Pagamenti elettronici e la fattura elettronica riducono l’accertamento per i forfetari

Con la prossima introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfetario, i cui compensi o ricavi annui hanno superato, nell’anno precedente, la soglia di 25.000 euro, può rendere attrattiva, per tali soggetti, la gestione di incassi e pagamenti in modalità tracciabile.

Per coloro che garantiscono la tracciabilità di tutte le somme erogate e incassate di ammontare superiore a 500 euro ed emettono fattura elettronica via Sistema di Interscambio, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, per poter beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, resterebbe dunque solamente da rispettare il secondo requisito, ossia garantire la tracciabilità di incassi e pagamenti.

Questa disciplina si applica, pena la decadenza dalla stessa, al rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’attestazione del possesso dei requisiti nel modello REDDITI riferito al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio;
  • l’obbligo di non effettuare o ricevere nemmeno un pagamento, per un importo maggiore di 500 euro, in modalità non tracciabile.

Si individuano attraverso l’art. 3 del DM 4 agosto 2016 ha individuato gli strumenti di pagamento validi per lo speciale regime; cioè bonifici bancari o postali, carte di debito o carte di credito, nonché assegni bancari circolari o postali recanti la clausola di non trasferibilità.

L’agevolazione spetta anche in capo a coloro che effettuino anche le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, memorizzando elettronicamente e trasmettendo all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri ex art. 2 del DLgs. 127/2015.

L’applicabilità del regime è prevista con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
Se, come sembra probabile, non sarà possibile fruire dell’agevolazione anche su base semestrale – tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento (salvo proroghe) è previsto dal 1° luglio 2022 – la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che già dal 1° gennaio 2022 si sono avvalsi del formato XML via SdI su base facoltativa.

Dovrebbe, invece, rimanere per i soli forfetari con compensi non superiori a 25.000 euro, l’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 74 della L. 190/2014.

Tale norma dispone che i soggetti il cui fatturato annuo sia “costituito esclusivamente da fatture elettroniche” possano beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73.

Si tratta di un beneficio introdotto “al fine di promuovere l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SdI da parte di tutti gli operatori economici”. Questa agevolazione non avrebbe più ragione di esistere dal 1° luglio 2022 per i forfetari “sopra soglia”, considerato che da tale data essi sono obbligati alla trasmissione delle fatture in formato XML via SdI.

Anche in questo caso occorrerebbe chiarire se la disciplina possa restare applicabile per i soggetti che hanno optato per la fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2022, benché, per il secondo semestre del 2022 tale adempimento sia divenuto obbligatorio. In base all’assunto secondo cui “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”), la risposta dovrebbe necessariamente essere positiva.

Quest’ultima agevolazione è parzialmente sovrapponibile a quella contemplata dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 per la tracciabilità dei pagamenti. Si ritiene, che le due riduzioni dei termini di accertamento non possano essere cumulabili, posto che, in caso di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, dovrebbe comunque prevalere la norma “più favorevole”.

Per questo motivo, anche i forfetari che emettono fatture elettroniche via SdI e garantiscono incassi e pagamenti tracciabili sopra 500 euro dovrebbero poter beneficiare, per l’anno d’imposta di riferimento, della riduzione dell’accertamento pari a due anni.