Rimborsi chilometrici casa-lavoro: Cassazione e Agenzia delle Entrate a confronto

L’articolo 51, c.5 del TUIR, che disciplina le spese sostenute dai lavoratori dipendenti, stabilisce che le indennità erogate per le trasferte fuori dal territorio comunale, al netto delle spese di viaggio e trasporto, concorrono a formare il reddito per la parte che eccede l’importo di 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all’estero). Il limite risente dell’eventuale rimborso delle spese di vito e alloggio: se queste vengono riconosciute, l’importo è ridotto di 2/3, mentre se viene rimborsato solo il vitto o solo l’alloggio, il limite è ridotto di 1/3. È più corretto considerare il rimborso una somma forfetaria, che permette di non tassare i rimborsi fino al raggiungimento delle quote stabilite.

Nel caso di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, la norma consente il rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, trasporto), senza tassazione, per l’importo giornaliero di 15,49 euro (25,82 per l’estero). Concorrono invece alla formazione del reddito imponibile le spese ed i rimborsi per trasferte eseguite all’interno del territorio comunale. In poche parole, la norma distingue le trasferte eseguite all’interno del territorio comunale rispetto a quelle eseguite fuori dal Comune.

Come confermato dal MEF nella circolare n. 326/1997, per determinare se di trasferta effettivamente si tratta, occorre individuare la sede di lavoro, che normalmente è la sede dell’azienda, e non la residenza del lavoratore. La circolare non affronta però il tema dell’eventuale rimborso per le spese sostenute dal lavoratore nel tratto casa-lavoro.

Su questo tema, mentre l’Agenzia delle Entrate si è sempre opposta nel ritenere tale tragitto una trasferta, la Cassazione invece ha più volte sostenuto il contrario.

Nella recente ordinanza n. 22634 depositata il 28 luglio scorso, la Cassazione, ribadendo quanto già sostenuto nelle pronunce n. 40860/2021 e 6793/2015, ha affrontato il caso di un medico specialista che riteneva non imponibili i rimborsi chilometrici relativi al tragitto casa-lavoro, sostenendo che le spese di viaggio sostenute per svolgere il proprio lavoro presso gli ambulatori esterni non concorrono alla formazione del reddito di lavoro se parametrati al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato. Diverso invece il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha sostenuto che lo spostamento casa-lavoro non si può considerare trasferta, in quanto tale spostamento non riguarda la sfera lavorativa.

Gli Ermellini sostengono che questi rimborsi hanno la finalità di risarcire il lavoratore delle spese sostenute per poter svolgere il proprio lavoro. Avendo quindi natura risarcitoria e non retributiva, non possono essere tassati, mentre l’Amministrazione sostiene che le detrazioni d’imposta riconosciute al dipendente hanno proprio lo scopo di rimborsarlo per gli oneri sostenuti per la produzione di reddito (spese sostenute per recarsi al lavoro). È parere di molti che questa affermazione dovrebbe essere quantomeno rivista.