 n. 2251, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a disporre, fino al 31.12.2024 e per i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. L’autorizzazione era già stata concessa con la precedente decisione 16.04.2018 n. 593 che è scaduta il 31.12.2021 e comprendeva, fra i soggetti esclusi (ma ora annoverati, per merito della nuova decisione), i contribuenti in regime forfetario (Legge 190/2014), in regime di vantaggio (Legge 244/2007) e in regime forfetario (Legge 398/91).

E’ evidente che il Legislatore, in un’ottica di semplificazione e di lotta all’evasione fiscale, sta cercando di eliminare definitivamente la modalità di emissione cartacea, nella speranza che anche il resto dei paesi Europei riescano a fare parimenti.

Si intende, con questo intervento e quello successivo, approfondire alcuni temi pratici legati alla fatturazione elettronica e all’esterometro.

AMBITO OGGETTIVO

L’articolo 21, D.P.R. 633/72 definisce “elettronica” la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi forato elettronico, che renda il documento inalterabile. Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la distinzione principale fra fattura elettronica e fattura cartacea risiede nel fatto che la prima può definirsi tale se viene trasmessa, ricevuta e accettata in formato elettronico, mentre la seconda mantiene inalterate le sue caratteristiche, essendo in origine cartacea (pur potendosi trasformare, con apposito software, in formato elettronico). Si ricorda, altresì, che la fattura elettronica, emessa nei confronti di privati o soggetti passivi Iva (c.d. fattura B2C o B2B), deve essere emessa nel formato XML, così come previsto dal Legislatore.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, il D.P.R. 633/72 stabilisce che la fattura elettronica debba essere emessa per il tramite del Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate fra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle relative variazioni.

In particolare, la fattura elettronica deve essere emessa per le operazioni:

  • imponibili Iva;
  • relative a cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, ai sensi dell’articolo 7-bis, D.P.R. 633/72;
  • non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 9, 38/quater, 71 e 72, D.P.R. 633/72;
  • esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/72;
  • in regime del margine, ai sensi del D.L. 41/1995;
  • in regime speciale, di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/72;
  • non soggette per mancanza del requisito territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/72.

L’obbligo di fatturazione elettronica, come vedremo meglio in seguito, sussiste anche per le operazioni effettuate in applicazione del regime forfetario, ai sensi della Legge 190/2014, e del regime di vantaggio (c.d. ex minimi), di cui alla Legge 244/2007, per quei contribuenti che hanno realizzato ricavi o compensi, nell’anno d’imposta 2021, superiori a 25.000 euro.

L’obbligo poc’anzi citato vige anche per le operazioni documentate con note di variazione in aumento o diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, D.P.R. 633/72.

Tale obbligo non sussiste, invece, per le operazioni poste in essere da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ovvero non tenuti a detto invio e solo per le prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche.

Restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute nei confronti/da operatori non stabiliti nel territorio dello Stato. Dette operazioni possono essere documentate mediante fattura cartacea, fatta salva la compilazione del nuovo esterometro.

Infine, quanto ai termini di emissione, si ricorda che:

  • le fatture immediate devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro il 12’ giorno dall’effettuazione dell’operazione;
  • le fatture differite, precedute o seguite da DDT, devono essere trasmesse allo SDI entro il 15’ giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle due scadenze di trasmissione.

Tipologia di fatturaTermine di invio
Fattura immediataEntro il 12’ giorno dall’effettuazione dell’operazione
Fattura differitaEntro il 15’ giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

AMBITO SOGGETTIVO

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica, è doveroso ricordare che l’articolo 1, comma 3, D.lgs. 127/2015 prevede l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica a tutte le operazioni poste in essere fra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

E’ opportuno segnalare che detto obbligo non riguarda solo le operazioni c.d. B2B o “Business to Business” ma anche le operazioni B2C o “Business to Consumer”. Inoltre, anche i commercianti al minuto e gli operatori assimilati (p.e. un negozio di abbigliamento), pur certificando i corrispettivi mediante Registratore Telematico, sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, laddove richiesta dal consumatore finale.

Restano esclusi da detto obbligo:

  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014;
  • i soggetti che applicano il regime di vantaggio (ex minimi) di cui alla Legge 244/2007;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario “speciale” (p.e. le associazioni sportive dilettantistiche)

che, nell’anno d’imposta 2021, abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro. Per detti soggetti il Legislatore ha, infatti, acconsentito la proroga dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica al 01.01.2024.

Viceversa, per coloro che abbiano totalizzato un volume di ricavi o compensi, nell’anno d’imposta 2021, superiore a 25.000 euro, entra in vigore il nuovo obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica dal 01.07.2022, fermo restando la possibilità di opzionare per tale disciplina riservata anche ai soggetti che pur sotto soglia, avessero deciso di applicarla.

Si ricorda, altresì, che nel conteggio dei ricavi o compensi 2021, si deve tener conto anche degli eventuali passaggi di regime. In particolare, una ditta individuale in contabilità semplificata che voglia transitare nel regime forfetario, determina la soglia di ricavi in base alle somme effettivamente incassate (presunzione assoluta per cassa, le fatture emesse si considerano incassate e le fatture ricevute si considerano pagate). Tali regole si applicano, altresì, qualora sia un esercente arte o professione a voler transitare per detto regime agevolato. Viceversa, una ditta individuale in contabilità ordinaria che voglia transitare nel regime forfetario determina la soglia di ricavi in base a quelli effettivamente incassati secondo il principio di competenza.

Quanto invece ad un esercente arte o professione in contabilità ordinaria, è utile precisare che, in caso di passaggio di regime, al fine di determinare la soglia di ricavi o compensi, si deve tener conto di quelli effettivamente incassati, in applicazione del principio di cassa.

Infine, quanto ai soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno o che la iniziano dopo il 01.07.2022, pur non essendoci una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, essi dovranno attendere l’obbligo generalizzato a decorrere dal 01.01.2024.

Sono, tuttavia, esclusi da detto obbligo:

  • i soggetti identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/72);
  • i soggetti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/72,

Tali soggetti, infatti, si considerano soggetti esteri (ovvero non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato) in quanto privi di stabile organizzazione in Italia. Nel merito, occorre evidenziare che:

  • per stabile organizzazione si intende una sede della propria attività in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione dell’impresa, che generalmente coincide con il luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la direzione; tuttavia, tale luogo può coincidere con una sede produttiva, amministrativa, direzionale, etc.
  • la procedura di identificazione diretta di cui all’articolo 35, D.P.R. 633/72, alternativa a quella di nomina del rappresentante fiscale, può essere adottata solamente dai soggetti passivi Iva residenti in uno Stato membro UE o “con cui sussistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”. Peraltro, dato che il mero possesso di un numero di identificazione diretta non è sufficiente a determinare l’obbligo di fatturazione elettronica, i soggetti direttamente identificati in Italia mantengono lo status di “soggetti esteri”, così come accade per i soggetti che abbiano nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO

A decorrere dal 01.07.2022 è entrato in vigore il nuovo obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni concernenti cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti passivi Iva e soggetti privati residenti o stabiliti nel territorio di San Marino.

Tale disposizione, contrariamente a quanto disposto per i soggetti “nazionali”, vale anche per le operazioni realizzate da soggetti identificati direttamente in Italia e da soggetti che abbiano nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato italiano.

Tuttavia, la normativa San Marino esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati ai fini Iva nel territorio di San Marino, che abbiano conseguito ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, non superiori a 100.000 euro. Tali soggetti possono, dunque, continuare a emettere fatture in formato cartaceo, seguendo le disposizioni dettate dalla Legislazione di San Marino.

Vediamo, nei successivi paragrafi, alcuni esempi pratici.

Esempio 1.

Un soggetto cedente sanmarinese che emetta una fattura cartacea con rivalsa Iva deve:

  • redigerla in tre esemplari originali;
  • depositarne una copia presso l’Ufficio tributario di San Marino;
  • versare l’imposta sul valore aggiunto al medesimo Ufficio;
  • trasmettere la fattura timbrata e vidimata dall’Ufficio al cessionario italiano.

Il cessionario italiano potrà, alternativamente:

  • integrare elettronicamente il documento pervenuto con il tipo documento “TD28” (nel nuovo formato XML, a partire dal 01.10.2022) e trasmetterlo telematicamente allo SDI, adempiendo così al nuovo esterometro, entro il giorno 12 o 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, a seconda che si tratti rispettivamente di una cessione di beni o di una prestazione di servizi generica;
  • integrare il documento con modalità cartacea, fatta salva la compilazione e la conseguente trasmissione dell’esterometro, con le medesime scadenze e modalità previste per l’integrazione elettronica di cui sopra;
  • detrarre la relativa imposta, solo dopo aver registrato la fattura nel registro degli acquisti.

Attenzione: il termine di emissione dell’autofattura, relativamente ad un acquisto di beni o ad una prestazione di servizi scade rispettivamente il 12’ giorno (beni) e il 15’ giorno (servizi generici) del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Scadenza da non confondere con quella legata all’annotazione dell’operazione nel registro delle vendite (15’ giorno del mese succ. a quello di effettuazione dell’operazione) o alla trasmissione dell’esterometro (15’ giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura).

Esempio 2.

Un cedente sanmarinese emette fattura elettronica con rivalsa Iva. Egli deve:

  • predisporre e inviare la fattura elettronica con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, in formato XML;
  • trasmetterne una copia all’Ufficio tributario di San Marino, il quale la rende visibile al cessionario via SDI;
  • versare l’imposta sul valore aggiunto all’UT, il quale la riversa alla direzione provinciale di Pesaro Urbino;
  • attendere la conclusione dei controlli effettuati dall’Ufficio, fra l’Iva indicata in fattura e quella effettivamente versata.

Il cessionario italiano dovrà attendere l’esito positivo dei controlli dall’UT di San Marino e, solo dopo tale momento, potrà registrare la fattura nel registro degli acquisti e detrarre la relativa imposta. Resta inteso che, avendo ricevuto una fattura elettronica dall’estero, il cessionario rimane esonerato dall’obbligo di presentazione dell’esterometro. Resta salva, invece, la possibilità di integrare la fattura ricevuta mediante il tipo documento TD28 oppure con modalità cartacea, sempre entro il giorno 12 o 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, a seconda che si tratti rispettivamente di acquisto di beni o prestazioni di servizi generiche.  

Esempio 3.

Un cedente sanmarinese emette fattura cartacea senza applicazione dell’Iva. Egli deve:

  • emettere la fattura in due esemplari;
  • depositarne una copia presso l’Ufficio tributario di San Marino;
  • trasmettere la fattura timbrata a secco dall’UT al cessionario italiano.

Una volta ricevuta la fattura, il cessionario italiano dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/72 (c.d. “reverse charge esterno”) entro il giorno 12 o 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, a seconda si tratti di acquisto di beni o prestazione di servizi. Tale operazione gli consentirà di detrarre la relativa imposta. L’integrazione elettronica con il tipo documento TD17 (autofattura per acquisto di servizi dall’estero) o TD19 (autofattura per acquisto di beni art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72) assolve l’obbligo di presentazione dell’esterometro. In caso di integrazione cartacea, resta inteso che deve essere presentato l’esterometro con le scadenze ordinariamente previste.

Esempio 4.

Un cedente sanmarinese emette una fattura elettronica senza applicazione dell’Iva. Egli deve:

  • predisporre e inviare la fattura elettronica con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, in formato XML;
  • trasmetterne una copia all’Ufficio tributario di San Marino, il quale la rende visibile al cessionario via SDI.

Il cessionario italiano dovrà:

  • attendere il buon esito dei controlli da parte dell’UT di San Marino;
  • integrare il documento ricevuto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/72, solo così potrà detrarre la relativa imposta.

L’integrazione può essere eseguita con modalità cartacea o elettronica (vedi esempio n. 2), in quest’ultimo caso emettendo un documento tipo TD17 o TD19. Resta inteso che, avendo ricevuto una fattura elettronica dall’estero, il cessionario rimane esonerato dall’obbligo di presentazione dell’esterometro. L’emissione dell’autofattura segue le ordinarie scadenze già citate nei precedenti esempi.

Di seguito, una tabella di sintesi delle principali scadenze legate agli esempi di cui sopra.

OperazioneMomento di effettuazioneTermine emissione autofatturaTermine annotazione registro venditeTermine invio dati esterometro
Acquisto UEConsegna Spedizione Stipula atto Incasso corrispettivo–15’ giorno mese succ. a quello di ricezione della fattura15’ giorno del mese succ. a quello di ricezione della fattura
Acquisto beni mobili extra-UEConsegna Spedizione12’ giorno mese succ. a quello di effettuazione operazione15’ giorno mese succ. a quello di effettuazione operazione
Acquisto beni immobili extra-UEStipula dell’atto12’ giorno mese succ. a quello di effettuazione operazione
Prestazione di servizi generica extra-UEUltimazione della prestazione (incasso corrispettivo)15’ giorno mese succ. a quello di effettuazione operazione

LE NOVITA’ DEL PROVV. 433608 DEL 22.11.2022

Il 22.11.2022 è entrato in vigore il nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con cui sono stati implementati i dati e i servizi connessi al sistema di fatturazione elettronica. In particolare, sono state apportate le seguenti migliorie:

  • automatizzazione dei processi di controllo relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi e dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto;
  • messa a disposizione degli operatori dell’intero set di dati che compone il flusso di fatturazione elettronica di interesse, semplificando le attività dei rimborsi spettanti e dei controlli;
  • controlli ad hoc, grazie alla collaborazione fra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

In buona sostanza, è stato ribadito che:

  • i soggetti passivi Iva possono indicare uno o più canali di trasmissione abitualmente utilizzati per l’invio delle fatture elettroniche allo SDI, inserendo, visualizzando, aggiornando o eliminando le relative informazioni. Se lo SDI rileva una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso da quelli dichiarati come canali “abituali”, il sistema invia un avviso all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento.
  • per il recapito della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico”: in esso, può essere registrata la PEC o il codice destinatario. In caso di registrazione avvenuta con successo, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo SDI, il recapito non fosse possibile, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata, comunicando tale informazione anche al soggetto trasmittente;
  • in caso di mancata registrazione dell’indirizzo telematico, il soggetto emittente può indicare:
    • il codice destinatario,
    • il codice convenzionale «0000000» e il campo «PEC destinatario»,
    • il solo codice convenzionale «0000000» (solo per consumatori finali privati) qualora non sia stato compilato il campo «idFiscaleIVA» e sia stato compilato solo il campo «CodiceFiscale»,
    • il solo codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il soggetto cessionario/committente aderisca al regime di vantaggio (ex minimi) o al regime forfetario,
    • in tutti gli altri casi, l’indicazione del codice convenzionale «0000000» non è errata ed è usufruibile qualora il soggetto cessionario/committente non abbia comunicato il codice SDI ovvero la PEC;

il cedente/prestatore può trasmettere allo SDI le fatture elettroniche attraverso un intermediario: il cessionario/committente può ricevere dallo SDI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso. Infatti, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, co. 3, D.P.R. 322/98, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.