La dichiarazione Iva 2023, riferita all’anno 2022, andava inviata entro lo scorso 02.05.2023. Entro 90 giorni dal termine ordinario (31.07.2023, considerando che il 30 aprile cadeva di sabato) è comunque possibile inviare la dichiarazione Iva tardiva, versando le sanzioni amministrative e beneficando dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 8 comma 6 e art. 2 comma 7 del DPR 322/98).
Inviando una dichiarazione tardiva, come ricordato dalla C.M. n. 23/99 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2016, è necessario versare, in caso di dichiarazione senza debito, la sanzione per omessa dichiarazione pari a 250 euro (che per effetto del ravvedimento operoso si riduce a 25 euro). Nel caso ci fosse invece un ritardo o un carente pagamento dell’importo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (con la riduzione dovuta al ravvedimento operoso). In caso di versamenti regolarizzati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce al 15%.
Superato il termine del 31 luglio, la dichiarazione Iva trasmessa si considererà omessa. In questo caso si applica la sanzione di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 471/97, che prevede un importo che va dal 120% al 240% (minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Se la dichiarazione Iva viene presentata entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo (30 aprile 2024) e comunque prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento, la sanzione si riduce dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.
Nel caso in cui il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene trasmessa entro il 30.04.2024, la sanzione applicata varia da 150 a 1.000 euro.
In ogni caso, con una dichiarazione omessa, non è possibile sanare in modo spontaneo le sanzioni tramite il meccanismo del ravvedimento operoso mentre è consentito presentare una dichiarazione integrativa al fine di correggere gli errori commessi nella compilazione del Modello Iva.
Con una dichiarazione trasmessa nei termini o con una dichiarazione tardiva, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro i termini per la decadenza del potere di accertamento fissati dall’art. 57 del DPR 633/72, vale a dire entro il 31.12.2028.
Si ricorda che con la dichiarazione IVA integrativa è possibile:
- apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inizialmente omessi, come precisato nella risposta a interpello n. 289/2021;
- modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA, come chiarito dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 231/2020;
- esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su una fattura d’acquisto ricevuta nel 2022, ma non registrata in tempo.
Su questo ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 1/2018, precisando che il diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: esigibilità dell’imposta e fattura d’acquisto. È possibile esercitare il diritto alla detrazione entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta.
Infine, il contribuente che non ha esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’IVA riferita a una fattura ricevuta nel 2022, ha comunque la possibilità di recuperare l’imposta assolta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31.12.2028.
