Investimenti in beni 4.0: le valutazioni da effettuare

Premessa

I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) in sostituzione del “vecchio” maxi e iper-ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, dalla Legge 234/2021 (Finanziaria 2022).

Con riferimento agli investimenti in beni strumentali ordinari, le agevolazioni previste sono usufruibili, salvo proroghe, per tutti gli acquisti effettuati fino al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023, se viene versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021 con applicazione di un credito d’imposta pari al 6% del costo dell’investimento.

Quanto agli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, le agevolazioni previste sono usufruibili per tuti gli acquisti effettuati entro il 31.12.2025 o entro il 30.06.2026, se viene versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025, con applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione dell’investimento.

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento e, pertanto, la spettanza dell’agevolazione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.

Per i beni acquistati in leasing rileva la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario ovvero, qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Se l’investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione dei lavori o, in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera è verificata ed accettata dal committente. In particolare, possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

BENI MATERIALI E IMMATERIALI “ORDINARI”

Relativamente ai beni materiali e immateriali nuovi “ordinari”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1, Legge 178/2020, alle imprese e ai lavoratori autonomi è riconosciuto un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati nel 2020, 2021 e 2022, nella misura del:

  • 10%, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021);
  • 6%, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023 a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021).

Entrambe le opzioni devono scontare il limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, per i beni materiali, e 1 milione di euro, per i beni immateriali.

Per i beni in esame, pertanto, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero “prenotati” con versamento dell’acconto del 20% entro il 31.12.2022 ed entrati in funzione entro il 30.6.2023.

Una piccola sintesi di quanto appena citato, nella seguente tabella.

Beni materiali e immateriali ordinari (NO Industria 4.0)
PeriodoCredito impostaLimite costi
16.11.2020 – 31.12.2021 (o 30.06.2022 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2021)10%2 mln di euro, beni materiali 1mln di euro, beni immateriali
01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2022)6%2 mln di euro, beni materiali 1 mln di euro, beni immateriali

BENI MATERIALI 4.0

Quanto ai beni materiali nuovi “Industria 4.0”, di cui alla Tabella A, Legge finanziaria 2017, alle imprese e ai lavoratori autonomi è riconosciuta un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del:

  • 50%, per gli investimenti effettuati fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o entro il 31.12.2022 a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021)
  • 40%, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023, a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022);
  • 20%, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2023 e il 31.12.2025 (o entro il 30.06.2026 a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025).

Tali percentuali valgono per gli investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi, a condizione che l’importo di detto investimento non superi i 2,5 milioni di euro.

Per gli investimenti di importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, le percentuali sono così riviste:

Per gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, le percentuali sono così riviste:

  • 10%, per gli investimenti effettuati fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o entro il 30.06.2022 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021);
  • 10%, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022);
  • 5%, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2023 e il 31.12.2025 (o entro il 30.06.2026 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025).

Nella tabella che segue si illustra una piccola sintesi delle agevolazioni appena citate.

Beni materiali nuovi Industria 4.0
PeriodoCredito impostaLimite costi
16.11.2020 – 31.12.2021 (o 30.06.2022 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2021)50% 30% 20%Fino a 2,5 mln di euro Fino a 10 mln di euro Fino a 20 mln di euro
01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2022)40% 20% 10%Fino a 2,5 mln di euro Fino a 10 mln di euro Fino a 20 mln di euro
01.01.2023 – 31.12.2025 (o entro il 30.06.2026 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2025)20% 10% 5%Fino a 2,5 mln di euro Fino a 10 mln di euro Fino a 20 mln di euro

BENI IMMATERIALI 4.0

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell’articolo 1, Legge 178/2020 nonché dall’articolo 21, D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato:

  • 20%, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
  • 50%, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023 a condizione che sia versato un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2022); tale percentuale è stata modificata per opera del D.L. 50/2022;
  • 20%, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (o entro il 30.06.2024 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2023);
  • 15%, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (o entro il 30.06.2025 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2024);
  • 10%, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 e il 31.12.2025 (o entro il 30.06.2026 con versamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2025).

Nella seguente tabella, una sintesi di quanto appena descritto.

Beni immateriali nuovi Industria 4.0
PeriodoCredito impostaLimite costi
16.11.2020 – 31.12.2021 (o 30.06.2022 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2021)20%Fino a 1 mln di euro  
01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2022)50%Fino a 1 mln di euro  
01.01.2023 – 31.12.2023 (o entro il 30.06.2024 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2023)20%Fino a 1 mln di euro  
01.01.2024 – 31.12.2024 (o entro il 30.06.2025 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2024)15%Fino a 1 mln di euro  
01.01.2025 – 31.12.2025 (o entro il 30.06.2026 con versamento acconto 20% entro il 31.12.2025)10%Fino a 1 mln di euro  

ADEMPIMENTI NECESSARI

Per garantire il cliente del corretto adempimento, le fatture e i documenti relativi agli investimenti eseguiti devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento.

In particolare, la dicitura da riportare nei documenti è la seguente “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la già menzionata dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo o interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.

Come specificato dalla stessa Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, n. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021, n. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture o nei documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “ordinari”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:

  • l’effettivo sostenimento del costo;
  • la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario:

  • disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del Modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, che per gli investimenti effettuati nel 2021 il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato:

  • in formato elettronico tramite PEC all’indirizzobenistrumentali4.0@pec.mise.gov.it  entro il termine di presentazione del Modello REDDITI 2022, ossia in generale entro il 30.11.2022.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • “6935” per i beni generici,
  • “6936” per i beni materiali Industria 4.0,
  • “6937” per i beni immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023 con versamento dell’acconto paro ad almeno il 20%) l’utilizzo va effettuato in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione (beni ordinari) o di interconnessione (beni 4.0).

Si ricorda che non è più consentito l’utilizzo in unica soluzione del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni generici. A tal proposito si rammenta che con riguardo a tale possibilità i citati commi 1059 e 1059-bis fanno riferimento agli investimenti “effettuati entro il 31 dicembre 2021”; infatti, nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione tecnica al D.L. 73/2021 nella quale è specificato che “ai fini della valutazione della norma in oggetto, è stato quantificato l’impatto dovuto all’utilizzabilità in un’unica soluzione del credito relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021”. Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.