
REGIME FORFETTARIO
Il regime Forfettario di determinazione del reddito sorto a mente dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, ha subito nel tempo una serie di modifiche ed implementazioni. In origine, nato come un regime che doveva semplificare la vita di imprenditori e professionisti di piccole dimensioni, in realtà si è trasformato in un regime più complesso per i vari vincoli e parametri che il legislatore ha introdotto.
Ricordiamo che il regime Forfettario è destinato ad archiviare e subentrare al regime dei contribuenti minimi; sistema semplificato che rimane applicabile solo per coloro i quali al 1/1/2015 avevano già iniziato una attività in tale regime e che non avevano ancora compiuto 35 anni di età anagrafica.
Come sappiamo, dal 1/1/2015 non si potevano più iniziare attività fruendo del regime di vantaggio conosciuto come regime dei contribuenti minimi, ma vi potevano permanere fino a conclusione dei 5 anni o fino al compimento dei 35 anni di età tutti coloro che avevano aperto la partita IVA fino al 31/12/2014.
Le modifiche intervenute al regime Forfettario, sono state le seguenti:
- articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge 208/2015, con il quale si sono superate le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili;
- articolo 1, commi da 9 a 11, della Legge 145/2018, con il quale si è ulteriormente modificato, ampliando, per alcuni aspetti, l’ambito applicativo;
- articolo 1, comma 692, della Legge 160/2019, dove sono state apportate modifiche al regime forfetario sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
Questo regime differisce dai precedenti principalmente nel fatto che non vi è un limite di accesso e che, rispettando i parametri fissati, si può entrare ed uscire ogni anno. Si vuole significare che, nel rispetto delle previsioni di accesso, un contribuente potrebbe fruire del regime Forfettario per un anno uscendo nell’anno successivo, per poi rientrarvi nel terzo.
Va ricordato altresì che il regime Forfettario è un regime “naturale” al quale vi accede chiunque senza necessità di opzione (anche se in realtà nella comunicazione di inizio attività è richiesta la barratura dell’apposita casella); ricordiamo, però, che vige il meccanismo dei fatti concludenti, a mezzo del quale, anche se ci si è dimenticati di opzionarlo, ma in realtà si sono rispettati gli adempimenti e le regole di tale regime, è come se si fosse comunicata l’opzione.
Anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa sui requisiti di accesso, di permanenza e di funzionamento del regime Forfettario con i seguenti documenti di prassi: Circolare 10/4/2019 n. 8/E, Circolare 10/4/2019 n. 9/E (questa rinvia anche ai chiarimenti contenuti nella precedente Circolare AE 4/4/2016 n. 10/E).
ISA 2022
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Agenzia delle entrate, ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2021.
Con i decreti ministeriali 21.03.2022 e il provvedimento AE 31.01.2022 sono stati definiti 175 indici riconducibili ai settori agricolo, del commercio, dei servizi, manifatturiero e dei professionisti.
Per il 2021 è stata prevista la causa di esclusione Covid-19 per i soggetti che evidenziano una diminuzione dei ricavi o compensi 2021 inferiore di oltre il 33% rispetto a quelli del 2019.
Nel contempo sono state aggiornate anche le istruzioni ai Modelli Redditi 2022 per adeguarle alle novità introdotte dagli ISA.
Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) rappresentano gli ex studi di settore applicabili alla generalità dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione la cui attività prevalente ricada in una delle categorie per cui sia approvato un indice sintetico e non presenti una causa di esclusione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i decreti 02.02.2021 e 21.03.2022 ha approvato 175 ISA con le relative note tecniche e metodologiche riguardanti le attività economiche dei comparti dell’agricoltura, manifattura, servizi, commercio e attività professionali, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2021.
In particolare, il decreto 21.03.2022 ha approvato 88 nuovi ISA che rappresentano la seconda revisione degli indici già in vigore dal 2019.
Il decreto di approvazione degli ISA è giunto in ritardo rispetto a quello degli anni precedenti. La norma, infatti, prevede che gli indici:
- siano soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
- vadano approvati dal MEF con apposito decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per effetto della proroga dettata dall’articolo 148, D.L. 34/2020, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 i termini di approvazione degli ISA sono stati prorogati rispettivamente al 310.03.2021 e al 30.04.2022.
Con il Provvedimento del 31.01.2022 l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli ISA e le relative istruzioni utilizzabili per l’applicazione degli ISA 2022 relativi al periodo d’imposta 2021. Si rimanda ai decreti ministeriali 02.02.2021 e 21.03.2022 quanto ai dati economico/contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli ISA.
Quanto ai 5 settori strategici di intervento, si ravvisa che:
- per il settore dell’agricoltura non sono state previste novità, fermo restando l’applicazione di 2 modelli ISA;
- per il settore del commercio sono stati introdotti 31 nuovi codici ISA, inoltre, fra le attività oggetto di revisione si evidenziano il commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, il commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), il commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, il commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l’igiene personale e della casa ed infine il commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale.
- nel settore dei servizi sono stati introdotti 24 nuovi codici ISA, per i quali si evidenziano alcuni interventi di revisione in particolare nei settori dei servizi di ristorazione, bar e gelateria, pasticceria, alberghi, intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici, trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, costruzioni, installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti;
- nel settore manifatturiero si segnalano la presenza di 15 nuovi codici ISA e di interventi di revisione riguardanti il settore della produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria, laboratori di corniciai, fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;
- infine, anche per i professionisti sono stati previsti 18 nuovi codici ISA, sui quali si è intervenuti revisionando il settore dei notai, degli ingegneri, dei geometri, degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei disegnatori tecnici, degli amministratori di condominio, dei fisioterapisti, degli psicologi, dei veterinari, degli agronomi e dei geologi.
Si fa presente che i modelli ISA 2022 tengono conto dell’aggiornamento della classificazione ATECO effettuato dall’ISTAT a fine 2021.
