Società semplice, la responsabilità dei soci non amministratori

Come noto, nella società semplice tutti i soci rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Diversamente dalle società di capitali nelle società di persone, tipologia in cui rientra la società semplice, non sussiste, infatti, la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta che consente di tenere distinto il patrimonio sociale da quello dei singoli soci. Tuttavia, le norme che disciplinano l’amministrazione della società semplice consentono di prevedere un modello amministrativo ad hoc per limitare la responsabilità patrimoniale, attribuendola soltanto ai soci che gestiscono la società. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 2257, 2260, 2261 e 2267 del c.c.. In particolare, all’art. 2257 del c.c. il Legislatore ha previsto che l’amministrazione della società semplice spetta disgiuntamente a ciascun socio.

Di regola, quindi, tutti i soci sono considerati amministratori. A tale disposizione è possibile, però, derogare, prevedendo nel contratto sociale che i poteri di gestione della società vengano attributi soltanto ad alcuni soci e non a tutti.

Di seguito l’analisi della tematica.

L’amministrazione nella società semplice

Come si anticipava, a norma dell’art. 2257 del c.c. la società semplice può essere amministrata solo dai soci che sono illimitatamente responsabili. Premesso ciò, occorre aggiungere che ciascun socio amministratore può porre in essere qualsiasi atto ordinario/straordinario, che rientra nell’oggetto sociale, senza essere tenuto ad informare preventivamente gli altri soci. Resta inteso che i soci dissenzienti hanno sempre la possibilità di opporsi e sull’opposizione all’atto decide la maggioranza sociale, formata sulla base della partecipazione agli utili degli stessi soci.

Sempre su questo punto rileviamo, inoltre, che se nonostante il parere contrario della maggioranza il socio decide ugualmente di realizzare l’operazione, questi diventa responsabile nei confronti di tutti gli altri soci.

Ebbene, questo è il modello scelto dal Legislatore per amministrare la società semplice. Tuttavia, i soci sono liberi di scegliere di gestire la società in maniera differente. In tal senso:

  • il successivo art. 2258 del c.c. prevede la possibilità di amministrare la società semplice congiuntamente tra i soci;
  • la dottrina riconosce le seguenti ipotesi convenzionali di amministrazione, ovvero:
  • amministrazione disgiuntiva affidata ad alcuni soltanto dei soci;
  • amministrazione congiuntiva affidata a tutti i soci;
  • amministrazione congiuntiva affidata ad alcuni soltanto dei soci;
  • amministrazione congiuntiva a maggioranza, di tutti o soltanto di alcuni soci;
  • amministrazione devoluta a uno solo dei soci;
  • amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, limitata ad alcuni soci per taluni atti e rimessione alla maggioranza di tutti i soci degli altri;
  • la giurisprudenza ammette un modello di amministrazione che consente la nomina di un consiglio di amministrazione.

Società semplice, la responsabilità del socio amministratore

I diritti, gli obblighi e il controllo dell’operato dei soci amministratori della società semplice sono individuati rispettivamente dagli artt. 2260 e 2261 del c.c.. In particolare:

  • l’art. 2260 del c.c. stabilisce che “I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”:

  • l’art. 2261 del c.c. prevede che “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso”.

Dalla lettura delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che il principale strumento di controllo per valutare l’operato di chi amministra è il rendiconto economico che:

  • deve essere prodotto dai soci amministratori con cadenza annuale, se il contratto sociale non prevede diversamente;
  • tutti i soci hanno il diritto di consultare.

Per quanto attiene, invece, ai diritti e agli obblighi dei soci amministratori l’art. 2260 del c.c. rimanda alle norme sul mandato, precisando che l’amministratore è obbligato solidalmente con la società per le obbligazioni assunte da quest’ultima.

Per queste ragioni, il socio amministratore che con il suo comportamento causa un danno alla società è ritenuto responsabile non solo nei confronti degli altri soci, ma anche della società stessa. A tal riguardo l’art. 2267 del c.c. prevede, infatti, che “per le obbligazioni sociali sono personalmente e solidalmente responsabili i soci che hanno agito per nome e per conto della società e, salvo patto contrario, tutti gli altri soci”.

Come si accennava, nella società semplice vige il principio della responsabilità illimitata e personale dei soci per le obbligazioni sociali. Tuttavia, il contratto sociale può prevedere una limitazione della responsabilità per i soci che non amministrano.

Per queste ragioni, chi opera in nome e per conto della società, ovvero chi la rappresenta risponde dei debiti contratti da questa con tutto il patrimonio personale.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci della società semplice è giustificata:

  • dall’assenza della autonomia patrimoniale perfetta, tipica delle società di capitali;
  • al fine di garantire un adeguato livello di perizia e diligenza dell’operato dell’amministratore, le cui decisioni devono essere sempre consapevoli e responsabili. Ecco che in questi termini deve essere intesa l’assenza della responsabilità solidale dell’amministratore in assenza di colpa.

Detto ciò, osserviamo che l’assemblea può escludere la responsabilità di alcuni soci.

Ebbene, il patto che limita la responsabilità rappresenta una deroga espressa alla normativa ordinaria. Pertanto, per essere legittimo deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza dei terzi, creditori della società, con mezzi ad hoc.

Diversamente, il patto non potrà essere opponibile al creditore sociale che non era o non poteva essere a conoscenza della sua esistenza, con la diretta conseguenza che anche i soci privi di responsabilità potranno essere considerati responsabili in solido con i soci amministratori.

Ad ogni modo, si ricorda che per estinguere un debito sociale si deve sempre seguire il principio del “beneficium excussionis” in base al quale i creditori sociali devono soddisfarsi:

  • primariamente sul patrimonio sociale;
  • secondariamente sul patrimonio personale dei singoli soci, se il patrimonio sociale risulta insufficiente.

Sempre in tema di responsabilità ricordiamo, infine, che l’aver indicato ad un creditore sociale l’esistenza di un credito vantato dalla società nei confronti di un terzo, non libera da responsabilità il socio se il credito in questione risulta deteriorato.

La responsabilità dei soci per i debiti tributari della società

In merito alla responsabilità dei soci per i debiti tributari contratti dalla società semplice si è recentemente espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 7796/220 per dirimere una controversia riguardante un socio destinatario di un avviso di accertamento, avente per oggetto un maggior reddito da imputare alla società. Maggior reddito per il quale il socio è stato chiamato a rispondere in maniera illimitata.

Nel caso di specie l’Ufficio contestava alla società semplice l’utilizzo di una minusvalenza per compensare una plusvalenza di € 914.912 e conseguentemente accertava il maggior reddito, chiamando a risponderne anche il socio.

I giudici di “seconda cure” accoglievano la tesi del contribuente ritenendo che “le responsabilità accertate dall’ufficio a carico della SS non sono addebitabili al socio ricorrente, per la inattività nel periodo in discussione: in quanto il socio in questione non aveva compiuto alcuna operazione”.

Diversamente gli ermellini affermavano che tale decisione violava i principi sanciti dagli artt. 2267 e 2269 del c.c.., dato che a norma:

  • dell’art. 2267 del c.c. tutti i soci della società semplice rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali a prescindere che si tratti di soci amministratori o di altri soci. I soci non amministratori possono, infatti, limitare la loro responsabilità solo con un patto sociale che deve essere portato a conoscenza dei creditori sociali con mezzi ad hoc;
  • dell’art. 2269 del c.c. il “nuovo” socio che entra a far parte della compagine di una società semplice già costituita risponde assieme agli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori alla qualifica di socio.

Così recita, infatti, la sentenza “A parere della Corte, pertanto, la motivazione del giudice di appello confliggeva palesemente con le norme citate atteso che la circostanza che il socio non abbia compiuto personalmente operazioni nel periodo in cui è stato socio (unico) della società non ha alcuna incidenza sulla responsabilità solidale, personale e illimitata dello stesso rispetto alle obbligazioni sociali”.

La solidarietà tra socio e società semplice per i debiti tributari

In merito alla solidarietà tra socio e società semplice per i debiti tributari della società è intervenuta nuovamente la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 1281/2020 precisando che “vige il principio consolidato per cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall’art. 2291 del c.c., è operante anche nei rapporti tributari”.

Dalla decisione in oggetto risulta evidente che il socio di una società di persone può risultare destinatario di una pretesa tributaria anche quando questa si riferisce alla società.

In particolare, il socio risponde solidalmente dei debiti tributari della società, rimanendo sottoposto, a seguito dell’iscrizione a ruolo a carico della società, per il pagamento del debito in base alle condizioni stabilite dall’art. 2304 del c.c.. Norma in forza della quale “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”.

A ben vedere, infatti, il rapporto di sussidiarietà esistente tra società di persone e soci, rapporto in base al quale è chiamata a rispondere dei debiti contratti prima la società, non esclude che per una obbligazione, seppur con grado diverso, ne rispondano, oltre alla stessa società, anche i singoli soci.

In definitiva, con la sentenza n. 1281/2020 è stata, quindi, affermata:

  • la responsabilità del socio di una società di persone per i debiti tributari contratti dalla società;
  • l’assoggettamento del socio all’azione esecutiva, nonostante questo soggetto fosse rimasto estraneo all’accertamento societario, che non gli era stato notificato.

La responsabilità del socio che recede per i debiti tributari della società semplice

Il socio di una società di persone risponde dei debiti della società anche a seguito di recesso. Come precisato, infatti, dalla Suprema Corte, a norma dell’art. 2290 del c.c., se il rapporto sociale si scioglie nei confronti di un socio, questi o i suoi eredi rispondono delle obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento e nessuna norma speciale tributaria può derogare a questa regola civilistica.

Sempre in tema, i massimi giudici con l’ordinanza n. 13113/2018 hanno, inoltre, precisato che la mancanza di una previa notifica al socio degli atti già notificati alla società non determina una lesione del diritto di difesa, dato che ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Dlgs n. 546/1992 il contribuente, oltre alla cartella di pagamento, può impugnare anche tutti gli atti non notificati per vizi propri degli stessi.

In forza di questi presupposti, la cartella di pagamento può, quindi, diventare:

  • inoppugnabile se i fatti non possono essere contestati, rendendo così definitiva la pretesa tributaria;
  • uno strumento per contestare l’originale pretesa tributaria, la cui notificazione è stata omessa, ovvero risulti irregolare.

Si fa presente, ovviamente, che l’esercizio del diritto di difesa è possibile solo se, al momento della notifica dell’atto alla società, il contribuente riveste ancora la carica di socio. Solo in questo caso, infatti, si può presumere che il socio avesse conoscenza dell’atto notificato alla società.

Diversamente, come affermato sempre dagli ermellini nel caso di un recesso avvenuto in epoca precedente alla notifica dell’avviso di accertamento alla società si viene a creare una compressione del diritto di difesa considerato il minor tempo a disposizione del contribuente per procurarsi la documentazione relativa all’avviso di accertamento e per valutare l’opportunità di impugnare l’atto notificatogli.

Di conseguenza, al fine di valutare se contestare “l’an e il quantum debeatur” della pretesa erariale, il contribuente deve essere messo nelle condizioni per conoscere tempestivamente tutti gli elementi e i fatti del caso.

Su questa tematica si veda, infine, la decisione della Cassazione n. 16836/2014 in cui è stato chiarito che “Deve, pertanto, ritenersi che, qualora il recesso del socio sia intervenuto in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento – o, comunque, del (primo) atto impositivo – l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare anche al socio medesimo tale atto ovvero, in difetto della notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e al socio notificata non potrà limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma dovrà contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa erariale”.