IVA, il regime speciale per l’editoria. Parte 1

Premessa

Come è noto, per la commercializzazione di prodotti editoriali è previsto uno speciale regime IVA.

In particolare, l’art. 74, comma 1 del DPR n. 633/1972[1] ha istituito un sistema monofase di assolvimento dell’IVA in base al quale l’imposta viene pagata da un unico soggetto passivo (l’editore), il quale dovrà versarla sulla base del prezzo finale di copertina di vendita al pubblico.

Per queste ragioni, tutte le cessioni successive a quelle effettuate dell’editore sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’imposta.

Segnaliamo, inoltre, che sul tema è intervenuta anche l’Amministrazione Finanziaria con alcuni documenti di prassi[2] per fornire chiarimenti in merito allo speciale regime applicabile all’editoria.

Di seguito l’analisi della questione.

La normativa di riferimento

Derogando ai principi generali il Legislatore per alcuni specifici settori ha scelto di applicare all’IVA il sistema monofase.

È risaputo, invece, che l’IVA è un’imposta plurifase, cosiddetta “a cascata”, che tramite il meccanismo delle detrazioni assicura il recupero di quanto assolto sugli acquisti e ciò a prescindere dal numero dei passaggi del bene venduto. L’unico soggetto percosso dall’imposta rimane, infatti, il solo consumatore finale.

Diversamente, con il sistema monofase l’imposta rimane in carico a un unico soggetto, dato che non vengono colpiti gi incrementi di ricchezza nei vari passaggi di commercializzazione del bene.

Ebbene, di questo regime speciale fa parte anche l’editoria.

In particolare, per questo settore è stato previsto che l’imposta:

  • è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico. In pratica vengono assorbite tutte le fasi relative alla distribuzione e commercializzazione del prodotto;
  • può essere applicata in base:
  • al numero delle copie consegnate o spedite diminuito di una percentuale stabilita dalla norma a titolo di forfetizzazione della resa;
  • alle copie effettivamente vendute.

I soggetti passivi

Come stabilito dall’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972 gli editori sono i soggetti passivi d’imposta.

Detto ciò, osserviamo che:

  • per editore deve intendersi il soggetto che intraprende l’iniziativa economica editoriale;
  • in mancanza di uno specifico contratto di editoria chi assume il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa deve ritenersi editore;
  • per i prodotti editoriali acquistati all’estero e commercializzati in Italia è considerato soggetto passivo d’imposta l’acquirente UE o l’importatore extra UE;
  • sono equiparati agli editori i soggetti che cedono nel territorio italiano copie di giornali e pubblicazioni teletrasmesse dall’estero in fac simile.

Occorre, inoltre, aggiungere che, quando la stampa di un prodotto editoriale è commissionata da un soggetto non residente ad un soggetto residente per la futura commercializzazione deve considerarsi soggetto passivo:

  • il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero;
  • l’operatore estero, quando questo soggetto si identifica in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/1972[3];
  • il rappresentante nominato a norma dell’art. 17, comma 3 del DPR n. 633/1972[4].

Segnaliamo, infine, che in assenza delle condizioni citate deve ritenersi soggetto passivo il cessionario che acquista i prodotti editoriali nell’esercizio di impresa, arti o professioni, per la successiva commercializzazione.

Ambito oggettivo

Di seguito l’elenco dei beni editoriali con rispettive definizioni ai quali è applicabile lo speciale regime monofase.

Giornali quotidiani

Restano esclusi da questo ambito i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa.

Periodici

Rientrano in questa categoria “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della Legge n. 47/ 1948 e successive modificazioni”.

In merito alle pubblicazioni estere osserviamo, invece, che:

  • queste sono esonerate dalla registrazione presso la cancelleria del Tribunale;
  • per rientrare tra i “periodici” devono possedere il requisito della cadenza periodica e avere contenuto divulgativo.

Giornali e periodici pornografici

Sono considerati tali i beni di carattere osceno vietati ai minori (di anni 16) e più in generale tutti quei prodotti per i quali i titolari e gli addetti alla rivendita risultano penalmente responsabili quando gli stessi vengono esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico[5].

Come precisato dalla circolare n. 328/E/1997 segnaliamo, infine, che sono considerati giornali e periodici pornografici anche le testate escluse dalle tariffe postali agevolate ex art. 2, comma 28 della Legge n. 549/1995.

Cataloghi

Fanno parte di questa categoria i seguenti prodotti:

  • editoriali costituiti dal punto di vista redazionale:
  • elenchi di beni e di prezzi;
  • comunicazioni di natura commerciale;
  • depliants;
  • opuscoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale.

Libri

Tra i “libri” rientrano tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica.

Per questi motivi sono assoggettati alla particolare disciplina IVA anche:

  • le ristampe di libri di antiquariato;
  • i libri d’arte, compresi quelli editi in occasione di mostre;
  • i libri di immagini e quelli per bambini in genere.

Nella categoria “libri” rientrano, inoltre, gli estratti:

  • costituiti da una parte ben definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di regola, un’opera dell’ingegno;
  • che si differenziano da beni editoriali quali depliants, opuscoli e simili aventi una funzione meramente pubblicitaria e promozionale.

Tuttavia, si rammenda che gli estratti possono beneficiare del regime monofase solo se riportano:

  • l’indicazione del titolo o la testata della pubblicazione da cui originano;
  • un prezzo al pubblico indicato nei modi prescritti.

Diversamente, non rientrano nella categoria “libri” i prodotti editoriali costituiti:

  • dai diari scolastici;
  • dagli atti o relazioni e bilanci di enti e società;
  • dal punto di vista redazionale da una mera serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale.

Segnaliamo, infine, quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 20/E/2016.

In particolare, richiamando il precedente documento di prassi n. 23/E/2014 l’Ufficio ha rilevato che la vendita del libro costituisce, sotto l’aspetto sostanziale, una cessione di beni anche quando riguarda un libro cartaceo che al suo interno contiene una chiave di accesso tramite la quale l’acquirente del prodotto cartaceo può acquisire, tramite collegamento a portale internet, copia in formato elettronico del libro cartaceo già acquistato, ovvero aggiornamenti dello stesso.

Di conseguenza, in ipotesi di tal genere tornano applicabili, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’aliquota applicabile le disposizioni riferibili al libro cartaceo.

Il tutto, però, a condizione che l’acquirente non debba pagare uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico.

Supporti integrativi

A partire dal 1.1.2014 fanno parte dei supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le Università, compresi i dizionari e i libri utilizzabili dai disabili visivi.

Ciò, però, a patto che i beni unitamente ceduti abbiano un prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente.

Pertanto, con decorrenza 1.1.2014 i supporti integrativi possono godere del regime speciale solo se venduti assieme a libri scolastici e universitari, compresi i dizionari e i beni utilizzabili dai disabili visivi.

Prodotti editoriali venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi

Per casi di tal genere il regime monofase è applicabile solo se:

  • la cessione dei beni diversi avviene con prezzo indistinto;
  • i beni sono presenti in un’unica confezione;
  • il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, assieme alla pubblicazione è inferiore al 50% del prezzo dell’intera confezione. Ricordiamo, inoltre, che in tali ipotesi l’IVA da versare è calcolata applicando l’aliquota propria di ciascuno dei beni presenti nella confezione.

Il criterio di determinazione del costo del prezzo ed imputazione dell’aliquota propria di ciascun bene

Con i documenti di prassi n. 328/E/1997 e n. 23/E/2014 l’Amministrazione Finanziaria ha fornito utili indicazioni in merito ai prodotti editoriali venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Ciò al fine di:

  • verificare il rispetto del limite del 50% e, quindi, applicare o meno il regime monofase;
  • individuare la base imponibile IVA alla quale applicare l’aliquota propria del bene ceduto.

Ebbene, dai citati documenti di prassi ricaviamo che il prezzo dell’intera confezione “deve essere rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l’acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente) risultanti dalle fatture d’acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente ed esclusivamente imputabili al suddetto bene”.

Sempre dai citati documenti di prassi ricaviamo, infine, che “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione risulta superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione….”, al prodotto editoriale e al  relativo bene abbinato deve essere applicata l’IVA nei modi ordinari.

Vendite abbinate di pubblicazioni

Tramite la citata circolare n. 328/E/1997 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che data “l’omogeneità della natura dei beni” le vendite di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente ad allegati aventi le caratteristiche di una pubblicazione a stampa non sono da considerare vendite di prodotti editoriali con beni congiunti, ma bensì devono essere qualificate come vendite di un unico prodotto editoriale.

Pertanto, a questi beni deve applicarsi lo stesso trattamento fiscale previsto per le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri.

Le cessioni di giornali o periodici ceduti occasionalmente con beni diversi dai supporti integrativi

In presenza di casi di tal genere occorre distinguere le copie vendute senza altri beni da quelle vendute unitamente a beni diversi, dato che per determinare la base imponibile:

  • alle prime si applica il metodo della resa forfetaria e l’aliquota ridotta del 4%;
  • alle seconde si applica il metodo delle copie vendute con l’aliquota IVA propria dei beni ceduti.

Prodotti esclusi dal regime monofase

Lo speciale regime IVA previsto per i prodotti editoriali non è applicabile:

  • alle cessioni di prodotti editoriali, così come sopra definiti, unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, quando il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione risulta superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione;
  • ai prodotti editoriali oggetto di cessione intra-UE e a quelli esportati, posto che trattasi di operazioni non imponibili;
  • alle prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali;
  • alle attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali. Si pensi ad esempio “alle attività diverse quelle di distribuzione gratuita di periodici (o giornali) in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari. In tali casi, la pubblicazione funge da veicolo per la trasmissione di messaggi pubblicitari e l’editore si pone come obiettivo l’elevata diffusione della pubblicità, nell’ambito del sinallagma contrattuale instaurato, non con i lettori fruitori finali del prodotto edito, ma con gli inserzionisti[6]”;
  • ai prodotti editoriali elettronici, ovvero a quei prodotti diffusi per via telematica e oggetto di “commercio elettronico diretto”.

Su questo tipo di beni si è espressa anche l’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 23/E/2014 affermando che le operazioni di commercializzazione di tali prodotti editoriali elettronici sono da considerare, ai fini IVA, come prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del DPR n. 633/1972[7], alle quali non è possibile applicare il regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c) dello stesso decreto IVA.

  • le cessioni di supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicali) senza alcun collegamento a un libro stampato.

Conseguentemente, alle cessioni e prestazioni di tal genere tornano ad applicarsi le disposizioni ordinarie in materia IVA.


[1] L’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1974 afferma che: “In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta è dovuta:

  • per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della Legge n. 47/1948, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lett. c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione; in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della Legge n. 398/1991, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge”.

[2] I principali sono le circolari n. 328/E/1997 e n. 23/E/2014.

[3] L’art. 35-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che: “1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attività è esercitata;
  2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  3. l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
  4. il tipo e l’oggetto dell’attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;
  5. l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
  6. ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’art. 35, come modificato dal DPR n. 404/2001”.

[4] L’art. 17, comma 3 del DPR n. 633/1972 afferma che: “Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35 ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, del DPR n. 441/1997. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’art. 21.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”.

[5] Si veda in tal senso l’articolo unico della Legge n. 355/1975 che prevede che : “Non sono punibili per i reati previsti dagli artt. 528 e 725 del codice penale e dagli artt. 14 e 15 della Legge n. 47/1948, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell’esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.

Le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pena è della reclusione sino ad un anno.

Nei casi in cui il reato previsto dall’art. 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila”.

[6] Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 13/E/2005.

[7] L’art. 3 del DPR n. 633/1972 dispone che: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o per altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

  1. le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
  2. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
  3. i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
  4. le somministrazioni di alimenti e bevande;
  5. le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

  1. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell’art. 2 della Legge n. 633/1941, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
  2. i prestiti obbligazionari;
  3. le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;
  4. i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;
  5. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  6. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
  7. soppressa;
  8. le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

  1. dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
  2. dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
  3. dall’Unione nazionale incremento razze equine;
  4. dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

  1. di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19 bis 1;
  2. delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’art. 19, comma 4, secondo periodo”.