PREMESSA
Recentemente, è stato convertito in Legge il D.L. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”. Tra le altre, sono confermate le seguenti disposizioni:
- applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito / credito / prepagate), da parte di coloro che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, obbligati alla trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici;
- estensione della trasmissione giornaliera dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico o ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”;
- soppressione dell’esonero di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti forfetari e, in genere, di coloro i quali non erano obbligati ad emetterla;
- estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sisma bonus”.
Inoltre, sono state introdotte, le seguenti novità:
- proroga, a determinate condizioni, del termine entro il quale deve essere effettuato l’acquisto dell’immobile usufruendo del c.d. “Sisma bonus” con detrazione del 110%;
- introduzione di uno specifico bonus a favore delle associazioni, società sportive e altri soggetti che gestiscono/sono proprietari di piscine e infrastrutture sportive per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.
Si analizzano le sopracitate novità nel corso del presente intervento.
SANZIONI POS
É confermata la disposizione prevista dall’articolo 18, comma 1, D.L. 36/2022 con cui, a partire dal 01.07.2022, entrano in vigore le sanzioni applicabili ai soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito, credito e altri strumenti elettronici).
Tale obbligo interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
- 30 Euro (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole, è sanzionabile l’esercente che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico anche un importo irrisorio. Tra gli strumenti elettronici di cui l’esercente ha l’obbligo di accettare il pagamento, il Legislatore ha inserito anche le carte prepagate.
Le ragioni che hanno portato all’anticipazione del regime sanzionatorio sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022 “la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1–103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede «l’entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici».
Peraltro, l’articolo 22, comma 5, D.L. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo, prevede la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:
- all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico,
esclusivamente per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti e per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).
Ora, al fine di “garantire” all’Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione, a seguito della soppressione del riferimento al comma 1-ter di cui all’articolo 22, D.L. 124/2019, l’obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati è stato esteso anche ai possessori di sistemi POS “non evoluti”, senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta all’evasione, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l’articolo 1, commi da 540 a 544, Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, dando la possibilità alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni e servizi:
- fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa o lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate,
di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
In sede di conversione, con la modifica del comma 540, sono state introdotte alcune novità. Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia:
- procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
- su propri rapporti di credito o debito bancari;
- su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;
- operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria, e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria;
Viene demandata all’Agenzia delle Dogane l’emanazione delle modalità tecniche della lotteria degli scontrini, estrazione istantanea e differita, relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi, etc.
SISMA BONUS 110%
In sede di conversione, con l’integrazione dell’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020 è stata disposta a favore degli acquirenti delle unità immobiliari, accatastate almeno in categoria F/4, che hanno:
- sottoscritto entro il 30.06.2022 un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- versato acconti con lo sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico,
la proroga dal 30.06.2022 al 31.12.2022 del termine entro il quale deve essere effettuato il rogito.
ENEA PER INTERVENTI RISCHIO SISMICO
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di fruire della detrazione prevista:
- per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge 296/2006 e all’articolo 14, D.L. 63/2013;
- dal c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.
L’invio dei dati relativi a tali interventi è presupposto indispensabile per fruire della detrazione.
La trasmissione dei dati relativi all’intervento serve pure a monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito:
- di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ossia “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”
- dell’acquisto di elettrodomestici rientranti nel c.d. “bonus arredo” di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013.
L’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione. In altre parole, l’invio dei dati all’Enea è presupposto necessario per fruire della detrazione prevista soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, ai sensi della Legge 296/2006 e dell’articolo 14, Legge 63/2013. Per tutti gli altri interventi, l’invio dei dati è obbligatorio ma non pregiudica la detrazione.
Nell’ambito delle misure per l’attuazione del PNRR contenute nel Decreto in esame, il Legislatore ha inoltre previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” e “Sisma bonus” effettuato dal MEF e dal MiTE tramite ENEA. In particolare, è confermata l’estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sisma bonus”, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% – 70% – 75% – 80% – 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.
BONUS IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE
In sede di conversione, a favore di:
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- Enti pubblici,
che gestiscono/sono proprietari di piscine/infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è previsto il riconoscimento per il 2023, di un contributo in conto capitale nella misura dell’80% dei costi ammissibili (il cui importo massimo è fissato a 1.000.000 Euro) per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.
CRISI D’IMPRESA
L’operatività del c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel D.lgs. 14/2019, è stata più volte differita.
Si rammenta, infatti, che la relativa entrata in vigore, inizialmente fissata al 15.08.2020, è stata prorogata al 01.09.2021 a causa dell’emergenza COVID-19 ad opera dell’articolo 5, D.L. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 389 del D.lgs. 14/2019, tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari ex articoli 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex articolo 378).
Va evidenziato che, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 20/2020, contenente la delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.lgs. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dal 01.09.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l’altro a correggere alcuni “refusi”, chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di “crisi”) e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi.
Successivamente, il Legislatore, con l’articolo 1, D.L. 118/2021 ha modificato l’articolo 389, rinviando ulteriormente al 16.05.2022 l’entrata in vigore del Codice (con esclusione delle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori). Inoltre, era stato introdotto il comma 1-bis all’articolo 389, fissando al 31.12.2023 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi contenute nel Titolo II, Parte prima, D.lgs. 14/2019.
Da ultimo, è confermato l’ulteriore rinvio introdotto dal Decreto in esame dal 16.05.2022 al 15.07.2022 delle predette disposizioni, in considerazione del prossimo recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d’impresa (anche la “nuova” proroga non interessa le disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori).
Nella stessa sede è stata confermata l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 389, con la conseguenza che risultano applicabili dal 15.07.2022 anche le previsioni di cui al predetto Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
SOPPRESSIONE ESONERO FATTURA ELETTRONICA
Sono confermate le novità relative alla soppressione dal 01.07.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:
- contribuenti minimi e forfetari;
- soggetti in regime forfetario ex Legge 398/91.
Pertanto, i predetti contribuenti saranno obbligati ad emettere fattura elettronica nei confronti dei cessionari/committenti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizione che, nel 2021, abbiano conseguito ricavi e/o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro. In mancanza di superamento della predetta soglia, l’obbligo scatterà a partire dal 01.01.2024. Per i contribuenti in regime di esonero, resta inteso che:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della P.A. devono essere giustificate da fattura elettronica;
- l’utilizzo della fatturazione elettronica è comunque consigliato in quanto, parallelamente alla scelta di tracciare tutti i movimenti in entrata e in uscita superiori a 500 Euro, permetterebbe di accedere ai benefici premiali previsti per la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e IRPEF.
Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2” (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a 77,47 Euro è dovuta anche l’imposta di bollo, da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero pagamento tramite modello F24).
La numerazione delle fatture prosegue dall’ultima fattura cartacea emessa.
