PREMESSA
Dal 1° febbraio si è aperto il canale telematico per la trasmissione delle dichiarazioni annuali IVA il cui termine ordinario di invio è il 30/4/2024.
La dichiarazione IVA, come d’altronde tutte le dichiarazioni fiscali, può avere una risultanza finale a debito oppure a credito. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà decidere se chiederlo a rimborso oppure utilizzarlo in compensazione. La compensazione, a sua volta, può essere verticale oppure orizzontale. Nella compensazione verticale si compensa un credito di un tributo con un debito sorto successivamente, ma dello stesso tributo. Al contrario, la orizzontale si può compensare un credito con debiti relativi ad altri tributi o contributi. Per fruire della compensazione per importi superiori a 5.000 euro si rende necessaria l’apposizione di un visto di conformità da parte di un soggetto a ciò abilitato.
In questo intervento cercheremo di analizzare l’istituto del visto di conformità partendo, come di consueto dall’inquadramento giuridico.
Aspetti giuridici
Il vistodi conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) D.Lgs. 241/97 (c.d. visto“leggero”) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito, dal legislatore, a soggetti estranei all’Agenzia delle Entrate. Sul piano operativo, è previsto il rilascio del visto di conformità:
- in relazione alla compensazione di crediti derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e di crediti IVA (annuali o trimestrali), per un importo annuo superiore a 5.000 euro;
- in tema di rimborsi IVA, con riferimento ai crediti (annuali e trimestrali) di importo superiore a € 30.000 per periodo d’imposta.
Una particolarità riguarda i soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis c.c., dove l’apposizione del visto di conformità non è richiesta se la dichiarazione da cui emerge il credito fiscale viene sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile: collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro.
Esonero dal visto
Come sempre accade, ogni regola contempla una deroga. In particolare, sono esonerati dall’apposizione del visto coloro che sono soggetti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità ISA che raggiungano un punteggio minimo pari ad 8. Questi soggetti godono dell’esonero nei seguenti limiti massimi di credito:
- 50.000 euro per i crediti IVA;
- 20.000 euro per i crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP.
La sottostante tabella evidenzia le annualità ed i requisiti:
| Livello di affidabilità (su una scala di 10) | Periodo d’imposta | Crediti interessati dall’esonero dal visto di conformità |
| Almeno pari a 8 | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 | Credito annuale maturato nell’anno 2019 (risultante dalle dichiarazioni IRES/IRFEF e IRAP 2020);credito annuale maturato nell’anno 2019 (risultante dalla dichiarazione IVA 2020);crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2020 (risultanti dai relativi modelli TR). |
| Almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019) | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 | Credito annuale maturato nell’anno 2020 (risultante dalle dichiarazioni IRES/IRFEF e IRAP 2021);credito annuale maturato nell’anno 2020 (risultante dalla dichiarazione IVA 2021);crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2021 (risultanti dai relativi modelli TR). |
| Almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020) | Periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 | Credito annuale maturato nell’anno 2021 (risultante dalle dichiarazioni IRES/IRFEF e IRAP 2022);credito annuale maturato nell’anno 2021 (risultante dalla dichiarazione IVA 2022);crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2022 (risultanti dai relativi modelli TR). |
Con il primo decreto attuativo della delega fiscale, sono stati modificati in aumento l’importo massimo di credito ammesso alla compensazione senza necessità di visto di conformità ma con i voti di affidabilità sopra esposti. In particolare sono stati elevati:
- da 50.000 a 70.000 euro la soglia prevista per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
- da 20.000 a 50.000 euro la soglia prevista per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP.
Si ricorda che, in tema di IVA, l’esonero vige anche per il rimborso e non solo per la compensazione.
Le nuove soglie si applicheranno in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, definirà i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale.
Soggetti abilitati al visto di conformità
Viste le situazioni di obbligo e di esonero dal visto di conformità per poter compensare i crediti, vediamo ora di capire chi sono i soggetti che possono apporre il visto di conformità. Oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, anche i professionisti iscritti:
- all’albo dei dottori commercialisti (sezione A) ed esperti contabili (sezione B);
- all’albo dei consulenti del lavoro;
- nel registro dei revisori legali;
- nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi alla data del 30.9.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Può essere abilitato al rilascio del visto di conformità il professionista che:
- esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di associazioni tra professionisti di cui all’art. 5 c. 3 lett. c) DPR 917/86 (es. studio associato), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai richiamati soggetti legittimati (Circ. AE 26 febbraio 2015 n. 7/E);
- partecipa ad una società tra professionisti, disciplinata dall’art. 10 L. 183/2011 (Ris. AE 14 aprile 2016 n. 23/E), purché sussistano, in capo a tali soggetti collettivi, gli ulteriori requisiti di legge (possesso di polizza assicurativa, partita IVA e abilitazione alla trasmissione telematica).
Con riferimento alle società tra professionisti, si rammenta che la maggioranza dei professionisti devono essere quelli abilitati all’apposizione del visto. Per esempio, in una società a prevalenza di avvocati e minoritaria di commercialisti, non potrà apporre il visto di conformità (RM 13/4/2021, n. 245)
Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, costui può comunque essere abilitato all’apposizione del visto di conformità se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.
Può altresì rilasciare il visto di conformità il professionista che non svolge l’attività di lavoro autonomo in proprio, ma è dipendente della società di servizi tra professionisti, purché ricorrano gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l’obbligo, per il professionista-dipendente, di effettuare la comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del medesimo (RM 28/7/2017 n. 103/E).
In sede di conversione in legge del DL 146/2021, è stata abrogata la disposizione contemplata all’art. 5, comma 14, del citato Decreto, che aveva esteso, ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali – che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro – la possibilità di essere abilitati al rilascio del visto di conformità. Per effetto di tale soppressione, è stata ripristinata la situazione precedente per la quale i revisori legali:
- se incaricati di effettuare la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., possono apporre sulle dichiarazioni (o sui modelli TR) delle società di capitali la sottoscrizione alternativa al visto di conformità, ai fini della compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti di importo superiore a 5.000 euro annui o dei rimborsi IVA.
- possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base del DM 12 luglio 2000, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, lett. e) DPR 322/98.
Adempimenti propedeutici
Il dettato normativo relativo al visto di conformità prevede che il professionista debba osservare i seguenti adempimenti:
- essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- aver stipulato una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato ai visti che appone;
- trasmettere alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista una comunicazione preventiva che autocertifica il possesso dei requisiti per l’apposizione del visto di conformità. Annualmente dovrà altresì confermare i requisiti ed inviare la quietanza di pagamento del rinnovo della polizza assicurativa;
- aver tenuto la contabilità e predisposto le dichiarazioni su cui viene apposto il visto. In merito sono intervenute delle precisazioni dell’Agenzia in quanto, non essendo tutti i professionisti contabili abilitati al visto, si rischiava che molti contribuenti non potessero compensare i loro crediti.
L’articolo 23, comma 1, del DM 31/5/1999, n. 164 prevede che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenutole relative scritture contabili. Detti soggetti possono rilasciare il visto di conformità anche se le dichiarazioni e le relative scritture contabili sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente, oppure da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, purché tali attività siano svolte sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista incaricato all’apposizione del visto di conformità (comma 2, art. 23).
Come anticipato, si rischiava che molti contribuenti rimanessero esclusi dalla possibilità di compensare i crediti.
Ecco che allora viene previsto che qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto non abilitato al rilascio del visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un altro professionista abilitato, affinché questo effettui i controlli propedeutici per il rilascio del visto di conformità e predisponga la dichiarazione (CM 57-E-2009 e RM 99-E-2019). Importante ricordare che l’apposizione del visto di conformità si effettua attraverso un riscontro documentale, ma l’asseveratore non deve fare alcuna valutazione di merito. Chiaramente i controlli da effettuare sono differenziati a seconda della tipologia di credito da verificare. La finalità dei controlli deve essere quella, in generale, di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione della base imponibile e nel corretto riporto del credito eccedente.
L’asseveratore dovrà predisporre delle apposite check list di controllo, al fine di verificare la correttezza dei dati. Si espongono, seppur in maniera tabellare, quelli che sono i controlli da effettuare:
| Modello dichiarativo | Tipologia di controlli |
| Dichiarazioni Redditi Persone Fisiche e Redditi Società di Persone | Il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare: l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori; il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili; la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi e alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria); la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata); la corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi alla relativa documentazione; il controllo documentale degli oneri deducibili; il controllo documentale degli oneri detraibili; il controllo documentale dei crediti d’imposta; il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno; il controllo delle ritenute d’acconto; il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; il controllo delle perdite pregresse. |
| Dichiarazione Redditi Società Commerciali | Il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare: l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori; la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori; il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili; la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF della dichiarazione dei redditi e alla relativa documentazione; il controllo documentale delle detrazioni; il controllo documentale dei crediti d’imposta; il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno; il controllo delle ritenute d’acconto; il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; il controllo delle perdite pregresse. |
| Dichiarazione IVA e Modello TR | Il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare la sussistenza, in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta: presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; presenza di operazioni non imponibili; presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; presenza di operazioni non soggette all’imposta; operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. |
| Dichiarazione 770 | Il professionista abilitato al rilascio del visto dovrà verificare: l’esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori; la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori; il riscontro dei dati delle certificazioni; il controllo dei totali delle ritenute; il controllo delle compensazioni effettuate nell’anno; il controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo; il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal Modello 770 dell’anno precedente. |
Abilitazione alla trasmissione telematica
Abbiamo appena visto chi può apporre il visto di conformità ed i controlli che devono essere effettuati. Ma non si deve scordare la regola generale riepilogata nella sezione dedicata all’intermediario dove è necessario indicare il soggetto che ha predisposto la dichiarazione. In particolare si dovrà scegliere fra i seguenti due codici:
- codice 1: dichiarazione predisposta dal contribuente;
- codice 2: dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette.
Risulta essere di fondamentale importanza tale codice in quanto, la dichiarazione con visto di conformità non può aver indicato codice 1, ma codice 2; ciò proprio in aderenza a quanto precisato sopra e cioè che il professionista che appone il visto deve anche compilare la dichiarazione.
Precisato ciò, si rende necessario rammentare che oltre ad avere i requisiti per apporre il visto di conformità è necessario anche essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali mediante Entratel.
L’articolo 3, comma 3, del DPR 322/98, individua i seguenti soggetti quali delegabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- i soggetti iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio nella sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 241/97, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero ha quindi abilitato anche i seguenti soggetti:
- le associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del DPR 322/98 (DM 18 febbraio 1999);
- le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del DPR 322/98 (DM 18 febbraio 1999);
- i soggetti “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale” (DM 19 aprile 2001);
- gli iscritti nel Registrodei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92, ora individuati nel D.Lgs. 39/2010.
Inoltre, possono essere abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi anche:
- le societàcommerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale dai soggetti sopra citati;
- le società tra professionisti (STP), disciplinate dall’art. 10 della L. 183/2011, se iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili oppure all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
Ricordiamo poi che con la RM 4 marzo 2022 n. 10/E, con riferimento alle STP, l’Agenzia delle Entrate ha parzialmente rivisto la propria posizione in relazione alle condizioni che consentono al socio della società di essere abilitato al rilascio del visto di conformità, già espressa nella precedente Ris. AE 14 aprile 2016 n. 23/E, nel contesto della quale era stata originariamente richiesta la “doppia maggioranza qualificata” dei due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci, calcolata per quote e per teste per ottenere l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità dei professionisti soci. Viene sostanzialmente recepito l’orientamento interpretativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativi alla società tra professionisti (STP), chiarendo che, per l’iscrizione del socio professionista di una STP nell’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità, non è più necessario che i soci professionisti possiedano la maggioranza del capitale sociale della STP, essendo sufficiente che tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” sulla base degli strumenti previsti dal codice civile in base al tipo di società prescelta, in modo da garantire la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle decisioni societarie, come previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b) della L. 183/2011.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2020 ha esteso poi anche alle associazioni e società di avvocati, di cui agli artt. 4 e 4-bis della L. 247/2012, la possibilità di richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni. Si veda anche la RM 245-E-2021 che riconosce anche alle associazioni miste avvocati-Commercialisti l’abilitazione alla trasmissione telematica.
La polizza assicurativa
Si è già accennato della necessità per ottenere l’autorizzazione ad apporre il visto di conformità della stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimaleadeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati e comunque non inferiore a 3.000.000 di euro.
Va ricordato, a tal proposito che la polizza assicurativa deve contenere le seguenti previsioni:
- garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, nel caso di dichiarazione modello 730;
- non deve includere franchigie o scoperti;
- deve prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto;
- può essere contratta anche dall’associazione professionale, nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del DPR 917/86.
Ogni anno, poi, va prodotta la quietanza di rinnovo della polizza. Alcune Direzioni Regionali delle Entrate (come ad esempio il Veneto) richiedono altresì la produzione di apposite autocertificazioni attestanti i requisiti per essere asseveratori.
Con la Risposta 13/4/2021, n. 245, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito qualora l’attività sia esercitata da una associazione professionale o da una società di servizi, la polizza possa essere contratta direttamente dall’associazione o dalla società ma debba contenere l’indicazione della copertura dei singoli professionisti.
Trasmissione telematica delle dichiarazioni “vistate”
Già si è accennato all’importanza che la dichiarazione contenente il visto di conformità sia trasmessa direttamente dal professionista che lo ha rilasciato. È comunque previsto che la dichiarazione possa essere trasmessa anche dall’associazione professionale o dalla società di servizi; è fondamentale in tal caso che vi sia un rapporto tra l’intermediario ed il professionista che appone il visto, che possiamo così sintetizzare:
- nel caso di un’associazione o di una società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni è necessario che almeno la metà degli associati o dei soci sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98;
- nel caso di una società commerciale di servizi contabili che le azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale dai soggetti abilitati al visto di conformità;
- in presenza di una società tra professionisti disciplinata dall’art. 10 L. 183/2011, è richiesto che il professionista che appone il visto di conformità sia uno dei soci;
- nelle società partecipate esclusivamente dai Consigli nazionali, dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative Casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) del DPR 322/98 e dai rispettivi associati.
Legato alla corretta apposizione del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate potrebbe recuperare il credito compensato qualora:
- il professionista non sia iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle competenti Direzioni Regionali delle Entrate;
- il professionista che trasmette la dichiarazione (l’intermediario) provvista del visto sia diverso dal professionista che ha apposto il visto di conformità. Tale irregolarità non sussiste se la trasmissione viene effettuata dall’associazione professionale o dalla STP o dalla società di servizi dove è associato o socio il professionista asseverante (vedasi quanto detto sopra in datteglio);
- il professionista che ha apposto il visto non risulta collegato all’associazione professionale o alla STP o alla società di servizi.
Regime sanzionatorio
Per completare la trattazione è ora necessario analizzare le previsioni sanzionatorie, precisando la necessità di distinguere fra indebita compensazione e rilascio infedele del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell’ammontare dei creditiutilizzati in compensazione orizzontale, maggiorato di sanzioni (pari al 30% del credito esistente, ma indebitamente utilizzato) ed interessi:
- in caso di violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione del revisore contabile, sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi;
- qualora tali crediti emergano da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.
É possibile sanare l’omessa apposizione del visto di conformità con la presentazione di una dichiarazione:
- correttiva nei termini, entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
- integrativa, ai sensi dell’art. 2 c. 8 DPR 322/98, con applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/97), eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso.
Una riflessione merita essere fatta con riferimento alla perdita del diritto alla compensazione secondo gli orientamenti giurisprudenziali. Sta correttamente prendendo piede un filone giurisprudenziale (fra le altre: Cass. 1/9/2022 n. 25736; CTP Milano 14/11/2018 n. 5121) secondo cui i crediti sprovvisti di visto di conformità o con visto apposto da soggetto non abilitato non sono da annoverare fra gli inadempimenti sostanziali ma piuttosto fra quelli formali. Analizzando il giudicato della Corte di Cassazione, la funzione del visto di conformità per operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e la spettanza del credito, mediante l’attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato; precisa inoltre che l’inosservanza di questo adempimento sarebbe inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte delle Entrate.
Chiaramente, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2019 si è espressa in senso contrario ritenendolo un vizio sostanziale. Seguendo tale interpretazione non sarebbe possibile procedere con la regolarizzazione.
La regolarizzazione potrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa. In tal senso si è espresso l’Agenzia con la risposta n. 289 del 2021.
Diversa situazione è quella riconducibile ai crediti inesistenti, dove il sistema sanzionatorio è molto più oneroso andando da un minimo del 100 ad un massimo del 200% (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/97).
Visto di conformità infedele
Non si può tralasciare che nell’esercizio dell’attività professionale si possono commettere errori anche di valutazione sull’effettività della documentazione prodotta dal cliente. Ecco che il professionista può incorrere nel rilascio di un visto di conformità infedele. In tale eventualità il professionista sarà punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, individuata nell’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/97, richiamato dall’artt. 1, comma 574, della L. 147/2013 e dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del DL 78/2009; norme che si riferiscono rispettivamente alle imposte dirette e all’IVA.
Ma, il regime sanzionatorio, va oltre prevedendo che in caso:
- di ripetute violazioni, o di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione);
- di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Merita anche segnalare che, con le modifiche apportate dall’art. 7 bis del DL 4/2019, è stato previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/97, secondo il quale la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso.
Conclusioni
Come si è potuto vedere il compito sostitutorio demandato al professionista è assai importante e gravoso. È sostitutorio in quanto al professionista viene demandato un compito di verifica che diversamente sarebbe stato svolto dall’Amministrazione finanziaria, la quale potrà, ovviamente, operare verifiche sull’attività svolta. Chiaramente, il professionista è chiamato ad operare con la dovizia richiesta per il compito assegnato. La superficialità, l’imperizia o la negligenza chiaramente non sono ammesse in una attività così delicata, anche in ragione del gravame sanzionatorio cui il professionista può essere sottoposto.
