Premessa
Nelle pagine di questo quaderno abbiamo più volte evidenziato la capacità del Legislatore di complicare qualsiasi adempimento, dalla contabilità ai dichiarativi ed ai versamenti.
In attesa della versione definitiva della “riforma fiscale”, il Governo ha voluto giocare di anticipo mettendo mano già da quest’anno ai termini per il versamento degli acconti di novembre.
Infatti, con il DL 145 del 18/10/2023 ha previsto la possibilità, per un limitato numero di contribuenti, di spostare il termine di pagamento e di opzionare anche per la rateazione dello stesso.
Vediamo ora di analizzare le previsioni legate al secondo acconto che viene identificato con il mese di novembre, in quanto coinvolge la più parte dei soggetti, ma in realtà è la regola dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
In primis parliamo delle novità del DL 145/2023, per poi analizzare le regole generali attinenti la determinazione dell’importo da versare.
Le regole per pochi
Come anticipato il DL 145/2023 all’articolo 4 prevede la possibilità (quindi è una opzione e non un obbligo) di rinviare ed anche di mensilizzare il secondo acconto da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 abbiano conseguito ricavi (per le imprese) o compensi (per i professionisti non superiori a 170.000 euro.
Restano pertanto escluse da questa opportunità:
- le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi del 2022 superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita IVA, fra le quali vanno considerati sia i soci delle società di persone che i privati, intesi come quei soggetti che non esercita una attività d’impresa o professionale.
Costoro continueranno ad osservare la scadenza del 30 novembre 2023.
Come visto si parla di persone fisiche, quindi tutta la platea delle società sia di persone che di capitali ne rimangono esclusi.
Altro aspetto è quello oggettivo, ossia quali somme sono rinviabili. La norma stabilisce che il versamento rinviabile e rateizzabile coinvolge solamente la seconda rata dell’acconto dovuto in base al modello REDDITI 2023, relativo al 2022 ed in particolare dei seguenti tributi:
- lRPEF;
- cedolare secca;
- IVIE e IVAFE;
- imposta sostitutiva dei contribuenti forfetari o dei contribuenti minimi.
Sono dunque esclusi i contributi previdenziali INPS (artigiani, commercianti e gestione separata) ed i premi assicurativi INAIL, i quali dovranno essere versati entro novembre 2023.
L’altro aspetto da focalizzare è quando versare. La norma prevede la possibilità di scegliere tra il versamento:
- in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, senza alcuna maggiorazione;
- in 5 rate mensili di pari importo,a decorrere dal 16 gennaio 2024.
Il termine delle rate successive alla prima è fissato al giorno 16 di ciascun mese.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Acconti d’imposta
Come previsto dalla norma, ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un acconto riguardante il periodo d’imposta dell’anno in corso.
Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Come regola generale vengono utilizzati i dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l’anno in corso e quindi di un periodo non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà.
Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali.
Termini di versamento per gli acconti di novembre 2023
Il termine per il versamento della seconda rata (o unica per coloro che abbiano optato di farne una sola) degli acconti IRPEF, IRES e IRAP riguardanti il periodo d’imposta 2023, è individuato con la fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente. Per i soggetti con esercizio solare, il termine ultimo per adempiere regolarmente è il 30 novembre 2023.
La scadenza di novembre coinvolge tutti i soggetti, persone fisiche, società di persone, società di capitali ed Enti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare.
Dove i soggetti IRPEF vedono la scadenza fissa nel 30 novembre i soggetti IRES possono avere scadenze variabili a seconda della scadenza dell’esercizio sociale. Potremo, quindi, affermare che per loro è più corretto parlare di versamento della rata dell’acconto entro l’undicesimo mese dell’esercizio o periodo di gestione.
Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, devono essere considerati come unico periodo d’imposta ai fini della determinazione degli acconti.
Misure degli acconti d’imposta
La misura degli acconti per il 2023 è riepilogata nella seguente tabella:
| Tipo d’Imposta | Percentuali |
| IRPEF | 100% |
| IRES | 100% |
| IRAP (persone fisiche e società di persone) | 100% |
| IRAP (soggetti IRES) | 100% |
Acconto IRPEF
L’acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo momento, in base all’importo da versare. In particolare, gli acconti relativi all’IRPEF devono essere versati in due rate. Dovremo prestare attenzione ai soggetti con ISA approvati rispetto agli altri contribuenti. In sintesi:
- soggetti con ISA approvati:
- l’acconto è ripartito in 2 rate di pari importo, la prima scadente entro i termini per il versamento del saldo e la seconda entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
- soggetti per i quali non è approvato un ISA e i privati:
- la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il precedente esercizio;
- la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.
Merita ricordare che gli imprenditori con ISA approvato sono anche coloro che non lo devono applicare in quanto godono di una causa di esclusione o di disapplicazione. Si pensi, ad esempio a chi gode di una causa di esclusione oppure ai contribuenti minimi o ai forfettari.
Rammentiamo anche che sono considerati alla stregua dei soggetti con ISA approvato anche i soci delle società in trasparenza o i collaboratori familiari, dove la società o il titolare dell’impresa individuale esercita una attività dove è presente un ISA. Anche costoro dovranno calcolare l’acconto nella misura del 50% per ciascuna rata.
L’acconto IRPEF, da corrispondere per l’anno 2023, è da calcolare prendendo a riferimento il rigo RN34 del modello REDDITI 2023 PF e in particolare si deve tener conto che:
- non è dovuto l’acconto, se tale rigo è inferiore o uguale a euro 51,00;
- se l’importo di RN34 è compreso tra euro 51,00 e euro 257,00, l’acconto va versato in soluzione unica entro il 30 novembre;
- se l’importo è maggiore di euro 258,00, si deve versare l’acconto in due rate, la prima assieme al saldo del periodo precedente e la seconda entro il 30 novembre 2023.
Schematizzando:
| Rigo RN34 “Differenza” | Acconto IRPEF 2021 |
| Non superiore a euro 51,00 | Non dovuto |
| Superiore a euro 52,00 ma non a euro 257,00 | Versamento in un’unica soluzione entro il 30/11/2023 |
| Superiore a euro 258,00 | Versamento in due rate: la prima pari al 50% per i soggetti ISA o al 40% per gli altri contribuenti del rigo RN34la seconda pari al 50% per i soggetti ISA o al 60% per gli altri contribuenti del rigo RN34 entro il 30/11/2023 |
Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E/2013 aveva precisato che il mancato pagamento della maggiorazione dello 0,40% non comporta l’applicazione della sanzione del 30% sull’intero importo versato, ma che è dovuto esclusivamente lo 0,40% (in precedenza omesso) maggiorato della sanzione del 30% calcolata sullo stesso 0,40%. Cioè si sana il mancato calcolo della maggiorazione, applicando la sanzione su tale importo omesso.
Versamento dell’acconto in base al metodo storico
L’acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l’ammontare del debito fiscale del 2022 (modello Redditi 2023), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale prevista per gli acconti di tale imposta.
Le percentuali sono state descritte nella tabella relativa agli acconti del 2023.
Acconto per cedolare secca
In base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 23/2011, la percentuale dell’acconto della cedolare secca è pari al 95%. La percentuale si applica all’imposta dovuta per l’anno precedente, in questo caso del 2022, indicata nel modello REDDITI 2023 (rigo RB 11 – colonna 3).
Le regole per i versamenti minimi e dello spalmo su due rate prendono a riferimento gli importi previsti per l’IRPEF. Si riporta, comunque, una tabella riepilogativa:
| Acconto cedolare secca 2023 | |||
| Acconto | Rate | Scadenza | |
| 95% dell’imposta dovuta l’anno precedente (rigo RB11, colonna 3) | Minore o pari a euro 258,00 | Unica rata | 30/11/2023 |
| Superiore o pari a euro 258,00 | 1a rata (50% o 40% del 95%) | entro il 30/06/2023 o 30/07/2023 (con lo 0,40%)entro il 30/07/2023 o il 20/08/2022 (con lo 0,4%) | |
| 2a rata (50% o 60% del 95%) | 30/11/2023 | ||
Acconto IRES
Utilizzando il metodo storico, l’ammontare dell’acconto IRES 2023 è pari al 100% (come già indicato nella tabella precedente) dell’importo “IRES dovuto o differenza a favore del contribuente” esposto nei righi:
- RN17 del modello REDDITI 2023 SC;
- RN28 del modello REDDITI 2023 ENC.
L’ammontare totale dell’acconto IRES 2023 è pari al 100% e, a seconda dell’importo indicato nel rigo citato, il versamento dell’acconto potrebbe:
- non essere dovuto;
- effettuarsi in un’unica soluzione;
- essere versato in due rate.
Schematizzando:
| Rigo RN17 Rigo RN28 | Acconto IRES 2023 |
| Fino a euro 20,00 | Non dovuto |
| Da euro 21,00 a euro 257,00 | Versamento in unica soluzione entro il 30/11/2023 se l’esercizio coincide con l’anno solare (entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio negli altri casi) |
| Da euro 258,00 | Versamento in due rate: pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30/6/2023 o 30/7/2023 (con lo 0,40%) se l’esercizio coincide con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari;pari al 50% per i soggetti ISA o 40% per gli altri, entro il 30/07/2023 o 20/08/2023 (con lo 0,40%) o entro il 15/9/2023 per i soggetti ISA se l’esercizio coincide con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari e se per l’attività svolta sono stati approvati gli Studi di Settore;pari al 50% per i soggetti ISA o 60% per gli altri entro il 30/11/2023 se l’esercizio coincide con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari |
Soggetti obbligati al ricalcolo degli acconti
Nel caso in cui si sia compilato il rigo RN61 per il ricalcolo degli acconti allora gli importi sono quelli esposti in RN62, prima casella per il primo acconto e seconda casella per il secondo acconto.
Le fattispecie per le quali si rende necessario tale ricarico riguardano le seguenti situazioni:
- in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM). L’acconto IRPEF per l’anno 2023 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012);
- in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, della Legge 12/11/2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- per i soggetti che hanno effettuato negli anni precedenti al 2021 investimenti in beni materiali strumentali nuovi, si possono trovare a dover approcciare a due diverse regole:
- se si tratta di Maxi-ammortamento, non si deve procedere ad alcun ricarico;
- in presenza di IPER-ammortamento, va effettuato il ricalcolo senza considerare il maggior beneficio fiscale.
- per i soggetti IRES in presenza di ritenute su interessi, premi e altri proventi, nel calcolo dell’acconto queste ritenute rilevano nella misura del 70%.
Acconto addizionali IRPEF
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF, si rammenta che:
- addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
- addizionale comunale: l’acconto va versato entro il termine del saldo IRPEF.
Acconto IRAP
Premesso che dal 2023 le ditte individuali e i professionisti non sono più soggetti IRAP e quindi non devono l’acconto, vediamo ora le regole per gli altri soggetti per il calcolo dell’acconto IRAP.
L’ammontare dell’acconto IRAP 2023 segue le medesime regole che il soggetto deve applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES). Per il calcolo si farà riferimento all’importo riportato in “Totale imposta” esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2023. Il versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti misure:
- sia per i soggetti IRPEF che per gli IRES: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21.
Anche l’acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in base all’ammontare dell’importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra esposte con riferimento all’acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da imposta sulle persone fisiche, o all’acconto IRES se il soggetto in questione è gravato dall’imposta sulle società di capitali.
L’acconto IRAP non è dovutose l’importo evidenziato a rigo IR21“Totale imposta”del modello IRAP 2023 non è superiore a:
- euro 51,65 per le persone fisiche;
- euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES).
Il metodo previsionale
Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale. In base a tale modalità l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP che si presume di conseguire nel 2023. In particolare, se il contribuente prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2022, è possibile:
- versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
- non effettuare alcun versamento.
È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente. Metodo che comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e, conseguentemente il contribuente avesse versato un’imposta minore di quella dovuta, l’Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore imposta versata.
Al contribuente resta comunque la possibilità di “sistemare” il minor versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Esonerati dagli acconti
In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti a effettuare il versamento degli acconti. In sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:
- soggetti che nel 2023 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili dai quali possa scaturire un’imposta sui redditi;
- soggetti che nel 2022 non possedevano redditi ed hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2023;
- coloro che nel 2023 (per i redditi 2022) non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 1/1/2023 e il 30/11/2023, in quanto l’obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli eredi (C.M. n. 96 del 1997).
Modalità di versamento
Entro il prossimo 30/11/2023 per i soggetti con esercizio solare o entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio a cavallo, si dovrà effettuare il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2023. Diversamente da quanto previsto per il versamento del primo acconto, il secondo acconto non può essere rateizzato, ma, al contrario, andrà versato in soluzione unica. Unica eccezione riguarda le persone fisiche con ricavi o compensi del 2022 inferiori a 170.000 euro (come si è precisato sopra).
Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti possessori di partita IVA utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
| Importo da versare | Codice tributo | Periodo di riferimento |
| Acconto IRPEF | 4034 | 2023 |
| Acconto addizionale comunale | 3843 | 2023 |
| Acconto IRES | 2002 | 2023 |
| Acconto maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo | 2019 | 2023 |
| Acconto IRAP | 3813 | 2023 |
| Acconto imposta sostitutiva minimi | 1794 | 2023 |
| Acconto imposta sostitutiva forfettari | 1791 | 2023 |
| Acconto cedolare secca | 1841 | 2023 |
| Acconto IVIE | 4045 | 2023 |
| Acconto IVAFE | 4048 | 2023 |
Per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del modello F24, va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni o più Provincie autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione o della Provincia autonoma per la quale risulta l’imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell’Amministrazione Finanziaria effettuare la corretta ripartizione fra le Regioni o le Provincie autonome e operare i conseguenti conguagli.
Compensazione
Come noto, per il versamento dell’acconto 2023, il contribuente può utilizzare la compensazione verticale od orizzontale:
- compensazione verticale: si attua utilizzando imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore (esempio: credito IRPEF / IRES 2022 con acconto IRPEF / IRES 2023), senza la necessità di utilizzare il modello F24;
- compensazione orizzontale: si attua utilizzando imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (esempio: credito IVA 2022 con acconto IRAP 2023). Deve essere compilato il modello F24.
Si ricorda la necessità per tutti i crediti utilizzati in compensazione orizzontale in misura superiori a euro 5.000 per tipologia di tributo, di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione e solo dal decimo giorno successivo sarà possibile usarlo in compensazione.
Dovrà essere poi osservata la nuova disposizione che stabilisce anche per i non titolari di partita IVA (privati) di effettuare il pagamento secondo le seguenti regole:
| Risultanza del modello F24 | Contribuente | Modalità di presentazione |
| F24 con saldo a zero | Titolare di partita IVAPrivato | Entratel – Fisconline |
| F24 a debito con compensazione | Titolare di partita IVAPrivato | Entratel – FisconlineRemote-home banking |
| F24 a debito senza compensazione | Titolare di partita IVA | |
| F24 a debito senza compensazione con saldo maggiore a euro 1.000 | Privato | Entratel – FisconlineRemote-home bankingCartacea |
| F24 a debito senza compensazione con saldo NON superiore a euro 1.000 | Privato | |
| F24 precompilato dall’Ente senza compensazioni | Privato |
Importo massimo compensabile
Anche per quest’anno il limite massimo di crediti d’imposta compensabili è fissato a euro 700.000 per periodo d’imposta (senza considerare la compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.07.2004).
L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
Tale limite è elevato a euro 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge.
Ravvedimento operoso
Come noto, il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere sanato aderendo all’istituto del ravvedimento operoso. A seguito delle manovre estive, e in particolare delle previsioni dell’articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, le fattispecie di sanatoria spontanea si possono così riassumere:
- “ravvedimento brevissimo”: 0,1% per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza se il versamento delle sanzioni è contestuale al versamento delle imposte;
- “sanzione ridotta per piccoli ritardi”: 1,5% per ritardo nel pagamento dal 15° giorno successivo alla scadenza e fino al 30° giorno seguente la scadenza;
- “ravvedimento breve”: 1,67% (1/10 di metà del 30%) se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale si è compiuta la violazione (nel nostro caso entro il 31.10.2021);
- “ravvedimento ultrannuale”: 4,44% (1/7 del 30%) se il pagamento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo a quello nel quale vi è stata la violazione (in sostanza entro il 30.09.2022);
- “ravvedimento senza limiti”: 5% (1/6 del 30%) se il versamento avviene dopo le date sopra indicate.
Contestualmente, saranno versati gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’0,01% e indicati separatamente nel modello F24 con gli specifici codici tributo.
