Entro il 30 settembre andava presentato il modello 730 ordinario ma se il contribuente si accorge di non indicato tutti i dati correttamente, ha tempo fino al 25 ottobre per inviare il modello 730/2022 integrativo.
Si ricorda che a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole al contribuente, questo si riflette sulle modalità di integrazione della dichiarazione originaria, in quanto, in alcuni casi, non è sempre possibile sanare eventuali errori commessi nel 730 originario tramite il 730 integrativo ma è necessario utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche.
Le situazioni in cui è possibile presentare un 730 integrativo entro il 25.10 sono le seguenti:
- Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili nella dichiarazione e l’integrazione comporta un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario. Occorre indicare il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
- Il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati utili ad identificare il sostituto che effettua il conguaglio o di averli forniti in modo sbagliato. In questo caso va indicato il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio;
- Infine, è possibile che il contribuente rientri allo stesso tempo sia nel caso 1 sia nel caso 2 sopra descritti. In quest’ultimo caso occorre utilizzare il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Nel caso in cui l’errore presente nel 730 originario non comporti un danno per l’erario, il contribuente può valutare se presentare in alternativa al 730 integrativo, il modello Redditi Persone Fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e chiedendone successivamente il rimborso.
Con riguardo al modello Redditi Persone fisiche 2022 si ricorda che lo stesso si può presentare:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
- entro il termine stabilito per presentare il modello Redditi Persone Fisiche 2023 (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998).
Nell’ultimo caso, come previsto dall’articolo 17 D.lgs. 241/1997, l’importo a credito può essere compensato orizzontalmente con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Inoltre, deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nel quadro DI della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.
Nel caso invece in cui l’errore presente nel modello 730/2022 comporti un danno per l’erario (minor credito o maggior debito), l’unica possibilità è quella di utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2022. Per concludere, il datore di lavoro o l’ente pensionistico non possono interrompere la corresponsione di rimborsi o la trattenuta di somme dovute secondo il modello 730/2022 originario, nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa.
